Art. 35
Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o
enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione
dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo.
1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita'
nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE
del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti
esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui
hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure
di evidenza pubblica.
2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Riferimenti normativi
La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
marzo 2014, n. L 94.
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26febbraio 2014, sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94.
La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la
direttiva 2004/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo
2014, n. L 94.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.