Art. 52 
 
          (Disposizioni per la riscossione mediante ruolo) 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) All'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: "1-quinquies. La
rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il  debitore  si  trovi,
per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una  comprovata
e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura  economica,
puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai  fini  della
concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata  e
grave   situazione   di   difficolta'   quella   in   cui   ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni: 
  a) accertata impossibilita' per il  contribuente  di  assolvere  il
pagamento del credito  tributario  secondo  un  piano  di  rateazione
ordinario; 
  b) valutazione della solvibilita' del contribuente in relazione  al
piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma." 
  2) al comma 3, alinea, le parole "di  due  rate  consecutive"  sono
sostituite dalle seguenti ", nel corso del periodo di rateazione,  di
otto rate, anche non consecutive". 
  b) all'articolo 52: 
  1) al comma 2-bis  le  parole:  "  e  79,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ", 79 e 80, comma 2, lettera b),"; 
  2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: 
  "2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta' di cui  al
comma 2-bis, la vendita del bene  deve  aver  luogo  entro  i  cinque
giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e  78,
per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata  per
effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b). 
  2-quater. Se la vendita di cui al comma  2-ter  non  ha  luogo  nei
cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto  e  vi
e' necessita' di procedere al secondo, il debitore, entro  il  giorno
che precede  tale  incanto,  puo'  comunque  esercitare  la  facolta'
prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli  articoli
69 e 81."; 
  c) all'articolo 53, comma 1, le parole "centoventi" sono sostituite
dalle seguenti: "duecento"; 
  d) all'articolo 62: 
  1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  I  beni  di  cui
all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile,  anche  se
il debitore e' costituito in forma societaria  ed  in  ogni  caso  se
nelle attivita' del debitore  risulta  una  prevalenza  del  capitale
investito sul lavoro, possono  essere  pignorati  nei  limiti  di  un
quinto, quando il presumibile valore di  realizzo  degli  altri  beni
rinvenuti dall'ufficiale esattoriale  o  indicati  dal  debitore  non
appare sufficiente per la soddisfazione del credito."; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis.  Nel  caso  di
pignoramento dei beni di cui  al  comma  1,  la  custodia  e'  sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non puo'  aver  luogo  prima
che siano decorsi trecento giorni dal  pignoramento  stesso.  In  tal
caso, il pignoramento perde efficacia  quando  dalla  sua  esecuzione
sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato
il primo incanto."; 
  e) all'articolo 72-bis, comma 1, lett. a) la parola: "quindici"  e'
sostituita dalla seguente: "sessanta". 
  f) all'articolo 72-ter dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e  2  sul
conto  corrente  intestato  al  debitore,  gli  obblighi  del   terzo
pignorato non si estendono  all'ultimo  emolumento  accreditato  allo
stesso titolo."; 
  g) all'articolo 76, il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.
Ferma la facolta' di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice
di procedura civile, l'agente della riscossione: 
  a)  non  da'  corso  all'espropriazione  se  l'unico  immobile   di
proprieta' del debitore, con esclusione  delle  abitazioni  di  lusso
aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per  i
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati  nelle
categorie catastali A/8 e A/9, e'  adibito  ad  uso  abitativo  e  lo
stesso vi risiede anagraficamente; 
  b) nei casi  diversi  da  quello  di  cui  alla  lettera  a),  puo'
procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui procede supera centoventimila euro.  L'espropriazione
puo'  essere  avviata  se  e'  stata  iscritta   l'ipoteca   di   cui
all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione  senza
che il debito sia stato estinto."; 
  h) all'articolo 77, comma 1-bis, dopo  le  parole  "comma  1"  sono
inserite le seguenti: "anche quando non si siano ancora verificate le
condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi
1 e 2,"; 
  i) all'articolo 78, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma
2, il primo incanto non puo' essere effettuato  nella  data  indicata
nell'avviso di vendita, l'agente  della  riscossione  fissa  i  nuovi
incanti e notifica al soggetto nei confronti del  quale  procede,  il
relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera
d) del presente articolo."; 
  l) all'articolo 80: 
  1) dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Entro  il
termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita e' pubblicato sul sito
internet dell'agente della riscossione."; 
  2) il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Su  istanza  del
soggetto nei confronti del  quale  si  procede  o  dell'agente  della
riscossione, il giudice puo' disporre: 
  a) che degli incanti, ferma la data fissata  per  gli  stessi,  sia
data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme
di pubblicita' commerciale; 
  b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da  lui
nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato
ai sensi dell'articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l'agente
della riscossione lo richiede, il giudice puo' nominare un ausiliario
che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene  pignorato,
al quale puo' essere anche assegnata la funzione di custodia."; 
  3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis Nei casi di cui
al comma 2, le  spese  sono  anticipate  dalla  parte  richiedente  e
liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non  perde  efficacia  se,
per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo,  il
primo incanto  non  puo'  essere  effettuato  entro  duecento  giorni
dall'esecuzione del pignoramento stesso."; 
  m) all'articolo 85, comma 1, le parole: "minor prezzo tra il prezzo
base del terzo incanto e la somma  per  la  quale  si  procede"  sono
sostituite dalle seguenti: " prezzo base del terzo incanto". 
  2. All'articolo 10, comma 13-quinques del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre". 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
adottare entro 30 giorni  dalla  data  di  conversione  del  presente
decreto-legge  sono  stabilite   le   modalita'   di   attuazione   e
monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo
di rateazione di cui al comma 1 lettera a).