Art. 19 
 
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in  materia
  di valutazione e gestione dei rischi  da  alluvioni.  Procedura  di
  infrazione 2012/2054. 
 
  1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:   «non
direttamente imputabili  ad  eventi  meteorologici»  sono  sostituite
dalle seguenti: «causati da impianti fognari»; 
    b) all'articolo 6, comma 2: 
      1)  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  mappe  della
pericolosita'  da  alluvione   contengono   la   perimetrazione,   da
predisporre avvalendosi di sistemi  informativi  territoriali,  delle
aree  che  potrebbero  essere  interessate  da  alluvioni  secondo  i
seguenti scenari:»; 
      2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) scarsa  probabilita'  di  alluvioni  o  scenari  di  eventi
estremi»; 
    c) all'articolo 6, comma 3: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) estensione dell'inondazione e portata della piena»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) altezza e quota idrica»; 
    d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. I piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  di  cui
all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica  di
assoggettabilita' alla valutazione ambientale  strategica  (VAS),  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III  e  IV  alla  parte  seconda
dello  stesso  decreto  legislativo,  oppure  possano  comportare  un
qualsiasi  impatto  ambientale  sui  siti  designati  come  zone   di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su
quelli classificati  come  siti  di  importanza  comunitaria  per  la
protezione degli  habitat  naturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatica»; 
    e) all'allegato I, parte B, punto 1,  le  parole:  «dell'articolo
13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12». 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo degli articoli 2, 6 e 9  nonche'  l'Allegato
          1, parte B, punto 1 del  decreto  legislativo  23  febbraio
          2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa
          alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010,  n.  77,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto,  oltre  alle  definizioni  di  fiume,  di   bacino
          idrografico, di sottobacino e di distretto  idrografico  di
          cui all'art. 54, comma 1, del decreto  legislativo  n.  152
          del 2006 si applicano le seguenti definizioni: 
              a)  alluvione:  l'allagamento  temporaneo,  anche   con
          trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche  ad  alta
          densita',  di  aree  che  abitualmente  non  sono   coperte
          d'acqua. Cio' include  le  inondazioni  causate  da  laghi,
          fiumi,   torrenti,   eventualmente   reti   di    drenaggio
          artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale  anche  a
          regime temporaneo, naturale o artificiale,  le  inondazioni
          marine delle  zone  costiere  ed  esclude  gli  allagamenti
          causati da impianti fognari; 
              b)  pericolosita'  da  alluvione:  la  probabilita'  di
          accadimento di  un  evento  alluvionale  in  un  intervallo
          temporale prefissato e in una certa area; 
              c)  rischio  di  alluvioni:   la   combinazione   della
          probabilita' di accadimento  di  un  evento  alluvionale  e
          delle potenziali conseguenze negative per la salute  umana,
          il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio  culturale
          e le attivita'  economiche  e  sociali  derivanti  da  tale
          evento. 
              "Art. 6 (Mappe della pericolosita'  e  del  rischio  di
          alluvioni). - 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui
          all'art.  63  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006
          predispongono, a livello di distretto  idrografico  di  cui
          all'art. 64 dello stesso decreto  legislativo  n.  152  del
          2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosita' da
          alluvione e mappe del rischio  di  alluvioni  per  le  zone
          individuate  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  in  scala
          preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni  caso,
          non inferiore a 1:25.000, fatti salvi  gli  strumenti  gia'
          predisposti nell'ambito della pianificazione di  bacino  in
          attuazione delle  norme  previgenti,  nonche'  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              2. Le mappe di pericolosita' da alluvione contengono la
          perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere
          interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 
              a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi
          estremi; 
              b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e
          200 anni (media probabilita'); 
              c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra  20  e  50
          anni (elevata probabilita'), se opportuno; 
              3. Per ogni scenario di cui al comma 2  vanno  indicati
          almeno i seguenti elementi: 
              a) estensione dell'inondazione e portata della piena; 
              b) altezza e quota idrica; 
              c) se opportuno, velocita' del flusso o flusso  d'acqua
          considerato, 
              4. Per le zone  costiere  in  cui  esiste  un  adeguato
          livello di protezione e per le zone in cui  le  inondazioni
          sono causate dalle acque sotterranee, le mappe  di  cui  al
          comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari  di  cui
          al comma 2, lettera a). 
              5. Le  mappe  del  rischio  di  alluvioni  indicano  le
          potenziali conseguenze negative derivanti dalle  alluvioni,
          nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono  le
          4 classi di rischio di cui al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  in  data   29   settembre   1998,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  5  gennaio
          1999, espresse in termini di: 
              a)  numero  indicativo  degli  abitanti  potenzialmente
          interessati; 
              b) infrastrutture e strutture strategiche  (autostrade,
          ferrovie, ospedali, scuole, etc.); 
              c) beni ambientali, storici e  culturali  di  rilevante
          interesse presenti nell'area potenzialmente interessata; 
              d) distribuzione e tipologia delle attivita' economiche
          insistenti sull'area potenzialmente interessata; 
              e)  impianti  di  cui  all'allegato   I   del   decreto
          legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  che   potrebbero
          provocare inquinamento accidentale in caso di  alluvione  e
          aree  protette  potenzialmente   interessate,   individuate
          all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo  n.
          152 del 2006; 
              f) altre informazioni considerate utili dalle autorita'
          di bacino distrettuali, come le aree soggette ad  alluvioni
          con elevato volume di trasporto solido e colate  detritiche
          o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento. 
              6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per  le
          zone di cui all'art. 5, comma 1, condivise con altri  Stati
          membri della Comunita' europea e' effettuata previo scambio
          preliminare di informazioni  tra  le  autorita'  competenti
          interessate. 
              7. Le mappe della  pericolosita'  da  alluvione,  e  le
          mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1  non  sono
          predisposte qualora vengano adottate le misure  transitorie
          di cui all'art. 11, comma 2." 
              "Art. 9 (Coordinamento con le disposizioni della  parte
          terza, sezioni I e II, del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni).  -  1.   Le
          autorita' di bacino distrettuali di  cui  all'art.  63  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni
          del presente decreto  coerentemente  con  quanto  stabilito
          alla parte terza, sezioni I e II, del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, al fine di  migliorare  l'efficacia  e  lo
          scambio delle informazioni, tenendo conto,  in  particolare
          degli obiettivi  ambientali  di  cui  allo  stesso  decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              1-bis. I Piani di gestione del rischio di alluvioni  di
          cui all'art. 7 del presente decreto  sono  sottoposti  alla
          verifica di assoggettabilita' alla  Valutazione  ambientale
          strategica  (V.A.S.)  di  cui  all'art.  12   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora  definiscano  il
          quadro di riferimento per  la  realizzazione  dei  progetti
          elencati negli allegati II, III e IV dello  stesso  decreto
          legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto
          ambientale sui  siti  designati  come  zone  di  protezione
          speciale per la conservazione  degli  uccelli  selvatici  e
          quelli classificati come siti di importanza comunitaria per
          la protezione degli habitat naturali e della flora e  della
          fauna selvatica. 
              2. Ai fini dell'applicazione dell'art.  77,  comma  10,
          del decreto legislativo n.  152  del  2006,  per  alluvioni
          estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6,  comma
          2,  lettera  a),  nonche'  le  alluvioni  eccezionali,  non
          prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti. 
              3. Le  misure  di  cui  al  comma  1  garantiscono,  in
          particolare, che: 
              a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio  di
          alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di  cui
          all'art. 12 siano predisposti in modo che  le  informazioni
          in essi  contenute  siano  coerenti  con  le  informazioni,
          comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63,  comma
          7, lettera c), del decreto legislativo  n.  152  del  2006.
          Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami
          dei piani di gestione di  cui  all'art.  117  dello  stesso
          decreto legislativo n. 152 del 2006; 
              b) l'elaborazione dei primi piani di  gestione  di  cui
          agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art.
          12 siano effettuati in  coordinamento  con  i  riesami  dei
          piani di gestione dei bacini idrografici  di  cui  all'art.
          117 del decreto legislativo  n.  152  del  2006  e  possano
          essere integrati nei medesimi; 
              c)  la  partecipazione   attiva   di   tutti   soggetti
          interessati di cui  all'art.  10,  sia  coordinata,  quando
          opportuno, con la partecipazione attiva di  tutti  soggetti
          interessati prevista all'art.  66,  comma  7,  del  decreto
          legislativo n. 152 del 2006." 
              "Allegato 1 
              (Omissis). 
              Parte B - Elementi che devono figurare  nei  successivi
          aggiornamenti  dei  piani  di  gestione  del   rischio   di
          alluvioni: 
              1. eventuali modifiche o aggiornamenti  apportati  dopo
          la pubblicazione della versione  precedente  del  piano  di
          gestione, del rischio di alluvioni,  compresa  una  sintesi
          dei riesami svolti a norma dell'art. 12; 
              2. valutazione dei progressi realizzati per  conseguire
          gli obiettivi di cui all'art. 7, comma 2; 
              3. descrizione motivata delle eventuali misure previste
          nella versione precedente del piano di gestione del rischio
          di alluvioni, che erano state programmate e non sono  state
          poste in essere; 
              4.  descrizione  di  eventuali   misure   supplementari
          adottate dopo la pubblicazione  della  versione  precedente
          del piano di gestione del rischio di alluvioni. 
              (Omissis).".