Art. 22 Sanzioni, penali e provvedimenti amministrativi 1. Fatte salve le eventuali sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 144 del regolamento, le modalita' applicative delle disposizioni sanzionatorie previste dal Capo V - Sezione 3, del regolamento, sono definite dall'AGEA. 2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su segnalazione dell'Organismo pagatore, in conformita' all'art. 114 del regolamento. 3. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'OP non ha diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati. 4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra le misure, definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'Organismo pagatore puo' elevare tale percentuale al 10%. In tal caso ne da debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale. 5. Se una annualita' di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati, vengono recuperati. 6. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP, anche per un anno, gli aiuti erogati per le annualita' svolte del programma operativo sono recuperati. Gli aiuti non sono recuperati qualora il programma operativo venga interrotto a seguito di modifica autorizzata della durata, di fusione con altre OP o per cause non imputabili all'organizzazione di produttori. 7. La revoca del riconoscimento a seguito dell'accertata perdita dei requisiti per il suo mantenimento, comporta il recupero degli aiuti indebitamente erogati. Gli effetti del provvedimento di revoca decorrono dalla data in cui viene accertata la perdita dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento. Se tale data non e' identificabile, gli effetti decorrono dalla data del controllo che ha rilevato lo stato di inosservanza. 8. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli Organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale. Le domande di aiuto di cui all'art. 69 del regolamento, diventano irricevibili decorsi cento giorni dal 15 febbraio e gli eventuali acconti o anticipazioni erogati per l'anno considerato dovranno essere recuperati. 9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato XIV al regolamento. 10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, AOP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.