Art. 32 
 
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di  imprese
  nell'ambito della prevenzione della corruzione. 
 
  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di
rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o
forniture (( ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o  ad  un
contraente generale )), il Presidente  dell'ANAC  ((  ne  informa  il
procuratore della Repubblica e )),  in  presenza  di  fatti  gravi  e
accertati anche ai sensi dell'art. 19, (( comma 5 )),  lett.  a)  del
presente decreto, propone al Prefetto competente (( in  relazione  al
luogo in cui ha sede la stazione appaltante )), alternativamente: 
    a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali  mediante  la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto d'appalto (( o della concessione; )) 
    b) di provvedere direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto di appalto (( o della concessione. )) 
  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al
comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto
dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al
regolamento adottato ai sensi dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la
durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla
realizzazione dell'opera pubblica (( , al servizio o  alla  fornitura
)) oggetto del contratto (( e comunque non oltre il collaudo. )) 
  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso
l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 
  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa
e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave. 
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione  ((
ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento.   L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati  dal
Prefetto. )) 
  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso
quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle
allegate al decreto di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa. 
  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei
contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito  fondo  e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,  sino
all'esito dei giudizi in sede penale (( ovvero, nei casi  di  cui  al
comma  10,  dei  giudizi  di  impugnazione  o  cautelari  riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva. )) 
  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  modalita'  di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita'  e
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  39,
comma 1, del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  con  il
compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A  tal  fine,  gli  esperti   forniscono   all'impresa   prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti  indicatori  e  modelli  di
trasparenza,  riferite  agli  ambiti  organizzativi,  al  sistema  di
controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio  2010  n.  14.  Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare
il  completamento  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  la   sua
prosecuzione al fine  di  garantire  la  continuita'  di  funzioni  e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o  dell'integrita'  dei
bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di  cui  all'art.
94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal
caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto  che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate  e
cessano  comunque  di  produrre  effetti  in  caso  di  passaggio  in
giudicato di sentenza  di  annullamento  dell'informazione  antimafia
interdittiva,  di  ordinanza  che   dispone,   in   via   definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente  proposta  ovvero
di aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai  sensi
dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni,  anche  a  seguito  dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  317,  318,  319,
          319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322,  322-bis,  346-bis,
          353 e 353-bis del codice penale: 
              "Art. 317. Concussione. 
              Il pubblico ufficiale che, abusando della sua  qualita'
          o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o  a  promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra  utilita'
          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni." 
              "Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. 
              Il pubblico ufficiale che, per  l'esercizio  delle  sue
          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la
          promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni." 
              "Art. 319. Corruzione per un atto contrario  ai  doveri
          d'ufficio. 
              Il pubblico ufficiale che, per omettere o  ritardare  o
          per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
          per compiere o per  aver  compiuto  un  atto  contrario  ai
          doveri di ufficio, riceve, per se' o per un  terzo,  denaro
          od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito  con
          la reclusione da quattro a otto anni." 
              "Art. 319-bis. Circostanze aggravanti. 
              La pena e' aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha
          per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi
          o pensioni o la stipulazione di  contratti  nei  quali  sia
          interessata  l'amministrazione  alla  quale   il   pubblico
          ufficiale appartiene nonche' il pagamento o il rimborso  di
          tributi." 
              "Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. 
              Se i fatti indicati  negli  articoli  318  e  319  sono
          commessi  per  favorire  o  danneggiare  una  parte  in  un
          processo civile, penale o  amministrativo,  si  applica  la
          pena della reclusione da quattro a dieci anni. 
              Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla
          reclusione non superiore a cinque anni, la  pena  e'  della
          reclusione da cinque a dodici anni;  se  deriva  l'ingiusta
          condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque   anni   o
          all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei  a  venti
          anni." 
              "Art.  319-quater.  Induzione   indebita   a   dare   o
          promettere utilita'. 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  il
          pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,
          abusando della sua  qualita'  o  dei  suoi  poteri,  induce
          taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui  o  a  un
          terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la  reclusione
          da tre a otto anni. 
              Nei casi previsti dal primo comma, chi da'  o  promette
          denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino  a
          tre anni." 
              "Art. 320.  Corruzione  di  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio. 
              Le disposizioni degli articoli 318 e 319  si  applicano
          anche all'incaricato di un pubblico servizio. 
              In ogni caso,  le  pene  sono  ridotte  in  misura  non
          superiore a un terzo." 
              "Art. 322. Istigazione alla corruzione. 
              Chiunque offre o promette denaro od altra utilita'  non
          dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un  incaricato  di  un
          pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
          suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non
          sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel   primo   comma
          dell'art. 318, ridotta di un terzo. 
              Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un
          terzo. 
              La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
              La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate
          dall'art. 319." 
              "Art.   322-bis.   Peculato,   concussione,   induzione
          indebita  dare  o   promettere   utilita',   corruzione   e
          istigazione alla corruzione di membri  della  Corte  penale
          internazionale o degli organi delle Comunita' europee e  di
          funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri. 
              Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
          322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 
              1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee,
          del Parlamento europeo, della Corte di  Giustizia  e  della
          Corte dei conti delle Comunita' europee; 
              2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto  a
          norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'  europee
          o  del  regime  applicabile  agli  agenti  delle  Comunita'
          europee; 
              3) alle persone  comandate  dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
              4) ai membri e agli addetti  a  enti  costituiti  sulla
          base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
              5) a coloro che,  nell'ambito  di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio; 
              5-bis)  ai  giudici,  al  procuratore,  ai  procuratori
          aggiunti, ai funzionari e agli agenti  della  Corte  penale
          internazionale, alle persone comandate  dagli  Stati  parte
          del Trattato istitutivo della Corte  penale  internazionale
          le quali esercitino funzioni corrispondenti  a  quelle  dei
          funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri  ed  agli
          addetti  a  enti  costituiti  sulla   base   del   Trattato
          istitutivo della Corte penale internazionale. 
              Le  disposizioni  degli  articoli  319-quater,  secondo
          comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
          se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso: 
              1) alle persone indicate nel primo comma  del  presente
          articolo; 
              2)  a  persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri  o  organizzazioni  pubbliche  internazionali,
          qualora il fatto sia commesso per  procurare  a  se'  o  ad
          altri  un  indebito  vantaggio  in  operazioni   economiche
          internazionali ovvero al fine di ottenere  o  di  mantenere
          un'attivita' economica o finanziaria. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi." 
              "Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite. 
              Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati  di  cui
          agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti
          con un  pubblico  ufficiale  o  con  un  incaricato  di  un
          pubblico servizio, indebitamente fa dare  o  promettere,  a
          se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
          prezzo della propria mediazione illecita verso il  pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per
          remunerarlo,  in  relazione  al  compimento  di   un   atto
          contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo
          di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione  da
          uno a tre anni. 
              La stessa pena si applica a  chi  indebitamente  da'  o
          promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. 
              La pena e' aumentata se il soggetto  che  indebitamente
          fa dare o promettere, a se' o  ad  altri,  denaro  o  altro
          vantaggio patrimoniale riveste  la  qualifica  di  pubblico
          ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 
              Le  pene  sono  altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono
          commessi   in   relazione   all'esercizio   di    attivita'
          giudiziarie. 
              Se i fatti sono di particolare  tenuita',  la  pena  e'
          diminuita." 
              "Art. 353. Turbata liberta' degli incanti. 
              Chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  o   con   doni,
          promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o
          turba la gara nei  pubblici  incanti  o  nelle  licitazioni
          private per conto di pubbliche amministrazioni,  ovvero  ne
          allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei
          mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
              Se il colpevole  e'  persona  preposta  dalla  legge  o
          dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la
          reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a
          euro 2.065. 
              Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
          nel caso di  licitazioni  private  per  conto  di  privati,
          dirette da un pubblico ufficiale o  da  persona  legalmente
          autorizzata; ma sono ridotte alla meta'." 
              "Art. 353-bis. Turbata  liberta'  del  procedimento  di
          scelta del contraente. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque con violenza o minaccia,  o  con  doni,  promesse,
          collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento
          amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
          di altro atto  equipollente  al  fine  di  condizionare  le
          modalita' di scelta del contraente da parte della  pubblica
          amministrazione e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
          cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.". 
              Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.   270,   recante   "Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          L. 30 luglio 1998, n. 274": 
              "1. Con regolamento  del  Ministro  dell'industria,  di
          concerto con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sono
          stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita'
          dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          4 febbraio 2010,  n.  14,  recante  "Istituzione  dell'Albo
          degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma
          13, della legge 15 luglio 2009, n. 94": 
              "Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari. 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanare  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17,  comma  1,
          lettera b), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato  sulla  base
          delle seguenti norme di principio: 
              a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni
          o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; 
              b) previsione che, nel caso in  cui  siano  oggetto  di
          sequestro o confisca patrimoni misti, che  comprendano  sia
          singoli beni o complessi di beni  sia  beni  costituiti  in
          azienda, si applichi  il  criterio  della  prevalenza,  con
          riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato  di  una
          percentuale  da  definirsi  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione meno onerosa; 
              c) previsione che il compenso  sia  comunque  stabilito
          sulla base di scaglioni commisurati al valore  dei  beni  o
          dei beni costituiti  in  azienda,  quale  risultante  dalla
          relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
          ovvero al reddito prodotto dai beni; 
              d) previsione che il compenso possa essere aumentato  o
          diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di
          percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per
          cento, sulla base dei seguenti elementi: 
              1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
          gestione; 
              2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
              3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
              4)  qualita'  dell'opera  prestata  e   dei   risultati
          ottenuti; 
              5)  sollecitudine  con  cui  sono  state  condotte   le
          attivita' di amministrazione; 
              e)   previsione   della   possibilita'   di   ulteriore
          maggiorazione  a  fronte  di  amministrazioni  estremamente
          complesse, ovvero di eccezionale valore  del  patrimonio  o
          dei beni costituiti  in  azienda  oggetto  di  sequestro  o
          confisca, ovvero ancora di  risultati  dell'amministrazione
          particolarmente positivi; 
              f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione
          del  compenso  nel  caso  in  cui   siano   nominati   piu'
          amministratori per un'unica procedura.". 
              Si riporta il testo dell'art. 94, comma 3,  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              "3. I soggetti di cui all'art. 83, commi  1  e  2,  non
          procedono alle  revoche  o  ai  recessi  di  cui  al  comma
          precedente  nel  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
          ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e  servizi
          ritenuta essenziale  per  il  perseguimento  dell'interesse
          pubblico, qualora il  soggetto  che  la  fornisce  non  sia
          sostituibile in tempi rapidi.". 
              Si riporta il testo dell'art. 91, comma 5,  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              "5. Il prefetto  competente  estende  gli  accertamenti
          pure  ai  soggetti  che  risultano  poter  determinare   in
          qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa.  Per
          le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria
          nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti
          nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
          e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia  possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla  documentata
          richiesta      dell'interessato,      aggiorna      l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa.".