Art. 25 
 
Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
  all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679. 
 
  1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 299 e' premesso il seguente: 
  «Art. 298-bis (Principi generali). - 1. La disciplina  della  parte
sesta del presente decreto legislativo si applica: 
    a)  al  danno  ambientale  causato   da   una   delle   attivita'
professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte  sesta  e  a
qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante  dalle  suddette
attivita'; 
    b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da  quelle
elencate nell'allegato 5  alla  stessa  parte  sesta  e  a  qualsiasi
minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette  attivita',
in caso di comportamento doloso o colposo. 
  2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire  nel  rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato  3
alla parte  sesta,  ove  occorra  anche  mediante  l'esperimento  dei
procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato  il
danno, o la minaccia imminente di  danno,  le  risorse  necessarie  a
coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non
attuate dal medesimo soggetto. 
  3. Restano  disciplinati  dal  titolo  V  della  parte  quarta  del
presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e
del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai
criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche'
gli interventi di riparazione delle acque sotterranee  progettati  ed
attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per  le
contaminazioni  antecedenti  alla  data  del  29  aprile  2006,   gli
interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono  gli
obiettivi di qualita' nei  tempi  stabiliti  dalla  parte  terza  del
presente decreto»; 
    b) all'articolo 299, comma 1, le  parole  da:  «,  attraverso  la
Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del  comma
sono soppresse; 
    c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e  per  la  riscossione
della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse; 
    d) all'articolo 303, comma 1, lettera f),  le  parole  da:  «;  i
criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria»  fino  alla
fine della lettera sono soppresse; 
    e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) e' abrogata; 
    f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente
patrimoniale» sono soppresse; 
    g) all'articolo 311, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Quando  si  verifica  un  danno  ambientale  cagionato  dagli
operatori  le  cui  attivita'  sono  elencate  nell'allegato  5  alla
presente parte sesta, gli stessi sono  obbligati  all'adozione  delle
misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri  ivi  previsti,  da  effettuare  entro  il  termine
congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del  presente  decreto.  Ai
medesimi  obblighi  e'  tenuto  chiunque  altro  cagioni   un   danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle  misure  di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o  comunque
realizzata in modo incompleto o  difforme  dai  termini  e  modalita'
prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie  a  conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto
obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»; 
    h) all'articolo 311, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati  3
e 4 della presente parte sesta alla determinazione  delle  misure  di
riparazione da adottare  e  provvede  con  le  procedure  di  cui  al
presente   titolo   III   all'accertamento   delle    responsabilita'
risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in  conformita'
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte
sesta i criteri ed i metodi,  anche  di  valutazione  monetaria,  per
determinare la portata delle misure di  riparazione  complementare  e
compensativa. Tali criteri e metodi  trovano  applicazione  anche  ai
giudizi  pendenti  non  ancora  definiti  con  sentenza  passata   in
giudicato alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al
periodo precedente. Nei casi  di  concorso  nello  stesso  evento  di
danno, ciascuno risponde nei  limiti  della  propria  responsabilita'
personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»; 
    i) all'articolo 313, comma 2,  le  parole:  «,  o  il  ripristino
risulti in  tutto  o  in  parte  impossibile,  oppure  eccessivamente
oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice  civile,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del   territorio,   con   successiva
ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica, di una somma  pari  al  valore  economico  del  danno
accertato o residuato,  a  titolo  di  risarcimento  per  equivalente
pecuniario» sono sostituite dalle  seguenti:  «o  all'adozione  delle
misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  determina  i
costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa  attuazione
delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il  decreto  di
cui al comma 3  dell'articolo  311  e,  al  fine  di  procedere  alla
realizzazione delle stesse,  con  ordinanza  ingiunge  il  pagamento,
entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  notifica,  delle  somme
corrispondenti»; 
    l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo  sono
soppressi; 
    m) all'articolo 317, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  in  favore
dello Stato per il risarcimento  del  danno  ambientale  disciplinato
dalla  presente  parte   sesta,   ivi   comprese   quelle   derivanti
dall'escussione di fidejussioni  a  favore  dello  Stato,  assunte  a
garanzia del risarcimento  medesimo,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, per essere  destinate  alla  realizzazione
delle  misure  di  prevenzione  e  riparazione  in  conformita'  alle
previsioni della  direttiva  2004/35/CE  ed  agli  obblighi  da  essa
derivanti». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla  lettera  g)
del comma 1 del presente articolo,  non  si  applicano  agli  accordi
transattivi gia' stipulati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi
di programma gia' conclusi alla medesima data. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo degli articoli 299, 303, 311, 313, 314 e 317
          del citato  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  come
          modificati dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 299 (Competenze ministeriali). - 1.  Il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  esercita  le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente. 
              2.  L'azione  ministeriale  si  svolge  normalmente  in
          collaborazione con le regioni, con gli enti  locali  e  con
          qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. 
              3. L'azione ministeriale si svolge nel  rispetto  della
          normativa comunitaria vigente in materia di  prevenzione  e
          riparazione del danno ambientale,  delle  competenze  delle
          regioni, delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e
          degli   enti   locali   con   applicazione   dei   principi
          costituzionali di sussidiarieta' e di leale collaborazione. 
              4.  Per  le  finalita'   connesse   all'individuazione,
          all'accertamento  ed   alla   quantificazione   del   danno
          ambientale, il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio si avvale, in regime convenzionale, di  soggetti
          pubblici e privati di elevata e  comprovata  qualificazione
          tecnico-scientifica operanti  sul  territorio,  nei  limiti
          delle disponibilita' esistenti. 
              5. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio,  con  proprio  decreto,  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          delle attivita' produttive, stabilisce  i  criteri  per  le
          attivita'  istruttorie  volte  all'accertamento  del  danno
          ambientale ai sensi del titolo III della  parte  sesta  del
          presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico  del
          responsabile del danno. 
              6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
          nel presente articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          necessarie variazioni di bilancio." 
              "Art. 303 (Esclusioni).- 1. La parte sesta del presente
          decreto: 
              a) non riguarda  il  danno  ambientale  o  la  minaccia
          imminente di tale danno cagionati da: 
              1)  atti  di  conflitto  armato,  sabotaggi,  atti   di
          ostilita', guerra civile, insurrezione; 
              2)  fenomeni   naturali   di   carattere   eccezionale,
          inevitabili e incontrollabili; 
              b) non si applica al  danno  ambientale  o  a  minaccia
          imminente di tale danno provocati da un  incidente  per  il
          quale   la   responsabilita'   o   l'indennizzo   rientrino
          nell'ambito  d'applicazione  di   una   delle   convenzioni
          internazionali elencate nell'allegato 1  alla  parte  sesta
          del presente  decreto  cui  la  Repubblica  italiana  abbia
          aderito; 
              c)  non  pregiudica  il  diritto  del  trasgressore  di
          limitare  la  propria  responsabilita'  conformemente  alla
          legislazione nazionale che da' esecuzione alla  convenzione
          sulla  limitazione  della   responsabilita'   per   crediti
          marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo
          sulla limitazione della responsabilita'  nella  navigazione
          interna (CLNI) del 1988; 
              d)  non  si  applica  ai   rischi   nucleari   relativi
          all'ambiente ne' alla  minaccia  imminente  di  tale  danno
          causati da attivita' disciplinate dal  Trattato  istitutivo
          della Comunita' europea dell'energia atomica o  causati  da
          un incidente o un'attivita' per i quali la  responsabilita'
          o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione  di  uno
          degli strumenti  internazionali  elencati  nell'allegato  2
          alla parte sesta del presente decreto; 
              e) non si applica alle attivita' svolte  in  condizioni
          di necessita' ed aventi  come  scopo  esclusivo  la  difesa
          nazionale, la  sicurezza  internazionale  o  la  protezione
          dalle calamita' naturali; 
              f) non si applica al danno causato da un'emissione,  un
          evento o un incidente  verificatisi  prima  della  data  di
          entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; 
              g) non si applica al danno in relazione al quale  siano
          trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento  o
          dall'incidente che l'hanno causato; 
              h) non si applica al danno ambientale o  alla  minaccia
          imminente  di  tale  danno  causati  da   inquinamento   di
          carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare  in
          alcun modo un nesso causale tra il danno e  l'attivita'  di
          singoli operatori; 
              i) (abrogata)." 
              "Art. 311 (Azione risarcitoria in forma  specifica).  -
          1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
          agisce, anche esercitando l'azione civile in  sede  penale,
          per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica
          e, se  necessario,  per  equivalente  patrimoniale,  oppure
          procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta
          del presente decreto. 
              2. Quando si verifica  un  danno  ambientale  cagionato
          dagli   operatori   le   cui   attivita'   sono    elencate
          nell'allegato 5 alla presente Parte  VI,  gli  stessi  sono
          obbligati all'adozione delle misure di riparazione  di  cui
          all'allegato 3 alla medesima Parte VI secondo i criteri ivi
          previsti, da effettuare entro il  termine  congruo  di  cui
          all'art. 314, comma 2, del presente  decreto.  Ai  medesimi
          obblighi  e'  tenuto  chiunque  altro  cagioni   un   danno
          ambientale con dolo o colpa. Solo quando  l'adozione  delle
          misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte
          omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme
          dai   termini   e   modalita'   prescritti,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          determina i costi delle attivita' necessarie a  conseguirne
          la completa e corretta attuazione e  agisce  nei  confronti
          del soggetto obbligato  per  ottenere  il  pagamento  delle
          somme corrispondenti. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio provvede in applicazione dei  criteri  enunciati
          negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto
          alla determinazione delle misure di riparazione da adottare
          e provvede con le procedure di cui al presente  titolo  III
          all'accertamento delle  responsabilita'  risarcitorie.  Con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, sentito il Ministero dello  sviluppo
          economico, da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono definiti, in conformita' a quanto previsto  dal  punto
          1.2.3 dell'Allegato 3 alla medesima Parte VI i criteri ed i
          metodi, anche di valutazione monetaria per  determinare  la
          portata  delle  misure  di  riparazione   complementare   e
          compensativa. Tali criteri e  metodi  trovano  applicazione
          anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con  sentenza
          passata in giudicato alla data di  entrata  in  vigore  del
          predetto decreto ministeriale Nei casi  di  concorso  nello
          stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti  della
          propria responsabilita' personale. Il  relativo  debito  si
          trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei  limiti
          del loro effettivo arricchimento." 
              "Art.  313  (Ordinanza).   -   1.   Qualora   all'esito
          dell'istruttoria di cui all'art. 312 sia stato accertato un
          fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile
          non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi  del
          titolo V della parte quarta del presente decreto oppure  ai
          sensi  degli  articoli  304   e   seguenti,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territori,  con  ordinanza
          immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al
          suddetto accertamento,  siano  risultati  responsabili  del
          fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento  in
          forma specifica entro un termine fissato. 
              2. Qualora il responsabile del fatto che  ha  provocato
          danno ambientale non  provveda  in  tutto  o  in  parte  al
          ripristino nel termine ingiunto o all'adozione delle misure
          di riparazione  nei  termini  e  modalita'  prescritti,  il
          Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  determina  i  costi  delle  attivita'  necessarie   a
          conseguire la completa attuazione  delle  misure  anzidette
          secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3
          dell'art. 311 e, al fine di  procedere  alla  realizzazione
          delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il
          termine di sessanta  giorni  dalla  notifica,  delle  somme
          corrispondenti. 
              3. Con riguardo al  risarcimento  del  danno  in  forma
          specifica,  l'ordinanza  e'  emessa   nei   confronti   del
          responsabile del fatto  dannoso  nonche',  in  solido,  del
          soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte
          del danno e' stato tenuto o  che  ne  abbia  obiettivamente
          tratto  vantaggio  sottraendosi,   secondo   l'accertamento
          istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per
          apprestare, in via preventiva, le opere,  le  attrezzature,
          le  cautele  e  tenere  i   comportamenti   previsti   come
          obbligatori dalle norme applicabili. 
              4. L'ordinanza e' adottata nel  termine  perentorio  di
          centottanta  giorni  decorrenti  dalla   comunicazione   ai
          soggetti di cui al comma 3 dell'avvio  dell'istruttoria,  e
          comunque entro il termine di decadenza di  due  anni  dalla
          notizia del fatto, salvo quando sia in corso il  ripristino
          ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal  caso  i
          medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata
          dei lavori di ripristino oppure dalla loro  conclusione  in
          caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni
          concernenti  la  sospensione   dei   lavori   e   la   loro
          incompletezza provvede il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio con apposito atto di accertamento. 
              5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'art.  2947
          del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio puo' adottare  ulteriori  provvedimenti  nei
          confronti di trasgressori successivamente individuati. 
              6. Nel caso di danno provocato da  soggetti  sottoposti
          alla giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  il  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  anziche'
          ingiungere il pagamento del  risarcimento  per  equivalente
          patrimoniale,  invia  rapporto   all'Ufficio   di   Procura
          regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
          conti competente per territorio. 
              7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono
          esclusi, a  seguito  di  azione  concorrente  da  parte  di
          autorita' diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela
          territorio (1313), nuovi interventi comportanti aggravio di
          costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo
          il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di
          danno ambientale, nella loro salute  o  nei  beni  di  loro
          proprieta',  di  agire  in  giudizio  nei   confronti   del
          responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi." 
              "Art. 314 (Contenuto dell'ordinanza). - 1.  L'ordinanza
          contiene l'indicazione specifica del  fatto,  commissivo  o
          omissivo,  contestato,  nonche'  degli  elementi  di  fatto
          ritenuti    rilevanti    per    l'individuazione    e    la
          quantificazione del  danno  e  delle  fonti  di  prova  per
          l'identificazione dei trasgressori. 
              2. L'ordinanza fissa un termine, anche  concordato  con
          il trasgressore in applicazione dell'art. 11 della legge  7
          agosto 1990, n. 241, per  il  ripristino  dello  stato  dei
          luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non
          superiore a due anni, salvo ulteriore proroga  da  definire
          in considerazione dell'entita' dei lavori necessari. 
              3. La quantificazione del  danno  deve  comprendere  il
          pregiudizio  arrecato  alla   situazione   ambientale   con
          particolare riferimento al  costo  necessario  per  il  suo
          ripristino. 
              4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o  di
          emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice
          di procedura penale, la  cancelleria  del  giudice  che  ha
          emanato la sentenza  o  il  provvedimento  trasmette  copia
          degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio entro cinque giorni dalla loro pubblicazione. 
              5. Le regioni, le province autonome e  gli  altri  enti
          territoriali,  al   fine   del   risarcimento   del   danno
          ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  le  sanzioni  amministrative,  entro
          dieci giorni dall'avvenuta irrogazione. 
              6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli  304,
          comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso  ed  i  relativi
          termini." 
              "Art.  317  (Riscossione  dei  crediti   e   fondo   di
          rotazione). - 1. Per la riscossione delle somme costituenti
          credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla
          parte   sesta   del   presente   decreto,    nell'ammontare
          determinato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio o dal giudice, si applicano le norme di  cui  al
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              2.  Nell'ordinanza  o  nella   sentenza   puo'   essere
          disposto, su richiesta dell'interessato  che  si  trovi  in
          condizioni economiche disagiate,  che  gli  importi  dovuti
          vengano pagati in rate mensili non superiori al  numero  di
          venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore comunque  ad
          euro cinquemila. 
              3. In  ogni  momento  il  debito  puo'  essere  estinto
          mediante un unico pagamento. 
              4. Il mancato adempimento anche di una sola  rata  alla
          sua scadenza comporta l'obbligo di  pagamento  del  residuo
          ammontare in unica soluzione. 
              5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti  in
          favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale
          disciplinato dalla parte sesta del  presente  decreto,  ivi
          comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a
          favore dello Stato, assunte  a  garanzia  del  risarcimento
          medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  integralmente  riassegnate  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle  finanze  ad  un  pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          essere  destinate  alla  realizzazione  delle   misure   di
          prevenzione e riparazione in  conformita'  alle  previsioni
          della  direttiva  2004/35/CE  ed  agli  obblighi  da   essa
          derivanti. 
              6.".