Art. 31 Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),».
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 54-bis, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge: "1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.".