Art. 24
Informativa ai creditori noti di altri Stati membri
1. Ai sensi dell'articolo 253 del decreto, il commissario
liquidatore fornisce ai creditori noti che hanno la residenza
abituale, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri
dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso redatto
in conformita' allo schema, al contenuto ed alla lingua riportati
nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.
2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni di cui al
comma primo all'apertura della procedura e senza indugio, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'ultimo
indirizzo noto dei singoli creditori risultante agli atti
dell'impresa.