Art. 24 Informativa ai creditori noti di altri Stati membri 1. Ai sensi dell'articolo 253 del decreto, il commissario liquidatore fornisce ai creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso redatto in conformita' allo schema, al contenuto ed alla lingua riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento. 2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni di cui al comma primo all'apertura della procedura e senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'ultimo indirizzo noto dei singoli creditori risultante agli atti dell'impresa.