Art. 19 
 
                        Fase pre-istruttoria 
 
  1. La richiesta di  documenti,  informazioni  e  chiarimenti  viene
inviata all'impresa qualificata dall'U.O.R. ai sensi  degli  articoli
6, comma 9, del Codice e 74, comma 1, del Regolamento  di  attuazione
del Codice, con l'espressa indicazione del termine di adempimento  di
30 giorni e  delle  conseguenze  sanzionatorie  in  caso  di  mancata
risposta tempestiva. 
  2. L'U.O.R., decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui  al
comma 1, entro il termine massimo di 90 giorni valuta gli elementi  a
disposizione e procede all'avvio del procedimento  sanzionatorio  nel
caso in cui sussistano i presupposti di fatto o di diritto.