Art. 30
Unita' operativa speciale per Expo 2015
1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'art. 1,
comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti
previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2
e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. (( Per le
finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale opera
fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle
attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano
2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. ))
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti
all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici:
a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti
relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle
attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano
2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche',
per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della
Societa' Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli
accordi in materia di legalita' sottoscritti con la Prefettura di
Milano;
b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati
gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'art.
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri
di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi', alle
riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di
Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166.
4. (( All'attuazione del presente articolo )) si provvede con le
risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC
(( e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
))
Riferimenti normativi
La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
"9. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita'
puo':
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici esecutori dei contratti, alle SOA nonche' ad ogni
altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della
collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche
nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che
esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e
alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello
svolgimento di tali attivita' sono comunicati
all'Autorita'.".
Si riporta il testo dell'art. 97, comma 1, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"1. Ai fini del rilascio della documentazione
antimafia, la banca dati puo' essere consultata, secondo le
modalita' di cui al regolamento previsto dall'art. 99, da:
a) i soggetti indicati dall'art. 83, commi 1 e 2, del
presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) gli ordini professionali;
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita'
di cui all'art. 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".
Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee":
"2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle
attivita' di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai
sensi dell' art. 180, comma 2, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a
immediato, diretto supporto del prefetto di Milano,
attraverso una sezione specializzata istituita presso la
prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo
tra gli uffici gia' esistenti e che non puo' configurarsi
quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale,
ne' quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le
risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione
specializzata da individuare comunque nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.".