Art. 18
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro ((
quindici giorni )) dalla consegna. (( La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo. )) Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui
all'articolo 497 copia del processo verbale e' conservata
dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
depositate oltre il termine di (( quindici giorni )) dalla consegna
al creditore.»;
b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente:
«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi
dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. (( La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo. )) Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la
nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al (( secondo
periodo )) sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla
consegna al creditore.»;
c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima
notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al
creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. (( La
conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai
soli fini del presente articolo. )) Il creditore deve depositare
nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del
precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione
entro (( quindici giorni )) dalla consegna dell'atto di pignoramento.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve
depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento
perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di (( quindici giorni )) dalla consegna
al creditore.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione). - La nota d'iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere
l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' e il codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo,
del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il
Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.».
(( 2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo
19, comma 2, lettera b), del presente decreto, e' inserito il
seguente:
"Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito
della nota di iscrizione a ruolo). - Quando il pignoramento e'
divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a
ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla
scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale
terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del
debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non
e' stata depositata nei termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue
quando e' ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore
pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il
pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito della nota
di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.". ))
3. Le disposizioni di cui (( ai commi 1, 2 e 2-bis )) si applicano
ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal
31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata
della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di
iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le
copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma,
543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura
civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 518 e 543 del codice
di procedura civile, cosi' come modificati dalla presente
legge:
"Art. 518. Forma del pignoramento.
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni
processo verbale nel quale da' atto dell'ingiunzione di cui
all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonche' il
loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero
altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone
approssimativamente il presumibile valore di realizzo con
l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore,
di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento
cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo,
l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualita'
e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di
stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il
termine perentorio di trenta giorni alla definitiva
individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento
sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale e'
consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si
trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il
compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque
altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa
relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non e' presente, l'ufficiale giudiziario
rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo
139, secondo comma, e consegna loro un avviso
dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di
dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in
cui ha eseguito il pignoramento.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il
titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve
depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
quindici giorni dalla consegna. La conformita' di tali
copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini
del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del
processo verbale e' conservata dall'ufficiale giudiziario a
disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate
oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al
creditore.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il
termine per il deposito dell'istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno,
ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il
presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia
inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso
l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le
operazioni di ricerca dei beni."
"Art. 543. Forma del pignoramento.
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o
di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si
esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a
norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'articolo 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a
mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento
al terzo che in caso di mancata comunicazione della
dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non
compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il
credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la
nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie
e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il
termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Quando procede a norma dell'articolo 492-bis,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso
il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita
delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa
l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e
provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con
cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e'
notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16-bis. Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma
1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui
inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il
deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della
nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
con le medesime modalita', le copie conformi degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai
fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai
casi previsti dal comma 9-bis.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
e dei documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I
del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di
parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta
ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei
servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'
dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche
del responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti
processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il
consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente
ed attestare la conformita' delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le
copie analogiche ed informatiche, anche per immagine,
estratte dal fascicolo informatico e munite
dell'attestazione di conformita' a norma del presente
comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico
di un documento informatico deve essere prodotto mediante
processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione
o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit
del documento informatico di origine. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano agli atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine,
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo
119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale
redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33,
quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente,
sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura
di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi
successivi alla presentazione della relazione di cui
all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto
redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto
dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto
e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter,
sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del
progetto di distribuzione, il professionista delegato a
norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile
deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita'
svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali
previsti per le procedure concorsuali e il rapporto
riepilogativo finale previsto per i procedimenti di
esecuzione forzata devono essere depositati con modalita'
telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,
nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a
cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di
rilevazioni statistiche nazionali.".