Articolo 16 - Circuiti regionali. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a circuiti regionali, che svolgano attivita' di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilita', nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Puo' essere svolta attivita', in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Puo' essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 40, comma 3. 2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti: a) programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate recitative effettuate da organismi, di riconosciuta professionalita' e qualita' artistica, per almeno l'ottanta per cento di nazionalita' italiana, operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; c) sostegno finanziario da parte della regione di riferimento o di altri enti territoriali in cui il soggetto opera, attestato da idonea documentazione.