Art. 20 
 
                          Fase istruttoria 
 
  1. Alla fase istruttoria si applica l'art. 6. 
  2. La comunicazione di avvio del procedimento di  cui  all'art.  6,
comma 1, deve essere integrata dagli elementi di seguito elencati che
dovranno essere alternativamente  indicati  qualora  ne  ricorrano  i
presupposti: 
    a.1)  l'avviso  che,  essendo  decorso  inutilmente   l'ulteriore
termine di 60 giorni dalla scadenza del primo termine di  30  giorni,
il  procedimento  sanzionatorio   comporta   la   sospensione   della
attestazione per un periodo di un anno e che  la  sospensione  potra'
comunque essere revocata nel caso in  cui  l'impresa  successivamente
adempia a quanto richiesto dall'Autorita'; 
    a.2) l'avviso che, decorso il termine della sospensione,  qualora
l'operatore economico continui ad  essere  inadempiente,  l'Autorita'
disporra' la decadenza dell'attestazione.