Art. 56 
 
(Proroga  temine  di  versamento   dell'imposta   sulle   transazioni
                            finanziarie) 
 
  1. Il comma 497 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
228 e' sostituito dal seguente: 
  "497. L'imposta di cui ai commi 491, 492  e  495  si  applica  alle
transazioni  concluse  a  decorrere  dal  1°   marzo   2013   per   i
trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma
495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1°  settembre
2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per  quelle  di  cui  al
comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il
2013 l'imposta di cui al comma 491, primo periodo, e'  fissata  nella
misura dello 0,22 per cento; quella del sesto  periodo  del  medesimo
comma e' fissata in misura pari a 0,12 per  cento.  L'imposta  dovuta
sui trasferimenti di proprieta' di cui al comma 491 e sugli ordini di
cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui  al  comma
491 effettuati fino al 30 settembre  2013  e'  versata  entro  il  16
ottobre 2013. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e
sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari  derivati  e
valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 e' versata
entro il 16 ottobre 2013." 
  2. La societa' di Gestione  Accentrata  per  l'imposta  dovuta  sui
trasferimenti di proprieta', sulle operazioni e sugli ordini  di  cui
rispettivamente ai commi 491, 492 e  495,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti,
provvede al versamento entro il 16 novembre 2013.