(( Art. 37 
 
 
        Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  in  merito  agli  obblighi  di
comunicazione all'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, per gli appalti  di  importo  pari  o  superiore  alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,
comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente  il  10  per  cento
dell'importo originario del contratto sono trasmesse,  unitamente  al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad  apposita  relazione
del responsabile  del  procedimento,  all'ANAC  entro  trenta  giorni
dall'approvazione  da  parte  della  stazione   appaltante   per   le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  sono  comunicate   all'Osservatorio   dei   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite  le  sezioni
regionali, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti
di competenza dell'ANAC. In caso di  inadempimento  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'art.  7  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture. 
              1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          composto da una sezione centrale  e  da  sezioni  regionali
          aventi sede presso le regioni e  le  province  autonome.  I
          modi e i  protocolli  della  articolazione  regionale  sono
          definiti  dall'Autorita'  di  concerto  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'art. 3, comma 5, del  decreto  legislativo  5  dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
              a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei  dati
          informativi concernenti i contratti pubblici  su  tutto  il
          territorio  nazionale  e,   in   particolare,   di   quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
              b) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di lavoro in  relazione  a  specifiche  aree  territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
              c) determina annualmente costi standardizzati per  tipo
          di servizio e fornitura  in  relazione  a  specifiche  aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei  parametri  qualita-prezzo  di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art.  26,
          legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
              d)  pubblica  annualmente  per  estremi   i   programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; 
              e)  promuove  la  realizzazione  di   un   collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
              f) garantisce l'accesso generalizzato,  anche  per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
              g)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
              h) favorisce la formazione di archivi  di  settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
              i) gestisce il proprio sito informatico; 
              l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di  cui
          all'art. 250 (contenuto  del  prospetto  statistico  per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
          prospetto statistico per i contratti  pubblici  di  lavori,
          forniture e servizi nei settori di  gas,  energia  termica,
          elettricita',   acqua,    trasporti,    servizi    postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
          87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 50.000 euro: 
              a) entro trenta giorni dalla  data  dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
          dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'art.  2,
          comma 1-bis, dei verbali  di  gara,  i  soggetti  invitati,
          l'importo  di  aggiudicazione  definitiva,  il   nominativo
          dell'affidatario e del progettista; 
              b) limitatamente ai settori  ordinari,  entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
          il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
          servizi e forniture, nonche' le modalita' di  funzionamento
          del  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  prevedendo
          archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
          dei programmi  non  ancora  scaduti  e  per  atti  scaduti,
          stabilendo altresi' il  termine  massimo  di  conservazione
          degli atti nell'archivio degli  atti  scaduti,  nonche'  un
          archivio  per  la  pubblicazione  di  massime   tratte   da
          decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.". 
              Si riporta il testo dell'art. 132  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "Art. 132. Varianti in corso d'opera. 
              1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
          sentito  il  progettista  e  il   direttore   dei   lavori,
          esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 
              a) per esigenze derivanti da sopravvenute  disposizioni
          legislative e regolamentari; 
              b) per cause impreviste e imprevedibili  accertate  nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento,  o   per   l'intervenuta
          possibilita'  di   utilizzare   materiali,   componenti   e
          tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
          possono determinare, senza aumento di costo,  significativi
          miglioramenti nella qualita' dell'opera o di  sue  parti  e
          sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 
              c) per la presenza di eventi  inerenti  alla  natura  e
          alla  specificita'  dei  beni  sui  quali   si   interviene
          verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
          o non prevedibili nella fase progettuale; 
              d) nei casi  previsti  dall'art.  1664,  comma  2,  del
          codice civile; 
              e) per il manifestarsi di errori  o  di  omissioni  del
          progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o  in  parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal  caso  il  responsabile   del   procedimento   ne   da'
          immediatamente   comunicazione   all'Osservatorio   e    al
          progettista. 
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili per i danni subiti dalle  stazioni  appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di  appalti  avente
          ad oggetto la progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi  e  degli  oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 
              3. Non sono considerati varianti ai sensi del  comma  1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere aspetti di dettaglio, che siano  contenuti  entro
          un importo non superiore al 10 per cento per  i  lavori  di
          recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al  5
          per cento per tutti gli altri  lavori  delle  categorie  di
          lavoro  dell'appalto  e  che  non  comportino  un   aumento
          dell'importo del contratto stipulato per  la  realizzazione
          dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo  interesse
          dell'amministrazione,  le  varianti,  in   aumento   o   in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali  e  siano  motivate   da   obiettive   esigenze
          derivanti da circostanze sopravvenute  e  imprevedibili  al
          momento della stipula del contratto. L'importo  in  aumento
          relativo a tali varianti non puo' superare il 5  per  cento
          dell'importo  originario  del  contratto  e  deve   trovare
          copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
          al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti. 
              4. Ove le varianti di  cui  al  comma  1,  lettera  e),
          eccedano il quinto dell'importo originario  del  contratto,
          il soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione  del
          contratto e indice una nuova gara alla  quale  e'  invitato
          l'aggiudicatario iniziale. 
              5. La risoluzione del contratto, ai sensi del  presente
          articolo, da' luogo al pagamento dei lavori  eseguiti,  dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 
              6. Ai fini del presente articolo si considerano  errore
          o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
          stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
          normativa  tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il
          mancato rispetto  dei  requisiti  funzionali  ed  economici
          prestabiliti e risultanti da prova scritta,  la  violazione
          delle  norme  di  diligenza  nella  predisposizione   degli
          elaborati progettuali.". 
              Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11, del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 
              "11. Con provvedimento dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori o agli organismi di attestazione.".