Art. 22 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264. 1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse; b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»; c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente: «8.9-bis. Test di fecondazione». 2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici; b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato; c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a: «6.000 kg» sono soppresse. 4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
Note all'art. 22: - Il testo dell'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O. , come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Allegato 1B (art. 2, comma 1) Esempi di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano nelle categorie dell'allegato 1A. L'elenco e' esemplificativo e non esaustivo 1. Grandi elettrodomestici. 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione. 1.2 Frigoriferi. 1.3 Congelatori. 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti. 1.5 Lavatrici. 1.6 Asciugatrici. 1.7 Lavastoviglie. 1.8 Apparecchi per la cottura. 1.9 Stufe elettriche. 1.10 Piastre riscaldanti elettriche. 1.11 Forni a microonde. 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti. 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. 1.14 Radiatori elettrici. 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. 1.16 Ventilatori elettrici. 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D.M. 2 gennaio 2003 del Ministro delle attivita' produttive. 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria e per il condizionamento. 2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 2.1 Aspirapolvere. 2.2 Scope meccaniche. 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia. 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili. 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti. 2.6 Tostapane. 2.7 Friggitrici. 2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti. 2.9 Coltelli elettrici. 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo. 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo. 2.12 Bilance. 3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 3.1 Trattamento dati centralizzato: 3.1.1 mainframe; 3.1.2 minicomputer; 3.1.3 stampanti. 3.2 Informatica individuale: 3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). 3.2.3 Notebook. 3.2.4 Agende elettroniche. 3.2.5 Stampanti. 3.2.6 Copiatrici. 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. 3.2.10 Fax. 3.2.11 Telex. 3.2.12 Telefoni. 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. 3.2.14 Telefoni senza filo. 3.2.15 Telefoni cellulari. 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. 4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1. 4.1 Apparecchi radio. 4.2 Apparecchi televisivi. 4.3 Videocamere. 4.4 Videoregistratori. 4.5 Registratori hi-fi. 4.6 Amplificatori audio. 4.7 Strumenti musicali. 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. 5. Apparecchiature di illuminazione. 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 10, comma 1. 5.2 Tubi fluorescenti. 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita', comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni). 6.1 Trapani. 6.2 Seghe. 6.3 Macchine per cucire. 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali. 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo. 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo. 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo. 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di giardinaggio. 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport. 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo. 7.2 Consolle di videogiochi portatili. 7.3 Videogiochi. 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc. 7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici. 7.6 Macchine a gettoni. 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati). 8.1 Apparecchi di radioterapia. 8.2 Apparecchi di cardiologia. 8.3 Apparecchi di dialisi. 8.4 Ventilatori polmonari. 8.5 Apparecchi di medicina nucleare. 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro. 8.7 Analizzatori. 8.8 Congelatori. 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilita'. 8.9-bis. Test di fecondazione. 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo. 9.1 Rivelatori di fumo. 9.2 Regolatori di calore. 9.3 Termostati. 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio. 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra. 10. Distributori automatici. 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi. 10.2 Distributori automatici di denaro contante. 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.". - Il testo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102.