Articolo 18 - Festival. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo  a  soggetti  pubblici  e  privati
organizzatori  di  festival  di  particolare  rilievo   nazionale   e
internazionale che contribuiscano alla  diffusione  e  allo  sviluppo
della  cultura  teatrale,  alla  integrazione  del  teatro   con   il
patrimonio artistico e alla promozione del  turismo  culturale.  Tali
manifestazioni  devono  comprendere  una  pluralita'  di   spettacoli
nell'ambito  di  un  coerente  progetto  culturale,  di  durata   non
superiore a sessanta giorni e realizzati in uno  spazio  territoriale
limitato. 
  2. Il contributo e' subordinato ai seguenti requisiti: 
  a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; 
  b)  direzione  artistica  in  esclusiva,  relativamente  all'ambito
teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati; 
  c)  disponibilita'   di   una   stabile   ed   autonoma   struttura
tecnico-organizzativa; 
  d) programmazione di almeno dodici recite sia di  ospitalita',  sia
di produzione, sia di  coproduzione,  con  la  partecipazione  di  un
minimo di cinque compagnie; 
e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale; 
f) prevalenza di compagnie italiane. 
  3. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto,  e'  concesso  un  contributo  a  soggetti  che  organizzino
manifestazioni,  rassegne  e  festival  di  teatro  di  strada,   che
rispettino i requisiti di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  con
l'impiego  esclusivo  degli  artisti  di  strada,  quale  momento  di
aggregazione sociale della  collettivita',  di  integrazione  con  il
patrimonio architettonico e monumentale e  di  sviluppo  del  turismo
culturale.