Art. 21 
 
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.  188,  recante
  attuazione   della   direttiva   2006/66/CE    concernente    pile,
  accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218. 
 
  1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al  comma  2»
sono  inserite  le  seguenti:  «e,  in  particolare,  il  divieto  di
immettere  sul  mercato  pile  e  accumulatori  contenenti   sostanze
pericolose»; 
    b) all'articolo 10, comma 6, dopo  le  parole:  «L'operazione  di
trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»; 
    c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili
e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per  tutti  i  tipi  di
pile e accumulatori»; 
    d)  all'articolo  12,  comma  1,  le  parole:  «a  trattamento  o
riciclaggio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  trattamento  e  a
riciclaggio»; 
    e) all'articolo 23: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «Le  pile  e  gli  accumulatori»
sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»; 
      2) al comma 3,  dopo  le  parole:  «sono  contrassegnati»  sono
inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»; 
    f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i  punti  1  e  2  sono
abrogati. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  testo  degli  articoli  1,  10,  11,  12,  23  e
          l'allegato II del decreto legislativo 20 novembre 2008,  n.
          188  (Attuazione  della  direttiva  2006/66/CE  concernente
          pile, accumulatori e  relativi  rifiuti  e  che  abroga  la
          direttiva 91/157/CEE.),pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 dicembre  2008,  n.  283,  S.O.,  come  modificati  dalla
          presente legge, cosi' recitano: 
              "Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). -  1.  Il
          presente decreto disciplina l'immissione sul mercato  delle
          pile e  degli  accumulatori  di  cui  al  comma  2,  e,  in
          particolare, il divieto di immettere  sul  mercato  pile  e
          accumulatori  contenenti  sostanze  pericolose  nonche'  la
          raccolta, il trattamento, il riciclaggio e  lo  smaltimento
          dei  rifiuti  di  pile  e  di  accumulatori,  al  fine   di
          promuoverne  un  elevato   livello   di   raccolta   e   di
          riciclaggio. 
              2. Il presente decreto si  applica  alle  pile  e  agli
          accumulatori, come definiti all'art. 2,  comma  1,  lettera
          a), indipendentemente dalla forma, dal  volume,  dal  peso,
          dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. 
              3. Sono fatte salve le disposizioni di cui  al  decreto
          legislativo  24  giugno  2003,   n.   209,   e   successive
          modificazioni, e di cui al decreto  legislativo  25  luglio
          2005, n. 151. 
              4.  Sono  escluse  dall'ambito  di   applicazione   del
          presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in: 
              a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi
          essenziali della sicurezza  nazionale,  armi,  munizioni  e
          materiale bellico, purche' destinati a fini  specificamente
          militari; 
              b) apparecchiature destinate ad  essere  inviate  nello
          spazio." 
              "Art. 10 (Trattamento e riciclaggio). - 1. Entro il  26
          settembre 2009: 
              a) i produttori od i terzi che agiscono  in  loro  nome
          istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando
          le migliori tecniche  disponibili,  in  termini  di  tutela
          della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento  e
          il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; 
              b) tutte le pile e  gli  accumulatori  individuabili  e
          raccolti a norma degli articoli 6 e  7  o  del  decreto  25
          luglio 2005,  n.  151,  sono  sottoposti  a  trattamento  e
          riciclaggio con sistemi che siano conformi  alla  normativa
          comunitaria, in particolare per quanto riguarda la  salute,
          la sicurezza e la gestione dei rifiuti. 
              2.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  soddisfa  i
          requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A. 
              3. Le pile  o  gli  accumulatori  raccolti  assieme  ai
          rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  a
          norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti
          delle  apparecchiature  stesse  e  gestiti  secondo  quanto
          disposto all'art. 13, comma 3. 
              4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di
          riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato
          II, parte B, entro il 26 settembre 2011. 
              5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
          di cui  ai  commi  2  e  4,  le  province  territorialmente
          competenti  effettuano  apposite   ispezioni   presso   gli
          impianti di trattamento e di  riciclaggio  dei  rifiuti  di
          pile e  accumulatori,  e  comunicano  al  Comitato  di  cui
          all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni. 
              6. L'operazione di trattamento  e  di  riciclaggio  dei
          rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente  articolo
          puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale
          o comunitario, a condizione che la spedizione  dei  rifiuti
          sia conforme alle  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.
          1013/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno 2006, e successive modificazioni. 
              7. I rifiuti di pile e  accumulatori,  esportati  dalla
          Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n.  1013/2006
          e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione,  del
          29 novembre 2007, come modificato dal regolamento  (CE)  n.
          740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono  presi
          in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e
          del conseguimento delle efficienze stabiliti  nell'allegato
          II, solo se l'esportatore puo' dimostrare che  l'operazione
          di  riciclaggio   e'   stata   effettuata   in   condizioni
          equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2012   gli   impianti   di
          riciclaggio dei rifiuti di pile e  accumulatori  comunicano
          ogni anno al Centro di coordinamento  di  cui  all'art.  16
          entro il  28  febbraio,  con  riferimento  all'anno  solare
          precedente, le informazioni  relative  ai  quantitativi  di
          rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e
          accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
          con riferimento alle tre tipologie di pile ed  accumulatori
          di cui all'allegato II, parte B." 
              "Art. 11 (Nuove tecnologie di  riciclaggio).  -  1.  Il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, di concerto con i  Ministeri  dell'economia  e  delle
          finanze e dello sviluppo economico, definisce,  nei  limiti
          degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti  per  tali
          finalita', misure volte a promuovere lo sviluppo  di  nuove
          tecnologie di recupero, di riciclaggio  e  di  trattamento,
          nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio  ecocompatibili
          e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per  tutti  i
          tipi di pile e accumulatori. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti
          di  trattamento  di   sistemi   certificati   di   gestione
          ambientale, a norma del regolamento (CE)  n.  761/2001  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  marzo  2001,
          sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un  sistema
          comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000)." 
              "Art. 12 (Smaltimento). - 1. E' vietato lo  smaltimento
          in discarica o mediante  incenerimento  dei  rifiuti  delle
          pile e degli accumulatori industriali  e  per  veicoli,  ad
          eccezione  dei  residui  che  sono   stati   sottoposti   a
          trattamento e a riciclaggio a norma dell'art. 10, comma 1." 
              "Art.  23  (Etichettatura).  -  1.  Le   pile   e   gli
          accumulatori e i pacchi batterie sono immessi  sul  mercato
          solo  se  contrassegnati  in  modo  visibile,  leggibile  e
          indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV. 
              2. Tale simbolo occupa almeno  il  3  per  cento  della
          superficie del lato maggiore della pila,  dell'accumulatore
          o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5  ×  5
          cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo  occupa  almeno
          l'1,5   per   cento   della   superficie   della   pila   o
          dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 × 5  cm.
          Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del  pacco
          batterie sono  tali  per  cui  la  superficie  del  simbolo
          risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non e' richiesta  la
          marcatura bensi' la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm
          sull'imballaggio. 
              3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1,  le  pile,
          gli accumulatori e le pile a  bottone  contenenti  piu'  di
          0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu'  di
          0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd)  o  piu'  di
          0,004  per  cento  di  piombo  (simbolo  chimico  Pb)  sono
          contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con
          il  simbolo  chimico  del  relativo  metallo.  Il   simbolo
          indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto sotto  al
          simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie  pari  ad
          almeno un quarto della superficie del predetto simbolo. 
              4. La marcatura deve essere effettuata dal  fabbricante
          o dal suo rappresentante in Italia oppure, in  mancanza  di
          tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato
          nazionale. 
              5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di
          cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e  per
          veicoli riportano l'indicazione  della  loro  capacita'  in
          modo visibile, leggibile ed  indelebile.  La  capacita'  si
          misura secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, in  conformita'  alle  determinazioni  ed  ai  metodi
          armonizzati definiti dalla Commissione europea." 
 
                                                         "Allegato II 
 
              (art. 10) 
              Requisiti dettagliati in materia di  trattamento  e  di
          riciclaggio 
              PARTE A: TRATTAMENTO 
              Requisiti tecnico-gestionali relativi agli impianti  di
          stoccaggio e di trattamento di pile  e  accumulatori  e  di
          rifiuti di pile e accumulatori 
              Le presenti norme tecniche sono valide sia per impianti
          che  effettuano  unicamente  lo  stoccaggio   di   pile   e
          accumulatori  esausti  (deposito  preliminare  o  messa  in
          riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento di
          pile e accumulatori esausti ed  eventuale  deposito,  anche
          temporaneo. 
              1. Ubicazione 
              1.1 Al fine del rilascio dell'autorizzazione  ai  nuovi
          impianti   di   stoccaggio/trattamento   disciplinati   dal
          presente decreto, l'autorita' competente  tiene  conto  dei
          seguenti principi  generali  relativi  alla  localizzazione
          degli stessi impianti: 
              1.1.1 L'impianto non deve ricadere: 
              a)  in  zone  da  assoggettare  a  speciali  vincoli  e
          prescrizioni  in  rapporto   alle   specifiche   condizioni
          idrogeologiche, individuate nei piani di bacino,  ai  sensi
          dell'art. 65, comma 3, lettera  n),  del  d.lgs.  3  aprile
          2006, n. 152 e successive modifiche e/o nei piani  stralcio
          per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del medesimo
          d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
              b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
          successive modificazioni, fatto salvo il  caso  in  cui  la
          localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di
          impatto  ambientale  o  della  valutazione  di   incidenza,
          effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto; 
              c) in aree naturali protette  sottoposte  a  misure  di
          salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; 
              d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma  4,
          del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche; 
              e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico  ai
          sensi del d.lgs.  22  gennaio  2004,  n.  42  e  successive
          modifiche, salvo  specifica  autorizzazione  regionale,  ai
          sensi dell'art. 146 del citato decreto. 
              1.1.2  Nell'individuazione   dei   siti   idonei   alla
          localizzazione sono da privilegiare: 
              1) le aree industriali dismesse; 
              2) le aree per servizi e impianti tecnologici; 
              3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali. 
              2.  Organizzazione  e  dotazione  degli   impianti   di
          stoccaggio e di trattamento 
              2.1 Deve essere distinto il settore per il conferimento
          da quello di stoccaggio/trattamento. 
              2.2 L'area di conferimento deve avere  dimensioni  tali
          da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi  e  delle
          attrezzature in ingresso ed in uscita. 
              2.3 Gli impianti devono essere provvisti di: 
              a.   adeguata   viabilita'   interna   per   un'agevole
          movimentazione, anche in caso di incidenti; 
              b.  pavimentazione  impermeabilizzata  nelle  zone   di
          scarico e deposito dei rifiuti,  realizzata  con  materiali
          resistenti a sostanze chimicamente aggressive; 
              c.  adeguato  sistema  di  canalizzazione  delle  acque
          meteoriche esterne e di quelle provenienti  dalle  zone  di
          conferimento e stoccaggio dei rifiuti; 
              d. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle
          acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di
          raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque
          di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento; 
              e. adeguato sistema di raccolta e  di  trattamento  dei
          reflui, conformemente a  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia ambientale e sanitaria; 
              f.  deposito  per  le  sostanze   da   utilizzare   per
          l'assorbimento  dei  liquidi   in   caso   di   sversamenti
          accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide  e
          alcaline fuoriuscite dagli accumulatori; 
              g. idonea recinzione di altezza non  inferiore  a  2  m
          lungo tutto  il  suo  perimetro.  La  barriera  esterna  di
          protezione deve essere realizzata con siepi e/o  alberature
          o schermi  mobili,  atta  a  minimizzare  l'impatto  visivo
          dell'impianto. Deve essere garantita  la  manutenzione  nel
          tempo; 
              h. idonea copertura, resistente alle intemperie,  delle
          aree di stoccaggio e di trattamento. 
              2.4 L'impianto di trattamento  deve  essere,  altresi',
          provvisto di bilance per misurare il peso  dei  rifiuti  in
          ingresso. 
              2.5 Lo stoccaggio dei rifiuti deve  essere  organizzato
          in aree distinte per ciascuna tipologia di  rifiuto  dotate
          di sistemi di illuminazione ed  esplicita  cartellonistica,
          ben visibile per dimensioni e collocazione, recante: 
              - le  tipologie  di  rifiuti  stoccati  (codici  elenco
          europeo rifiuti); 
              - lo stato fisico; 
              - la pericolosita' dei rifiuti stoccati; 
              -  le  norme   per   il   comportamento   inerente   la
          manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi  per
          la salute dell'uomo e per l'ambiente. 
              2.6 Nel caso di formazione  di  emissioni  gassose  e/o
          polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di
          captazione ed abbattimento delle stesse. 
              3.  Requisiti  degli  impianti  di  stoccaggio   e   di
          trattamento 
              3.1 Gli impianti devono essere allestiti  nel  rispetto
          di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute
          dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di sicurezza sul lavoro. 
              3.2 La gestione  degli  impianti  non  deve  comportare
          rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la  flora,
          o inconvenienti  da  rumori  e  odori  ne'  danneggiare  il
          paesaggio e i siti di particolare interesse. 
              3.3 Deve essere  garantita  la  presenza  di  personale
          qualificato ed adeguatamente  addestrato  per  gestire  gli
          specifici rifiuti, evitando rilasci  nell'ambiente,  ed  in
          grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in
          caso di incidenti, sulla base della  vigente  normativa  in
          tema di sicurezza sul lavoro. 
              3.4 Deve  essere  redatto  un  piano  di  ripristino  a
          chiusura dell'impianto al fine di garantire la  fruibilita'
          del sito,  in  coerenza  con  la  destinazione  urbanistica
          dell'area. 
              3.5   L'impianto    di    trattamento    deve    essere
          opportunamente  attrezzato  per  identificare,  separare  e
          gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti  da
          avviare a successivo trattamento. 
              4. Modalita' di conferimento 
              4.1 Il conferimento di pile e accumulatori esausti agli
          impianti di stoccaggio/trattamento deve  essere  effettuato
          adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante
          le operazioni di carico e scarico. 
              4.2 Le operazioni di deposito devono essere  effettuate
          evitando danni  ai  componenti  che  contengono  liquidi  e
          fluidi. 
              4.3 Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono
          essere scaricati dagli automezzi di  trasporto  su  un'area
          adibita ad una  prima  selezione  e  controllo  visivo  del
          carico,  necessario  per  verificare  la   rispondenza   ai
          requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione  e
          la rimozione di materiali non conformi. 
              5. Criteri per lo stoccaggio 
              5.1 Lo stoccaggio di pile e accumulatori  esausti  deve
          avvenire in modo che sia evitata  ogni  contaminazione  del
          suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 
              5.2  Devono  essere  adottate  tutte  le  cautele   per
          impedire il rilascio di fluidi  pericolosi,  la  formazione
          degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 
              5.3 Lo stoccaggio deve avvenire in apposti  contenitori
          nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
          sostanze pericolose in essi contenute. 
              5.4 Nei settori adibiti  allo  stoccaggio  non  possono
          essere  effettuate  operazioni   di   disassemblaggio.   In
          particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che
          possano  causare  il  rilascio  di  sostanze  inquinanti  o
          pericolose per l'ambiente  o  compromettere  le  successive
          operazioni di recupero. 
              5.5 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese
          le vasche ed i bacini  utilizzati  per  lo  stoccaggio  dei
          rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza,
          in  relazione  alle  proprieta'  chimico-fisiche  ed   alle
          caratteristiche di  pericolosita'  dei  rifiuti  stessi  ad
          essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e  di
          dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza,
          le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. 
              5.6 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene  in
          recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 
              a) idonee chiusure  per  impedire  la  fuoriuscita  del
          rifiuto stoccato; 
              b) dispositivi atti  ad  effettuare  in  condizioni  di
          sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; 
              c) mezzi di presa per  rendere  sicure  ed  agevoli  le
          operazioni di movimentazione. 
              5.7 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi  pericolosi
          devono   essere   provvisti   di   opportuni    dispositivi
          antitraboccamento e  di  dispositivi  di  contenimento.  Le
          manichette ed i raccolti dei tubi utilizzati per il  carico
          e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti  nelle  cisterne
          devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine  di
          evitare dispersioni nell'ambiente. 
              5.8 Il serbatoio  fisso  o  mobile  deve  riservare  un
          volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di
          dispositivo antitraboccamento  o  di  tubazioni  di  troppo
          pieno e di indicatore di livello. 
              5.9 Gli sfiati dei  serbatoi  che  contengono  sostanze
          volatili e/o  rifiuti  liquidi  devono  essere  captati  ed
          inviati ad apposito sistema di abbattimento. 
              5.10  In  caso  di  stoccaggio  dei   rifiuti   liquidi
          pericolosi  in  un  bacino  fuori  terra,   e'   necessario
          prevedere un bacino di contenimento di  capacita'  pari  al
          serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso  bacino
          di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno  1/3
          del volume  totale  dei  serbatoi  e,  in  ogni  caso,  non
          inferiore al volume del serbatoio  di  maggiore  capacita',
          aumentato del 10%. 
              5.11 I rifiuti che possono dar luogo a  fuoriuscita  di
          liquidi devono essere collocati in  contenitori  a  tenuta,
          corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. 
              5.12 Sui recipienti fissi e mobili deve essere  apposta
          idonea etichettatura, conformemente alle norme  vigenti  in
          materia  di  etichettatura  di  sostanze  pericolose,   con
          l'indicazione  del  rifiuto  stoccato  e   dei   componenti
          chimici. 
              5.13  I  contenitori  devono  essere  raggruppati   per
          tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da
          consentire  una   facile   ispezione,   l'accertamento   di
          eventuali  perdite  e  la  rapida  rimozione  di  eventuali
          contenitori danneggiati. 
              5.14 Lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere
          per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione
          alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche  di
          pericolosita'  del  rifiuto.  Le   vasche   devono   essere
          attrezzate con coperture  atte  ad  evitare  che  le  acque
          meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. 
              5.15 Le vasche devono essere provviste  di  sistemi  in
          grado di evidenziare  e  contenere  eventuali  perdite;  le
          eventuali  emissioni  gassose  devono  essere  captate   ed
          inviate ad apposito sistema di abbattimento. 
              6. Bonifica dei contenitori 
              6.1  I   recipienti,   fissi   o   mobili,   utilizzati
          all'interno  dell'impianto,  e  non  destinati  ad   essere
          reimpiegati per le  stesse  tipologie  di  rifiuti,  devono
          essere sottoposti a  trattamenti  idonei  a  consentire  le
          nuove  utilizzazioni.  Detti  trattamenti  sono  effettuati
          presso idonea area dell'impianto appositamente allestita  o
          presso centri autorizzati. 
              7. Trattamento di pile ed accumulatori esausti 
              7.1 Le pile e gli accumulatori esausti, da sottoporre a
          trattamento, devono essere caratterizzati  e  separati  per
          singola  tipologia   (portatili   ricaricabili,   portatili
          non-ricaricabili,  industriali,  per  veicoli)  e,  qualora
          possibile,  per  caratteristiche  chimiche   al   fine   di
          identificare la specifica metodologia di trattamento. 
              7.2 Il trattamento deve  comprendere,  preventivamente,
          la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi. 
              7.3 Particolare attenzione deve essere posta alla messa
          in sicurezza delle pile e  accumulatori  al  litio  per  il
          possibile insorgere di problemi di surriscaldamento. 
              7.4 Tutti gli impianti di trattamento  devono  adottare
          le migliori tecniche  disponibili,  in  termini  di  tutela
          della salute e  dell'ambiente,  con  riferimento  a  quanto
          indicato  nel  «Reference  Document   on   Best   Available
          Tecniques in the Non Ferrous  Metals  Industries»  e  nelle
          Linee guida nazionali per impianti di  fusione  e  lega  di
          metalli non ferrosi ricadenti nella categoria IPPC. 
              PARTE B: RICICLAGGIO 
              1: (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. I processi di  riciclaggio  conseguono  le  seguenti
          efficienze minime di riciclaggio: 
              a)  riciclaggio  del  65%  in  peso  medio  di  pile  e
          accumulatori al  piombo/acido  e  massimo  riciclaggio  del
          contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando
          costi eccesivi; 
              b)  riciclaggio  del  75%  in  peso  medio  di  pile  e
          accumulatori al nichel-cadmio  e  massimo  riciclaggio  del
          contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando
          costi eccessivi; 
              c) riciclaggio  del  50%  in  peso  medio  degli  altri
          rifiuti di pile e accumulatori.".