Articolo 17 - Organismi di programmazione. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a organismi di programmazione, gestori di una sala teatrale, munita delle prescritte autorizzazioni, in presenza dei seguenti requisiti: a) effettuazione di un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno centoquaranta giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attivita' di esercizio teatrale continuativa; b) per i teatri che hanno sede legale in comuni con numero di abitanti inferiore a 500.000, effettuazione di un minimo di 1200 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e programmazione di almeno cento giornate recitative, delle quali al massimo il venti per cento relative a rappresentazioni di danza e al massimo cinque per cento relative a rappresentazioni di musica, per attivita' di esercizio teatrale stagionale.