Art. 31
Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le
seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 54-bis, comma 1, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
"1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di
calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico
dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla
Corte dei conti, o all'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente
alla denuncia.".