Articolo 17 - Organismi di programmazione. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  a  organismi  di  programmazione,
gestori di una sala teatrale, munita delle prescritte autorizzazioni,
in presenza dei seguenti requisiti: 
  a) effettuazione di un minimo di  2000  giornate  lavorative,  come
definite all'Allegato D, e  programmazione  di  almeno  centoquaranta
giornate recitative, delle  quali  al  massimo  il  venti  per  cento
relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento
relative a rappresentazioni di musica,  per  attivita'  di  esercizio
teatrale continuativa; 
  b) per i teatri che hanno sede  legale  in  comuni  con  numero  di
abitanti inferiore a 500.000, effettuazione  di  un  minimo  di  1200
giornate lavorative, come definite all'Allegato D,  e  programmazione
di almeno cento giornate recitative, delle quali al massimo il  venti
per cento relative a rappresentazioni di danza e  al  massimo  cinque
per cento relative a rappresentazioni di  musica,  per  attivita'  di
esercizio teatrale stagionale.