Art. 23 Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione 1. Ai sensi dell'articolo 250, comma quarto, del decreto, il commissario liquidatore predispone una informativa per i creditori con cadenza semestrale, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento. 2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo alle scadenze temporali previste. L'informativa e' pubblicata nel Bollettino dell'Istituto.