Art. 17
Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono
aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura,
(( dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale )) il saggio
degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui
si promuove il procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 1284 del codice
civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1284. Saggio degli interessi.
Il saggio degli interessi legali e' determinato in
misura pari all'1 per cento in ragione d'anno. Il Ministro
del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15
dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si
riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla
base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato
di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso
di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15
dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi
convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la
misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono
essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti
nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal
momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio
degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche
all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.".