Art. 23 
 
     Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione 
 
  1. Ai sensi  dell'articolo  250,  comma  quarto,  del  decreto,  il
commissario liquidatore predispone una informativa  per  i  creditori
con cadenza  semestrale,  rispettivamente  al  30  giugno  ed  al  31
dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo  lo
schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento. 
  2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa  di
cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo  alle
scadenze  temporali  previste.  L'informativa   e'   pubblicata   nel
Bollettino dell'Istituto.