Art. 35 Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo. 1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalita' nell'attivita' amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, e' vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa' o enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. 2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Riferimenti normativi La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94. La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94. La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.". Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.