Art. 32
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.
1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda per i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di
rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o
forniture (( ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un
contraente generale )), il Presidente dell'ANAC (( ne informa il
procuratore della Repubblica e )), in presenza di fatti gravi e
accertati anche ai sensi dell'art. 19, (( comma 5 )), lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente (( in relazione al
luogo in cui ha sede la stazione appaltante )), alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa
esecuzione del contratto d'appalto (( o della concessione; ))
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa
esecuzione del contratto di appalto (( o della concessione. ))
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al
comma 1 e valutata la particolare gravita' dei fatti oggetto
dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui al
regolamento adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la
durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla
realizzazione dell'opera pubblica (( , al servizio o alla fornitura
)) oggetto del contratto (( e comunque non oltre il collaudo. ))
3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e' sospeso
l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa
e' considerata di pubblica utilita' ad ogni effetto e gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ((
ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal
Prefetto. ))
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso
quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle
allegate al decreto di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento, sino
all'esito dei giudizi in sede penale (( ovvero, nei casi di cui al
comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva. ))
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il
compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di
trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di
controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli
oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare
il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua
prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei
bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'art.
94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal
caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e
cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in
giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia
interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero
di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi
dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis,
353 e 353-bis del codice penale:
"Art. 317. Concussione.
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita'
o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita'
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni."
"Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni."
"Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro
od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con
la reclusione da quattro a otto anni."
"Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.
La pena e' aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha
per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi
o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia
interessata l'amministrazione alla quale il pubblico
ufficiale appartiene nonche' il pagamento o il rimborso di
tributi."
"Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono
commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la
pena della reclusione da quattro a dieci anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti
anni."
"Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o
promettere utilita'.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione
da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette
denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a
tre anni."
"Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano
anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo."
"Art. 322. Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non
dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'art. 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un
terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'art. 319."
"Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di
funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee
o del regime applicabile agli agenti delle Comunita'
europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad
altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
un'attivita' economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi."
"Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui
agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti
con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a
se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente
fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro
vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all'esercizio di attivita'
giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e'
diminuita."
"Art. 353. Turbata liberta' degli incanti.
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni
private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne
allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o
dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni private per conto di privati,
dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente
autorizzata; ma sono ridotte alla meta'."
"Art. 353-bis. Turbata liberta' del procedimento di
scelta del contraente.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
di altro atto equipollente al fine di condizionare le
modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.".
Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
L. 30 luglio 1998, n. 274":
"1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.".
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
4 febbraio 2010, n. 14, recante "Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma
13, della legge 15 luglio 2009, n. 94":
"Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di calcolo e
liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni
o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato o
diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di
percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per
cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione
del compenso nel caso in cui siano nominati piu'
amministratori per un'unica procedura.".
Si riporta il testo dell'art. 94, comma 3, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"3. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, non
procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma
precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse
pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia
sostituibile in tempi rapidi.".
Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5, del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"5. Il prefetto competente estende gli accertamenti
pure ai soggetti che risultano poter determinare in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per
le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal
fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile
desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata
richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito
dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione
mafiosa.".