Art. 27 
 
Modifica al decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  relativa  alla
  protezione delle  acque  dall'inquinamento  provocato  da  nitrati.
  Procedura di infrazione 2013/2032. 
 
  1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo dell'art. 36 del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita  del
          Paese.), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19  ottobre
          2012, n. 245, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          cosi recita: 
              "Art. 36 (Misure in materia di  confidi,  strumenti  di
          finanziamento e reti d'impresa). - 1. I confidi  sottoposti
          entro il 31 dicembre 2013  a  vigilanza  diretta  da  parte
          della Banca d'Italia possono imputare al fondo  consortile,
          al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare  per
          la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi  o
          riserve patrimoniali o  finanziamenti  per  la  concessione
          delle garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle
          regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31
          dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente  al
          patrimonio,  anche  a  fini  di  vigilanza,  dei   relativi
          confidi, senza  vincoli  di  destinazione  nel  caso  siano
          destinati  ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
          azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o  quote
          proprie dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
          patrimoniale  o  amministrativo,  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle  quote  richieste  per  la  costituzione  e  per   le
          deliberazioni dell'assemblea. La relativa  delibera  e'  di
          competenza dell'assemblea ordinaria. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
          anche ai confidi che operano a  seguito  di  operazioni  di
          fusione realizzate a partire dal 1°  gennaio  2007,  ovvero
          che realizzino, entro il 31 dicembre  2013,  operazioni  di
          fusione.  In  quest'ultimo  caso  la  delibera  assembleare
          richiamata al terzo periodo del primo comma  potra'  essere
          adottata entro il 30 giugno 2014. 
              2-bis.   E'   istituito   presso   l'Ismea   un   Fondo
          mutualistico nazionale per la stabilizzazione  dei  redditi
          delle  imprese  agricole.  Il  Fondo  e'   costituito   dai
          contributi volontari degli agricoltori e  puo'  beneficiare
          di contributi pubblici compatibili con la normativa europea
          in materia di aiuti di Stato. 
              2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo  comma
          5 puo'  prevedere,  ai  fini  della  stabilizzazione  delle
          relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di
          un fondo di mutualita' tra gli  stessi,  per  il  quale  si
          applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il
          fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter  dell'art.  3  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33.  Il
          suddetto   fondo   di   mutualita'   partecipa   al   Fondo
          mutualistico nazionale per la stabilizzazione  dei  redditi
          delle imprese agricole di cui al comma 2-bis. 
              3. All'art. 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto
          2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
              «8. Le disposizioni dell'art. 3, comma 115, della legge
          28 dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali
          finanziarie nonche' alle  obbligazioni  e  titoli  similari
          emessi  da  societa'  non  emittenti  strumenti  finanziari
          rappresentativi   del   capitale   quotati    in    mercati
          regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione,
          diverse dalle banche e dalle  microimprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del  6
          maggio 2003, a condizione che  tali  cambiali  finanziarie,
          obbligazioni e titoli similari siano negoziati  in  mercati
          regolamentati o sistemi multilaterali  di  negoziazione  di
          Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.  168-bis
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali  finanziarie,
          obbligazioni  e  titoli  similari  non  siano  quotati,   a
          condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai
          sensi dell'art. 100 del  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.   58,   che   non   detengano,   direttamente   o
          indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie
          o per interposta persona, piu' del 2 per cento del capitale
          o del patrimonio della societa' emittente e  sempreche'  il
          beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia
          o in Stati e territori che consentono un  adeguato  scambio
          di  informazioni.  Dette  disposizioni  si  applicano   con
          riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni  e
          ai titoli similari emessi a partire dalla data  di  entrata
          in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»; 
              b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
              «Nell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
          239, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La ritenuta
          del 20 per cento di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          non si applica sugli  interessi  ed  altri  proventi  delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie, emesse da banche, da societa' per  azioni  con
          azioni  negoziate  in  mercati  regolamentati   o   sistemi
          multilaterali   di   negoziazione   degli   Stati    membri
          dell'Unione europea  e  degli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.  168-bis
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  e  da  enti  pubblici  economici  trasformati  in
          societa' per  azioni  in  base  a  disposizione  di  legge,
          nonche'   sugli   interessi   ed   altri   proventi   delle
          obbligazioni  e   titoli   similari,   e   delle   cambiali
          finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati  o
          sistemi multilaterali di negoziazione  emessi  da  societa'
          diverse dalle prime.".»; 
              c) il comma 16 e' abrogato; 
              d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: 
              «19. Le obbligazioni e  i  titoli  similari  emessi  da
          societa' non emittenti strumenti finanziari rappresentativi
          del capitale quotati in mercati regolamentati o in  sistemi
          multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
          micro-imprese,   come   definite   dalla    raccomandazione
          2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  possono
          prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e
          di subordinazione, purche' con scadenza iniziale  uguale  o
          superiore a trentasei mesi.»; 
              e) al comma 21, il quarto  periodo  e'  sostituito  dal
          seguente: «Tale somma e' proporzionale al rapporto  tra  il
          valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma
          del capitale sociale,  aumentato  della  riserva  legale  e
          delle riserve disponibili risultanti  dall'ultimo  bilancio
          approvato,   e   del   medesimo   valore   delle   predette
          obbligazioni.»; 
              f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: 
              «Qualora   l'emissione   con   clausole   partecipative
          contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il
          vincolo di non ridurre  il  capitale  sociale  se  non  nei
          limiti  dei   dividendi   sull'utile   dell'esercizio,   la
          componente variabile del corrispettivo costituisce  oggetto
          di  specifico  accantonamento  per  onere  nel  conto   dei
          profitti  e  delle  perdite   della   societa'   emittente,
          rappresenta un costo e,  ai  fini  dell'applicazione  delle
          imposte  sui  redditi,  e'  computata  in  diminuzione  del
          reddito dell'esercizio di competenza, a condizione  che  il
          corrispettivo non sia  costituito  esclusivamente  da  tale
          componente variabile. Ad ogni effetto di legge,  gli  utili
          netti annuali si considerano depurati da detta somma.»; 
              g) dopo il comma 24 e' inserito il seguente: 
              «24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si  applica
          solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati
          nel comma 8.». 
              3-bis.  Limitatamente  all'ipotesi  di  conversione  in
          azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione,
          la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a  determinare,
          entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione  delle
          stesse secondo le seguenti modalita': 
              a) determinazione del valore di CDP (i)  alla  data  di
          trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii)  al  31
          dicembre 2012 sulla base di perizie giurate  di  stima  che
          tengano conto, tra l'altro, della presenza  della  garanzia
          dello Stato sulla raccolta del risparmio postale; 
              b) determinazione del rapporto tra il  valore  nominale
          delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla  data  di
          trasformazione di CDP in societa' per azioni determinato ai
          sensi della lettera a); 
              c) determinazione del valore riconosciuto  alle  azioni
          privilegiate  ai  fini  della  conversione,  quale   quota,
          corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del
          valore di CDP al 31  dicembre  2012  determinato  ai  sensi
          della lettera a). 
              3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle  azioni
          privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non
          risulti alla pari, i  titolari  delle  azioni  privilegiate
          hanno  la  facolta'  di  beneficiare  di  un  rapporto   di
          conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo
          di conguaglio, di  importo  pari  alla  differenza  tra  il
          valore di una azione ordinaria e il valore  di  una  azione
          privilegiata. 
              3-quater. I  titolari  delle  azioni  privilegiate  che
          entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano  il
          diritto di recesso, versano al  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  a  titolo  di  compensazione,  un  importo
          forfetario pari al 50  per  cento  dei  maggiori  dividendi
          corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali
          avviene la conversione, dalla  data  di  trasformazione  in
          societa'  per  azioni,  rispetto  a  quelli  che  sarebbero
          spettati  alle  medesime  azioni  per  una   partecipazione
          azionaria  corrispondente  alla  percentuale  di  cui  alla
          lettera b) del comma 3-bis. 
              3-quinquies. L'importo di cui al  comma  3-quater  puo'
          essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per
          cento, entro il 1° aprile  2013,  e,  quanto  alla  residua
          quota, in quattro rate uguali alla data del 1°  aprile  dei
          quattro anni  successivi,  con  applicazione  dei  relativi
          interessi legali. 
              3-sexies. Il periodo per  l'esercizio  del  diritto  di
          recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15  marzo
          2013.   Le   azioni   privilegiate   sono   automaticamente
          convertite in azioni ordinarie a far  data  dal  1°  aprile
          2013. 
              3-septies. Le condizioni economiche per la  conversione
          di cui ai commi precedenti sono  riconosciute  al  fine  di
          consolidare la permanenza di soci privati  nell'azionariato
          di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso,  quanto  alla
          determinazione del  valore  di  liquidazione  delle  azioni
          privilegiate, si applicano le  vigenti  disposizioni  dello
          statuto della CDP. 
              3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013  e  fino  alla
          data  di  approvazione  da   parte   dell'assemblea   degli
          azionisti di CDP del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre
          2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista  di  CDP  e'
          concessa  la   facolta'   di   acquistare   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere,
          un numero di azioni ordinarie di  CDP  non  superiore  alla
          differenza  tra  il  numero  di  azioni  privilegiate  gia'
          detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad  esito
          della   conversione.   Tale   facolta'   di   acquisto   e'
          trasferibile a titolo gratuito tra le  fondazioni  bancarie
          azioniste di CDP. 
              3-novies. La facolta'  di  acquisto  di  cui  al  comma
          3-octies  viene  esercitata  al  prezzo  corrispondente  al
          valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui  al  comma  3-bis,
          lettera a), che e' corrisposto al Ministero dell'economia e
          delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20  per
          cento, entro il 1° luglio  2013,  e,  quanto  alla  residua
          quota, in quattro rate uguali alla data del 1°  luglio  dei
          quattro anni  successivi,  con  applicazione  dei  relativi
          interessi legali. 
              3-decies. La dilazione dei pagamenti di  cui  ai  commi
          3-quinquies  e  3-novies  e'  accordata  dal  Ministero,  a
          richiesta, a fronte della costituzione in pegno  di  azioni
          ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei
          pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da  costituire  in
          pegno e' determinato sulla base degli importi dovuti per  i
          pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi,  tenendo
          conto del valore delle azioni ordinarie  corrispondente  al
          valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui  al  comma  3-bis,
          lettera a). Il diritto di voto  e  il  diritto  agli  utili
          spettano alla fondazione concedente il pegno.  In  caso  di
          inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   acquisisce   a   titolo
          definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato
          pagamento. 
              4.  All'art.  3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile  2009,
          n.  33,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il
          contratto di rete che prevede l'organo comune  e  il  fondo
          patrimoniale non  e'  dotato  di  soggettivita'  giuridica,
          salva la facolta' di acquisto della  stessa  ai  sensi  del
          comma 4-quater ultima parte.»; 
              b) il numero 1) e' soppresso; 
              c) alla lettera e), il secondo  periodo  e'  sostituito
          dal seguente: «L'organo  comune  agisce  in  rappresentanza
          della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e,
          in assenza della soggettivita', degli  imprenditori,  anche
          individuali,  partecipanti  al  contratto  salvo  che   sia
          diversamente disposto  nello  stesso,  nelle  procedure  di
          programmazione negoziata con le pubbliche  amministrazioni,
          nelle procedure inerenti  ad  interventi  di  garanzia  per
          l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del
          sistema      imprenditoriale      nei      processi      di
          internazionalizzazione   e    di    innovazione    previsti
          dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
          promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di
          cui  sia  adeguatamente  garantita  la   genuinita'   della
          provenienza;». 
              4-bis. All'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: «con
          l'iscrizione nel registro delle imprese  la  rete  acquista
          soggettivita' giuridica» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «con l'iscrizione  nella  sezione  ordinaria  del  registro
          delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la  sua
          sede  la  rete  acquista   soggettivita'   giuridica.   Per
          acquistare la soggettivita'  giuridica  il  contratto  deve
          essere stipulato per atto pubblico o per scrittura  privata
          autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente  a  norma
          dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
              5. Ai fini degli adempimenti  pubblicitari  di  cui  al
          comma 4-quater dell'art. 3 del  decreto-legge  10  febbraio
          2009, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
          aprile  2009,  n.  33,  e  successive   modificazioni,   il
          contratto  di  rete  nel  settore  agricolo   puo'   essere
          sottoscritto dalle parti con l'assistenza  di  una  o  piu'
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, che hanno  partecipato
          alla redazione finale dell'accordo. 
              5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'art.  34,  comma  1,  dopo  la  lettera  e),  e'
          inserita la seguente: 
              «e-bis) le aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al
          contratto di rete ai sensi dell'art. 3,  comma  4-ter,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33;  si
          applicano le disposizioni dell'art. 37»; 
              b) all'art.  37,  dopo  il  comma  15  e'  inserito  il
          seguente: 
              «15-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili,   alla
          partecipazione  alle   procedure   di   affidamento   delle
          aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di  rete,
          di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-bis)». 
              5-ter. All'art. 51, secondo  comma,  numero  3°,  della
          legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli  atti
          del notaro rogante» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:
          «ovvero sia iscritto nel registro delle imprese». 
              6. All'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990,  n.
          100, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
              «b-bis) a  partecipare,  con  quote  di  minoranza  nei
          limiti di cui all'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  14
          marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali,  anche
          con sede in Italia, specializzate  nella  valorizzazione  e
          commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.». 
              6-bis. I contratti conclusi fra  imprenditori  agricoli
          non  costituiscono  cessioni  ai  sensi  dell'art.  62  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
              7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV  alla  Parte
          II del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'
          modificato come segue: 
              «m) impianti per la produzione di energia idroelettrica
          con potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,
          per i  soli  impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella
          casistica di cui  all'art.  166  del  presente  decreto  ed
          all'art.  4,  punto  3.b,,  lettera  i),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico in data  6  luglio  2012,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  159  del  2012,  con  potenza  nominale   di
          concessione superiore a 250 kW;». 
              7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'allegato II della parte II,  dopo  il  punto  4)
          sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di  energia
          elettrica,  facenti   parte   della   rete   elettrica   di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a  10  Km  ed
          elettrodotti in cavo interrato in corrente  alternata,  con
          tracciato di lunghezza superiore a 40  chilometri,  facenti
          parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
              4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il  trasporto  di
          energia elettrica, facenti parte della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato  di  lunghezza  superiore  a  3  Km,
          qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
          assoggettabilita' di cui all'art. 20»; 
              b) all'allegato III della parte II,  alla  lettera  z),
          dopo  le  parole:  «energia  elettrica»  sono  inserite  le
          seguenti: «, non facenti  parte  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale,»; 
              c) all'allegato IV della parte II, al punto 7,  lettera
          z), dopo le parole: «energia elettrica»  sono  inserite  le
          seguenti: «, non facenti  parte  della  rete  elettrica  di
          trasmissione nazionale,»; 
              d) al comma 8 dell'art. 6, e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «Le medesime riduzioni si applicano anche
          per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato
          II, punti  4-bis)  e  4-ter),  relativi  agli  elettrodotti
          facenti  parte  della  rete   elettrica   di   trasmissione
          nazionale». 
              7-ter. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in
          conformita' all'Accordo  concernente  l'applicazione  della
          direttiva  del  Consiglio  delle   Comunita'   europee   n.
          91/676/CEE del 12 dicembre 1991  relativa  alla  protezione
          delle  acque  dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati
          provenienti da fonti agricole, procedono  all'aggiornamento
          delle zone vulnerabili  da  nitrati  di  origine  agricola,
          anche  sulla  base  dei  criteri  contenuti  nel   medesimo
          Accordo. Qualora le regioni e le province  autonome,  entro
          un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai
          sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere
          sostitutivo secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge
          5 giugno 2003, n. 131. 
              7-quater (abrogato). 
              7-quinquies. All'art. 2 della legge 27  dicembre  1953,
          n. 959,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «A
          decorrere dall'esercizio 2012, nel caso  di  cui  al  primo
          comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni». 
              8. All'art. 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 99, e' aggiunto infine il seguente  periodo:
          «Non  costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo
          delle  attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e
          l'affitto  di  fabbricati  ad  uso  abitativo,  nonche'  di
          terreni e di fabbricati ad uso strumentale  alle  attivita'
          agricole di cui all'art. 2135 del c.c., sempreche' i ricavi
          derivanti dalla locazione o  dall'affitto  siano  marginali
          rispetto a quelli derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'
          agricola esercitata. Il  requisito  della  marginalita'  si
          considera  soddisfatto  qualora  l'ammontare   dei   ricavi
          relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10
          per cento  dell'ammontare  dei  ricavi  complessivi.  Resta
          fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base
          alle regole del testo unico delle imposte  sui  redditi  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917.». 
              8-bis. Al fine di rendere piu' efficienti le  attivita'
          di controllo relative alla rintracciabilita'  dei  prodotti
          agricoli e alimentari ai sensi dell'art. 18 del regolamento
          (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  28  gennaio  2002,  sulla  sicurezza   alimentare,   i
          produttori agricoli di cui all'art. 34,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive   modificazioni,   sono   tenuti   alla
          comunicazione annuale delle operazioni  rilevanti  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto di  cui  all'art.  21  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni. 
              9. Il comitato tecnico previsto dall'art.  16,  secondo
          comma, della legge 17 febbraio 1982, n.  46,  e'  soppresso
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il
          Ministero dello sviluppo economico concede le  agevolazioni
          di cui all'art. 14 di cui alla precitata legge secondo  gli
          esiti  istruttori  comunicati  dal  Gestore  relativi  alla
          validita'     tecnologica      e      alla      valutazione
          economico-finanziaria  del   programma   e   del   soggetto
          richiedente. 
              10. Il comma 5 dell'art. 23 del decreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134, e' abrogato. 
              10-bis. Le risorse di cui all'art. 1, comma  50,  della
          legge  15  dicembre  2004,  n.  308,  gia'  destinate  alle
          esigenze di  funzionamento  del  soppresso  ICRAM,  possono
          essere utilizzate, nei limiti delle risorse  disponibili  e
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
              10-ter. All'art. 4, comma 45, alinea,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350,  la  parola:  «puo'»  e'  sostituita
          dalle  seguenti:  «e'  autorizzato,  anche  attraverso   la
          costituzione di forme associative e consortili  con  banche
          ed altri soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito
          agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato
          e a». 
              10-quater. All'art. 7, comma 1, lettera  c),  capoverso
          1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012,  n.  169,
          sono  soppresse  le   seguenti   parole:   «,   purche'   i
          finanziamenti o  i  servizi  di  pagamento  siano  volti  a
          consentire  agli  investitori  di   effettuare   operazioni
          relative a strumenti finanziari». 
              10-quinquies. Fatto salvo quanto  previsto  all'art.  4
          del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,  n.  205,  le
          risorse  assegnate  alle  societa'  cooperative   esercenti
          attivita' di garanzia collettiva fidi per la  realizzazione
          delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito  del
          programma SFOP  1994/1999  permangono  nel  patrimonio  dei
          beneficiari, con il vincolo di  destinazione  esclusiva  ad
          interventi  nella  filiera  ittica  in  coerenza  con   gli
          obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca  di
          cui  all'art.  2,  comma  5-decies,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
              10-sexies. 
              10-septies. Gli interventi di cui all'art. 39, comma 4,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono
          effettuati nell'ambito della disponibilita' di cui all'art.
          39, comma 1, dello stesso decreto.".