Articolo 18 - Festival. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti pubblici e privati organizzatori di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura teatrale, alla integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Tali manifestazioni devono comprendere una pluralita' di spettacoli nell'ambito di un coerente progetto culturale, di durata non superiore a sessanta giorni e realizzati in uno spazio territoriale limitato. 2. Il contributo e' subordinato ai seguenti requisiti: a) sovvenzione di uno o piu' enti pubblici; b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all'ambito teatro, rispetto ad altri festival sovvenzionati; c) disponibilita' di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; d) programmazione di almeno dodici recite sia di ospitalita', sia di produzione, sia di coproduzione, con la partecipazione di un minimo di cinque compagnie; e) programmazione di almeno uno spettacolo in prima nazionale; f) prevalenza di compagnie italiane. 3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo a soggetti che organizzino manifestazioni, rassegne e festival di teatro di strada, che rispettino i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettivita', di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.