Art. 24 
 
         Informativa ai creditori noti di altri Stati membri 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  253  del  decreto,   il   commissario
liquidatore  fornisce  ai  creditori  noti  che  hanno  la  residenza
abituale, il domicilio  o  la  sede  legale  in  altri  Stati  membri
dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso  redatto
in conformita' allo schema, al contenuto  ed  alla  lingua  riportati
nell'allegato n. 4 al presente Regolamento. 
  2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni  di  cui  al
comma primo all'apertura della procedura e  senza  indugio,  mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare  all'ultimo
indirizzo  noto  dei   singoli   creditori   risultante   agli   atti
dell'impresa.