(( Art. 37
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di
comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,
comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento
dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione
del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le
sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture.
1. Nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall'Autorita' di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA,
opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale
delle sezioni regionali competenti per territorio, per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo
svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti
da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il
territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e
gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo
di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e
tenendo conto dei parametri qualita-prezzo di cui alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art. 26,
legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi
triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei
contratti pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico con le stazioni appaltanti, nonche' con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale
sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicita' e di
conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti
interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per i
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di
rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi
standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT,
avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici,
laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate
dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati,
di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del
costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
87, comma 2, lettera g).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
con quello per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, definendo
modalita', tempi e responsabilita' per la loro
realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per
la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di
concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di
legge recante il bilancio di previsione dello Stato, puo'
proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attivita', agli aspetti e alle
componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i
compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono
svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di
importo superiore a 50.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
definitiva o di definizione della procedura negoziata, i
dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione
dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 2,
comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo
dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta
giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Le norme del presente comma non si
applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli
enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e'
sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a euro
25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
10. E' istituito il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso
l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nonche' le modalita' di funzionamento
del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo
archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti,
stabilendo altresi' il termine massimo di conservazione
degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un
archivio per la pubblicazione di massime tratte da
decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.".
Si riporta il testo dell'art. 132 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"Art. 132. Varianti in corso d'opera.
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta
possibilita' di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che
possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificita' dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'art. 1664, comma 2, del
codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal caso il responsabile del procedimento ne da'
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di
lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1
gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento
relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e),
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato
l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.".
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
"11. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai
quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
richiesta della stazione appaltante o dell'ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non
veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori o agli organismi di attestazione.".