Art. 53 
 
(Disposizioni  per   la   gestione   delle   entrate   tributarie   o
   patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate) 
 
  1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e' sostituito dal  seguente:  "2-ter.  Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".