Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006. 1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»; b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»; c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»; e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. L'autorita' competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi»; f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»; g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente: a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore; b) informazioni dettagliate sull'autorita' competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche' i termini per la presentazione delle stesse; c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16; d) la natura delle eventuali decisioni; e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»; h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita' competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche' altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore. 1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»; i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»; l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»; n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita' competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»; o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita' competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»; p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»; q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»; r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» e' sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione»; s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».
Note all'art. 20: - Il testo degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157, come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'art. 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'art. 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'art. 3, comma 1, lettera r). 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore: a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali; c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'art. 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo; d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A. 4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 6, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4. 5. L'autorita' competente puo', sulla base di una valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11, e 6, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A. 6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36." "Art. 5 (Piano di gestione dei rifiuti di estrazione). - 1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile. 2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a: a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosita', in particolare: 1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali; 2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne; 3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; 4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno altrove; 5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali. A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni; b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto; c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che: 1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima e infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura; 2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; 3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno. 3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa; b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti; c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato II ed in particolare: 1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato all'art. 6, comma 3, del presente decreto; 2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti; d) la descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'art. 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e); e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell'art. 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c); f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'art. 12; g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'art. 13; h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche; i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a). 4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente. 5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva stessa da parte dell'autorita' competente. 6. L'autorita' competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione." "Art. 6 (Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del 1996, l'operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione, di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri. 3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell'allegato III. 4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5. 5. L'operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. 6. L'operatore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini: a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita'; b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; b) nome e funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno; c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; tale descrizione comprende le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme; e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili; f) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni; g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito. 8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali interessati, prepara un piano di emergenza esterno, precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Il piano e' comunicato al Prefetto competente per territorio che puo' disporre eventuali modifiche. L'operatore e' tenuto a fornire all'autorita' competente le informazioni necessarie per preparare tale piano contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. 9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e' predisposto, per le nuove strutture, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' e, per le strutture esistenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare osservazioni e quesiti ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda,eventualmente, discostarsi. 11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito; b) disposizioni adottate per informare tempestivamente degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi; c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno; d) disposizioni adottate per fornire assistenza nella realizzazione delle misure di intervento predisposte all'interno del sito; e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito; f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare. 12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente, previste dal piano di emergenza esterno, contenenti almeno gli elementi descritti nell'allegato III, parte 2, sono fornite dall'autorita' competente alle persone che possono essere coinvolte. Tali informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse, almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo', in nessun caso, essere superiore a cinque anni. 13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 perseguono i seguenti obiettivi: a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare i danni alla salute umana e all'ambiente; b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti; c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e alle autorita' interessate; d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad intervalli non superiori a cinque anni e comunque, nel caso di cambiamenti sostanziali, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. 15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a: a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno; b) comunicare all'autorita' competente, non appena ne venga a conoscenza: 1) le circostanze dell'incidente; 2) le sostanze pericolose presenti; 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente; 4) le misure di emergenza adottate; 5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca; c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte. 16. In caso di incidente rilevante, l'autorita' competente e' tenuta a: a) attivare immediatamente il piano di emergenza esterno e a garantire che vengano attuate le misure previste dal piano di emergenza interno ed esterno; b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore." "Art. 7 (Domanda e autorizzazione). - 1. Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all'art. 9. Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' valida ed efficace e tiene luogo della autorizzazione di cui al presente articolo. 2. La domanda di autorizzazione e' presentata all'autorita' competente e contiene almeno i seguenti elementi: a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi; b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative; c) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988; d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma dell'art. 5; e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-operativa, nonche' dei costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14; f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14; g) le informazioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura; h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del piano di emergenza esterno. 3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che: a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del presente decreto; b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine l'autorita' competente e' tenuta ad acquisire il parere scritto dell'autorita' regionale competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari a quella relativa all'attivita' estrattiva. Il rinnovo dell'autorizzazione segue le medesime procedure previste per il rinnovo del titolo di legittimazione mineraria. 5. Le autorita' competenti riesaminano e aggiornano, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione: a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell'art. 11, comma 6, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 17; b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa; c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati. 6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita' competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche." "Art. 8 (Partecipazione del pubblico). - 1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente: a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore; b) informazioni dettagliate sulle autorita' competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonche' i termini per la presentazione delle stesse; c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 16; d) la natura delle eventuali decisioni; e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione. 1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita' competente in merito alla domanda di autorizzazione nonche' altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore. 1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni 2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis. 3. Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa a disposizione del pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate." "Art. 10 (Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva). - 1. L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora: a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'art. 11, comma 3; b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 4; c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi dell'art. 12,commi 3 e 4. 2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 5, approvato dall'autorita' competente. 3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti." "Art. 11 (Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione). - 1. Il direttore responsabile nominato dal titolare di cui al decreto legislativo n. 624 del 1996, e' responsabile anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e garantisce, in conformita' all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale. 2. In conformita' all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attivita' estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che e' stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove cio' non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo. 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 l'autorita' competente si accerta che, nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che: a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonche' di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile; b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilita' fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonche' per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio; c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza almeno semestrale, della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione da parte di soggetti competenti e per l'intervento, qualora si riscontrasse un'instabilita' o una contaminazione delle acque o del suolo. I rapporti relativi ai monitoraggi e alle ispezioni vengono registrati e conservati dall'operatore insieme ai documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4 per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni, soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore; detta documentazione e' conservata dal titolare di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno cinque anni successivi al termine della gestione post-chiusura di cui all'art. 12, comma 3; d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito. 4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti di estrazione nella struttura di deposito, con fogli numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla presa in carico nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei predetti rifiuti. 5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura sono trasferiti al nuovo operatore. Il cambio di operatore deve essere comunicato all'autorita' competente e costituisce modifica sostanziale del piano di gestione di rifiuti di estrazione e, come tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione. 6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni caso non oltre le 48 ore, all'autorita' competente e, per i fini di cui all'art. 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere. 7. L'operatore presenta, conformemente a quanto indicato al comma 2, all'autorita' competente una relazione con tutti i risultati del monitoraggio. L'autorita' competente verifica la conformita' dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove necessario, le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla base di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere se sia necessario effettuare idonee verifiche. Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita' competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore." "Art. 12 (Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura). - 1. La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' avviata: a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; b) nei casi in cui l'operatore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell'autorita' competente; c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi motivi, adottato dall'autorita' competente. 2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione puo' essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorita' competente ha proceduto, con tempestivita', ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato ed ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalla normativa vigente e dalle condizioni dell'autorizzazione. 3. L'operatore e' responsabile della manutenzione, del monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorita' competente in base alla natura e alla durata del rischio e sino all'esito positivo di un'ispezione finale da effettuarsi da parte dell'autorita' competente. In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita' competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'art. 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di responsabilita' civile del detentore dei rifiuti. 4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al fine di soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite dalla normativa vigente, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, che dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l'operatore controlli, fra l'altro, in particolare, la stabilita' fisico-chimica della struttura di deposito e riduca al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che: a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso; b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti. 5. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l'operatore notifica, senza ritardo, all'autorita' competente e, per i fini di cui all'art. 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio di cui al comma 3. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere. 6. Alla frequenza stabilita dall'autorita' competente nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alla medesima autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente, al fine di dimostrare la conformita' alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti di estrazione e della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione." "Art. 13 (Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo). - 1. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti verificano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro al fine di: a) valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti, sia nel corso della fase operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura; b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione; c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze. 2. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti si assicurano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas. 3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione e' subordinato al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II. 4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo. 5. L'operatore fornisce all'autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente le informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi di legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II. 6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello piu' basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili. In ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi: a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia' in funzione il 1° maggio 2008: 1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013; 3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018; b) 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione e' rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Su richiesta dell'autorita' competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente." "Art. 16 (Effetti transfrontalieri). - 1. Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro della Comunita' europea che puo' subirne le conseguenze, l'autorita' competente trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 7 al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione allo Stato membro interessato affinche' provveda a metterla a disposizione del pubblico interessato e coordina le eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri su base reciproca e paritaria. 2. L'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione non prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 all'altro Stato membro, al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni del pubblico interessato di tale Stato. 3. In caso di incidente rilevante in una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di cui al comma 1, l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'art. 6, comma 15, anche al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero degli affari esteri trasmette agli altri Stati membri interessati tali informazioni per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale effettivo o potenziale." "Art. 17 (Controlli dell'autorita' competente). - 1. L'autorita' competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 7, prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura, secondo le esigenze, al fine di garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui all'art. 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della struttura. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione. 2. I registri di cui all'art. 11 sono messi a disposizione dell'autorita' competente per l'ispezione." "Art. 19 (Sanzioni). - 1. L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'art. 7 e' punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'.".