Art. 26 
 
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme  per  la
  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
  venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131. 
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, al  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo  2,
e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva  2009/147/CE»  e
il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea  tutte  le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della  presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a  quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE». 
  2. L'articolo 19-bis della legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 19-bis (Esercizio  delle  deroghe  previste  dall'articolo  9
della  direttiva  2009/147/CE).  -   1.   Le   regioni   disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla  direttiva  2009/147/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   30   novembre   2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi  e  alle
finalita' degli articoli  1  e  2  della  stessa  direttiva  ed  alle
disposizioni della presente legge. 
  2. Le deroghe possono essere  disposte  dalle  regioni  e  province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le  deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei  presupposti  e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione  sull'assenza  di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne  formano  oggetto,  i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo  e  di  luogo  del  prelievo,  il
numero dei  capi  giornalmente  e  complessivamente  prelevabili  nel
periodo, i controlli e le  particolari  forme  di  vigilanza  cui  il
prelievo e' soggetto e gli  organi  incaricati  della  stessa,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  27,  comma  2.  I  soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono  individuati  dalle  regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati  e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi  oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono  sistemi
periodici di verifica allo scopo  di  sospendere  tempestivamente  il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il  raggiungimento  del
numero di capi  autorizzato  al  prelievo  o  dello  scopo,  in  data
antecedente a quella originariamente prevista. 
  3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza  numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare  un  provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro  il  mese
di aprile di ogni anno  essere  comunicata  all'ISPRA,  il  quale  si
esprime entro e non  oltre  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione.  Per  tali  specie,  la  designazione  della   piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata,  annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA,  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra  le
regioni interessate  il  numero  di  capi  prelevabili  per  ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al  terzo  e  al  quarto  periodo  del
presente comma non  si  applicano  alle  deroghe  adottate  ai  sensi
dell'articolo  9,  paragrafo   1,   lettera   b),   della   direttiva
2009/147/CE. 
  4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli  adottati  ai
sensi dell'articolo 9,  paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data  prevista  per  l'inizio   delle
attivita'  di  prelievo.  Della  pubblicazione  e'  data  contestuale
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diffida  la
regione  interessata  ad  adeguare,   entro   quindici   giorni   dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga  adottati
in  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  e  della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine  e  valutati  gli  atti
eventualmente  posti  in  essere  dalla  regione,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento. 
  5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo  9,
paragrafo 1, lettera a),  della  direttiva  2009/147/CE,  provvedono,
ferma restando  la  temporaneita'  dei  provvedimenti  adottati,  nel
rispetto di linee guida emanate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  al  Ministro  per  gli
affari regionali,  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  al  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari  europei,  nonche'
all'ISPRA una relazione  sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  al
presente  articolo;  detta  relazione  e'  altresi'  trasmessa   alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo  di
capi prelevabili di cui al  comma  3,  quarto  periodo,  la  medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE». 
  3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: 
  «m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a  euro  900
per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni  prescritte
dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis». 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Alle  attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo  degli  articoli  1  e  31  della  legge  11
          febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della  fauna
          selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo   venatorio),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio  1992,  n.
          46,  S.O;  come  modificati  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 1 (Fauna selvatica). - 1. La fauna  selvatica  e'
          patrimonio  indisponibile  dello  Stato  ed   e'   tutelata
          nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale. 
              1-bis. Lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          adottano le misure necessarie per mantenere o  adeguare  le
          popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1
          della direttiva 2009/147/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del   30   novembre   2009,   ad   un   livello
          corrispondente  alle  esigenze  ecologiche,   scientifiche,
          turistiche  e  culturali,  tenendo  conto  delle   esigenze
          economiche e ricreative e facendo in  modo  che  le  misure
          adottate non provochino un deterioramento  dello  stato  di
          conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve
          le finalita' di cui all'art. 9, paragrafo  1,  lettera  a),
          primo e secondo trattino, della stessa direttiva. 
              2. L'esercizio dell'attivita' venatoria  e'  consentito
          purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della
          fauna  selvatica  e  non  arrechi  danno   effettivo   alle
          produzioni agricole. 
              3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare
          norme relative alla gestione ed alla  tutela  di  tutte  le
          specie della fauna selvatica in conformita'  alla  presente
          legge, alle convenzioni internazionali  ed  alle  direttive
          comunitarie. Le regioni a statuto speciale  e  le  province
          autonome provvedono in base alle competenze  esclusive  nei
          limiti  stabiliti  dai  rispettivi  statuti.  Le   province
          attuano la disciplina  regionale  ai  sensi  dell'art.  14,
          comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
              4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del  2  aprile
          1979, 85/411/CEE della Commissione del  25  luglio  1985  e
          91/244/CEE della  Commissione  del  6  marzo  1991,  con  i
          relativi  allegati,  concernenti  la  conservazione   degli
          uccelli selvatici, sono integralmente recepite  ed  attuate
          nei modi e nei termini previsti  dalla  presente  legge  la
          quale costituisce inoltre attuazione della  Convenzione  di
          Parigi del 18 ottobre 1950, resa  esecutiva  con  legge  24
          novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19
          settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,  n.
          503. 
              5. Le regioni e  le  province  autonome  in  attuazione
          delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e  91/244/CEE
          provvedono  ad  istituire  lungo  le  rotte  di  migrazione
          dell'avifauna, segnalate  dall'Istituto  nazionale  per  la
          fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge,  zone  di
          protezione   finalizzate   al    mantenimento    ed    alla
          sistemazione,  conforme  alle  esigenze  ecologiche,  degli
          habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
          al ripristino dei biotopi distrutti e  alla  creazione  dei
          biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, e  in
          conformita'  agli  articoli   3   e   4   della   direttiva
          2009/147/CE. In caso  di  inerzia  delle  regioni  e  delle
          province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte
          dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,  provvedono
          con   controllo   sostitutivo,   d'intesa,   il    Ministro
          dell'agricoltura   e   delle   foreste   e   il    Ministro
          dell'ambiente. 
              5-bis. Le regioni e le province  autonome  adottano  le
          misure di conservazione di cui agli  articoli  4  e  6  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  8  settembre  1997,  n.   357,   e   successive
          modificazioni, per quanto possibile, anche per gli  habitat
          esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni  e  le
          province autonome provvedono  all'attuazione  del  presente
          comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
          strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              6.  Le  regioni  e  le  province  autonome  trasmettono
          annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste  e
          al  Ministro  dell'ambiente  una  relazione  sulle   misure
          adottate  ai  sensi  del  comma  5  e  sui   loro   effetti
          rilevabili. 
              7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9  marzo  1989,  n.
          86,  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste e con il  Ministro  dell'ambiente,  verifica,
          con  la  collaborazione  delle  regioni  e  delle  province
          autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
          nazionale di cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale  per  la
          fauna selvatica, lo stato  di  conformita'  della  presente
          legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli
          atti emanati  dalle  istituzioni  delle  Comunita'  europee
          volti alla conservazione della fauna selvatica. 
              7.1 Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  trasmette   periodicamente   alla
          Commissione europea tutte le informazioni  a  questa  utili
          sull'applicazione pratica  della  presente  legge  e  delle
          altre norme  in  materia  vigenti  limitatamente  a  quanto
          previsto dalla direttiva 2009/147/CE. 
              7-ter. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e
          i  lavori  necessari  per  la  protezione,  la  gestione  e
          l'utilizzazione della popolazione di  tutte  le  specie  di
          uccelli  di  cui  all'art.   1   della   citata   direttiva
          2009/147/CE,  con  particolare  attenzione  agli  argomenti
          elencati nell'allegato V annesso alla  medesima  direttiva.
          Il Ministro per le politiche europee,  di  concerto  con  i
          Ministri competenti,  trasmette  alla  Commissione  europea
          tutte le informazioni  necessarie  al  coordinamento  delle
          ricerche  e  dei  lavori  riguardanti  la  protezione,   la
          gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli  di  cui
          al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          trasmissione e  la  tipologia  delle  informazioni  che  le
          regioni  sono  tenute  a  comunicare.  All'attuazione   del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica" 
              "Art.  31  (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Per   le
          violazioni delle disposizioni della presente legge e  delle
          leggi regionali, salvo che  il  fatto  sia  previsto  dalla
          legge  come  reato,  si  applicano  le  seguenti   sanzioni
          amministrative: 
              a) sanzione amministrativa da euro 206 euro  1.239  per
          chi esercita la caccia  in  una  forma  diversa  da  quella
          prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5; 
              b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro  619  per
          chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza  di
          assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa,  la
          sanzione e' da euro 206 a euro 1.239; 
              c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro  929  per
          chi esercita la caccia senza aver effettuato il  versamento
          delle tasse di concessione governativa o regionale;  se  la
          violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e'  da  euro
          258 a euro 1.549; 
              d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro  929  per
          chi esercita senza  autorizzazione  la  caccia  all'interno
          delle aziende faunistico-venatorie, nei centri  pubblici  o
          privati  di  riproduzione  e  negli  ambiti  e  comprensori
          destinati alla caccia  programmata;  se  la  violazione  e'
          nuovamente commessa, la sanzione e'  da  euro  258  a  euro
          1.549; in caso di ulteriore violazione la  sanzione  e'  da
          euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla  presente
          lettera sono ridotte di un terzo se il  fatto  e'  commesso
          mediante sconfinamento in un comprensorio o  in  un  ambito
          territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; 
              e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro  619  per
          chi esercita la caccia in zone di divieto non  diversamente
          sanzionate; se la violazione  e'  nuovamente  commessa,  la
          sanzione e' da euro 258 a euro 1.549; 
              f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro  619  per
          chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso  di
          violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano per la  protezione
          delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente
          commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro 1.549; 
              g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro  619  per
          chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti
          o abbatte, cattura o  detiene  fringillidi  in  numero  non
          superiore  a  cinque;  se  la  violazione   e'   nuovamente
          commessa, la sanzione e' da euro 206 a euro 1.239; 
              h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro  929  per
          chi si  avvale  di  richiami  non  autorizzati,  ovvero  in
          violazione delle  disposizioni  emanate  dalle  regioni  ai
          sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione e'  nuovamente
          commessa, la sanzione e' euro 258 a euro 1.549; 
              i) sanzione amministrativa da euro 77 a  euro  464  per
          chi non esegue  le  prescritte  annotazioni  sul  tesserino
          regionale; 
              l) sanzione amministrativa da euro 77 a  euro  464  per
          ciascun  capo,  per  chi  importa  fauna  selvatica   senza
          l'autorizzazione  di  cui  all'art.  20,  comma   2;   alla
          violazione consegue la revoca di  eventuali  autorizzazioni
          rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni; 
              m) sanzione amministrativa da euro 25 a  euro  154  per
          chi, pur essendone munito, non esibisce, se  legittimamente
          richiesto, la licenza, la polizza  di  assicurazione  o  il
          tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se
          l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. 
              m-bis)  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          150,00 a euro 900,00  per  chi  non  esegue  sul  tesserino
          regionale le annotazioni prescritte  dal  provvedimento  di
          deroga di cui all'art. 19-bis. 
              2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli  abusi
          e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. 
              3. Le regioni prevedono  la  sospensione  dell'apposito
          tesserino di cui all'art. 12,  comma  12,  per  particolari
          infrazioni   o    violazioni    delle    norme    regionali
          sull'esercizio venatorio. 
              4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di
          regolamento per la  disciplina  delle  armi  e  in  materia
          fiscale e doganale. 
              5. Nei casi  previsti  dal  presente  articolo  non  si
          applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. 
              6. Per quanto non altrimenti  previsto  dalla  presente
          legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
          1981, n. 689 , e successive modificazioni. ".