Art. 22 
 
 
           Sanzioni, penali e provvedimenti amministrativi 
 
  1. Fatte salve le eventuali sanzioni nazionali da irrogare ai sensi
dell'art.  144  del  regolamento,  le  modalita'  applicative   delle
disposizioni sanzionatorie previste dal  Capo  V  -  Sezione  3,  del
regolamento, sono definite dall'AGEA. 
  2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento  e  di  sospensione
dello  stesso  sono  adottati  dalla  Regione  competente,  anche  su
segnalazione dell'Organismo pagatore, in conformita' all'art. 114 del
regolamento. 
  3. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art.
33, paragrafo 5, del regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  l'OP  non  ha
diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali  acconti  o  anticipazioni
sono recuperati. 
  4.  Fatti  salvi  i  criteri   stabiliti   dalla   regolamentazione
comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio  tra
le  misure,  definiti  nella  Strategia  nazionale,  sono  ammesse  a
contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate  cause
di forza maggiore l'Organismo pagatore puo' elevare tale  percentuale
al 10%. In tal caso ne da debita  motivazione  nel  provvedimento  di
determinazione del contributo finale. 
  5. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata  ad
un livello inferiore al  50%  della  spesa  approvata,  l'OP  non  ha
diritto ad alcun  pagamento  ed  eventuali  anticipazioni  e  acconti
erogati, vengono recuperati. 
  6. Qualora un programma operativo venga interrotto  volontariamente
dall'OP, anche per un anno,  gli  aiuti  erogati  per  le  annualita'
svolte del programma operativo sono recuperati. Gli  aiuti  non  sono
recuperati qualora il programma operativo venga interrotto a  seguito
di modifica autorizzata della durata, di fusione con altre OP  o  per
cause non imputabili all'organizzazione di produttori. 
  7. La revoca del riconoscimento a  seguito  dell'accertata  perdita
dei requisiti per il suo mantenimento,  comporta  il  recupero  degli
aiuti indebitamente erogati. Gli effetti del provvedimento di  revoca
decorrono dalla data in cui viene accertata la perdita dei  requisiti
per  il  mantenimento  del  riconoscimento.  Se  tale  data  non   e'
identificabile, gli effetti decorrono dalla data del controllo che ha
rilevato lo stato di inosservanza. 
  8. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione  della  richiesta
delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la  rendicontazione
completa delle  spese  sostenute,  gli  Organismi  pagatori  dovranno
applicare una riduzione  dell'1%  sull'aiuto  riconosciuto.  In  casi
eccezionali e senza  pregiudizio  per  il  rispetto  dei  termini  di
liquidazione,  gli  Organismi  pagatori  possono  non  applicare   la
penalizzazione.  In  tal  caso  ne  danno  debita   motivazione   nel
provvedimento di determinazione del contributo finale. 
  Le domande di aiuto di cui all'art. 69 del  regolamento,  diventano
irricevibili decorsi cento giorni dal 15  febbraio  e  gli  eventuali
acconti o  anticipazioni  erogati  per  l'anno  considerato  dovranno
essere recuperati. 
  9. I controlli eseguiti e  le  conseguenti  determinazioni  assunte
sono annotati in un  registro  redatto  secondo  i  criteri  definiti
dall'AGEA,   anche   in   funzione   delle   informazioni   richieste
dall'allegato XIV al regolamento. 
  10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda
o richiesta presentata da una OP, AOP,  possono  essere  corretti  in
qualsiasi  momento,  se  riconosciuti  come  tali  dalla  Regione   o
dall'Organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.