Art. 20 Fase istruttoria 1. Alla fase istruttoria si applica l'art. 6. 2. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 6, comma 1, deve essere integrata dagli elementi di seguito elencati che dovranno essere alternativamente indicati qualora ne ricorrano i presupposti: a.1) l'avviso che, essendo decorso inutilmente l'ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del primo termine di 30 giorni, il procedimento sanzionatorio comporta la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potra' comunque essere revocata nel caso in cui l'impresa successivamente adempia a quanto richiesto dall'Autorita'; a.2) l'avviso che, decorso il termine della sospensione, qualora l'operatore economico continui ad essere inadempiente, l'Autorita' disporra' la decadenza dell'attestazione.