Art. 23
Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione
1. Ai sensi dell'articolo 250, comma quarto, del decreto, il
commissario liquidatore predispone una informativa per i creditori
con cadenza semestrale, rispettivamente al 30 giugno ed al 31
dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo lo
schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa di
cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo alle
scadenze temporali previste. L'informativa e' pubblicata nel
Bollettino dell'Istituto.