Articolo 16 - Circuiti regionali. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo a circuiti regionali, che svolgano
attivita' di distribuzione, promozione e formazione del  pubblico  in
idonee sale teatrali di cui l'organismo  ha  la  disponibilita',  nel
territorio della  regione  di  appartenenza,  e  che  non  producano,
coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente.
Puo' essere svolta attivita', in aggiunta  a  quella  effettuata  nel
territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in  una
regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Puo' essere
finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 40, comma 3. 
  2. L'ammissione al contributo e' subordinata ai seguenti requisiti: 
  a) programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate recitative
effettuate da organismi, di riconosciuta professionalita' e  qualita'
artistica, per almeno l'ottanta per cento di  nazionalita'  italiana,
operanti nei settori di cui al presente decreto, articolate su almeno
dodici piazze distribuite in modo da garantire una equa distribuzione
sul territorio regionale, ed  effettuate  in  idonee  sale  teatrali,
ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni; 
b) stabile ed autonoma struttura organizzativa; 
c) sostegno finanziario da parte della regione di  riferimento  o  di
   altri enti territoriali in cui il  soggetto  opera,  attestato  da
   idonea documentazione.