Art. 23 
 
                           Fase decisoria 
 
  1. Alla fase decisoria si applica l'art. 9. 
  2.  Il  provvedimento  finale  viene  comunicato  alle  parti   del
procedimento dall'U.O.R., il quale, nel  caso  in  cui  il  Consiglio
abbia deliberato l'iscrizione nel Casellario, procede tempestivamente
all'inserimento dell'annotazione.