Art. 36
Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi
1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5
maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011
del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma 3,
lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i
tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti
legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e
dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari
importo del fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la
medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 176, comma 3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti
aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli
interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di
cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 161, comma 6-bis, del
citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"6-bis. Per consentire il monitoraggio finanziario
delle opere di cui al presente capo con il ricorso al SIOPE
(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici),
tutti i soggetti responsabili di dette opere, anche diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, dovranno
procedere per i loro pagamenti in base alle procedure
previste per il SIOPE e dovranno provvedere a far riportare
anche il CUP (Codice unico di progetto) sui mandati
informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori.".
Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del citato
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attivita' necessarie all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto
non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle
opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e
repressione della criminalita', finalizzati alla verifica
preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista
del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
delle opere e dei soggetti che le realizzano. I contenuti
di tali accordi sono definiti dal CIPE sulla base delle
linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi
dell'art. 180 del codice e del decreto dell'interno in data
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004, in ogni caso prevedendo l'adozione di
protocolli di legalita' che comportino clausole specifiche
di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a
denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la
possibilita' di valutare il comportamento
dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a
procedure ristrette della medesima stazione appaltante in
caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le
prescrizioni del CIPE a cui si uniformano gli accordi di
sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e
per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta a trasferire i
relativi obblighi a carico delle imprese interessate a
qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure
di monitoraggio per la prevenzione e repressione di
tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
dei flussi finanziari connessi alla realizzazione
dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art. 175
e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalita'
di finanza di progetto. Il CIPE definisce, altresi', lo
schema di articolazione del monitoraggio finanziario,
indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo,
le modalita' attraverso le quali esercitare il
monitoraggio, nonche' le soglie di valore delle transazioni
finanziarie oggetto del monitoraggio stesso, potendo anche
indicare, a tal fine, limiti inferiori a quello previsto ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197. Gli oneri connessi al monitoraggio
finanziario sono ricompresi nell'aliquota forfettaria di
cui al comma 20."..
La delibera 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE),
recante "Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti
pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al
primo e al secondo semestre 2010", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2011, n. 234.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,
recante "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b),
c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
febbraio 2012, n. 30.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante "Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
La delibera 26 ottobre 2012, n. 124, del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE),
recante "Relazioni sul Sistema Monitoraggio Investimenti
Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP), relative
al primo e secondo semestre 2011", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2013, n. 50.
Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie":
"6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall' art. 4, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' art. 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero
dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i
rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall' art. 14, comma 11,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' art. 18, comma 1,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' art. 1, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'
art. 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le
disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284.".
Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, recante
"Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini,
per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile":
"1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura di cui all'art. 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi
disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed
accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono riassegnate, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.".