Art. 19
Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( a) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza,
il domicilio, la dimora o la sede"; ))
b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti).
- Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate
dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di
crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il
giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il debitore ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma e' abrogato;
2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo
comma e» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 492 e' inserito il seguente:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei beni da
pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente del
tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il
numero di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai
dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse
possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria,
compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro
automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per
l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con
istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative
risultanze.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e' rilasciata
al creditore che, entro (( quindici giorni )) dal rilascio a pena
d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza
per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima
al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o
cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il
verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu' crediti del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti
dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al
terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;
(( d-bis) all'articolo 503 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'incanto puo' essere disposto solo quando il giudice ritiene
probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un prezzo
superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato a
norma dell'articolo 568";
d-ter) dopo l'articolo 521 e' inserito il seguente:
"Art. 521-bis. - (Pignoramento e custodia di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi). - Il pignoramento di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente,
con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione
nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre
ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione a consegnare entro
dieci giorni i beni pignorati, nonche' i titoli e i documenti
relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel
quale e' compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore e'
costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori
comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al
momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la
custodia del bene pignorato e ne da' immediata comunicazione al
creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove
possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di
polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al
ritiro della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli
e dei documenti relativi alla proprieta' e all'uso dei beni pignorati
e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale e'
compreso il luogo in cui il bene pignorato e' stato rinvenuto. Si
applica il terzo comma. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di
pignoramento perche' proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il
creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente
per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi
del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della
nota di trascrizione. La conformita' di tali copie e' attestata
dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il
cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto
di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate
oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni del presente capo"; ))
e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola "personalmente" e' soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di
cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione
della dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati
ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al
quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il
creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle
cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al
periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo
precedente e' notificato a cura del creditore procedente e deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma.»;
f) all'articolo 547, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il
terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose
o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve
eseguire il pagamento o la consegna.»;
g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' abrogato;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni
prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini
indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o
553.»;
h) (( (Soppressa) ));
(( h-bis) all'articolo 569, terzo comma, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la cauzione e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568";
h-ter) all'articolo 572, terzo comma, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Se l'offerta e' inferiore a tale valore il
giudice non puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile che
la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo
superiore della meta' rispetto al valore del bene determinato a norma
dell'articolo 568"; ))
i) l'articolo 609 e' sostituito dal seguente:
«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione). -
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere
consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al
rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di
asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si
da' atto a verbale ovvero, se colui che e' tenuto a provvedere
all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a spese della
parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non e'
stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della
parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo
comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le
prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando puo' ritenersi che il valore dei beni e' superiore alle
spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese
della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i
beni in altro luogo. Il custode e' nominato a norma dell'articolo
559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i
beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di vendita
di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone
lo smaltimento o la distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attivita'
imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma
del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due
anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione
delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato
dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento
anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto
previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si
procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a
cura della parte istante o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma,
colui al quale i beni appartengono puo', prima della vendita ovvero
dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma,
ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per
il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie
l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e
compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste
per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalita'
disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di
procedura civile. La somma ricavata e' impiegata per il pagamento
delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la
vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo
che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto
al rilascio, l'eventuale eccedenza e' utilizzata per il pagamento
delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosita' della vendita nei termini fissati dal
giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo
periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario
da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su
istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al
giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura
civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). - Per archivio
dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, (( secondo
comma, )) del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.
Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da
pignorare con modalita' telematiche). - La partecipazione del
creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo
492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste
disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma,
l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni
con modalita' telematiche, comunica al creditore le banche dati
interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax
o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il
creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la
richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art. 155-quater (Modalita' di accesso alle banche dati). - Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuati i casi, i limiti e le modalita' di esercizio della
facolta' di accesso alle banche dati di cui al (( secondo comma ))
dell'articolo 492-bis del codice, nonche' le modalita' di trattamento
e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse
possono accedere, che l'ufficiale giudiziario puo' interrogare
tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al
titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei dati
acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti,
il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme
al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di
cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di
cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il
decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma
dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). -
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso
diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui
all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto
di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il
creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori delle
banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater
di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.»;
(( Art. 155-sexies. - (Ulteriori casi di applicazione delle
disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei beni da
pignorare). - Le disposizioni in materia di ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione
del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del
passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui; ))
(( b) al titolo IV, capo I, ))dopo l'articolo 164 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 164-bis (Infruttuosita' dell'espropriazione forzata). -
Quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei
costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle
probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di
realizzo, e' disposta la chiusura anticipata del processo
esecutivo.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater e' inserito il
seguente:
«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui
all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il
contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis,
primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
sono aggiunte le seguenti:
«, (( del verbale )) di cui all'articolo 492-bis del codice di
procedura civile»;
b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i
seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a
norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di
pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti
mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di
esecuzione (( ed e' dimezzato nel caso in cui le operazioni non
vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta )),
stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o
sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro
10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da
euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per
cento sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o
sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi
degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro
10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3
per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495
del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le
percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta', sul valore
dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della
somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo
esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore procedente ed
e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di
cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai
sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore ad
un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si
procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo,
terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario
dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale
o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La
residua quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale
giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri
ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando
l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e'
diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste
dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di
cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del
presente comma e' attribuito nella misura del cinquanta per cento
ciascuno.».
5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' inserito, in fine, il
seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresi' utilizzabili
dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e
del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria
si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni
da pignorare.».
(( 6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre
1941, n. 1368, introdotto dal comma 2, lettera a), del presente
articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per
quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle
disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma
5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 26 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Foro dell'esecuzione forzata.
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili e'
competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.
Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono
interamente comprese nella circoscrizione di un solo
tribunale, si applica l'articolo 21.
Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e' competente il giudice del luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la
sede.
Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di
non fare e' competente il giudice del luogo dove l'obbligo
deve essere adempiuto.".
Si riporta il testo degli articoli 492, 547, 548, 569 e
572 del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 492. Forma del pignoramento.
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti,
il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale
giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto
diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i
frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito
rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario
in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con
l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di
irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a
lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che
il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di
sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese, oltre che delle spese di
esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita', sia da
lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569, la relativa istanza unitamente ad una somma non
inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e'
stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori
intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento,
dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i
beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti
ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della
liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad
indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in
cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori,
avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa
dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo
verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose
mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono
considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario
provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli
adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale
luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del
verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono
in possesso di terzi il pignoramento si considera
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal
momento della dichiarazione e questi e' costituito custode
della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo
388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima
che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543,
effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono
indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli
articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il
creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai
fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499,
quarto comma.
(Abrogato).
Se il debitore e' un imprenditore commerciale
l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore
procedente, con spese a carico di questi, invita il
debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture
contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero
un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter
delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per
il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti
pignorabili. Il professionista nominato puo' richiedere
informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta
nonche' sulle modalita' di conservazione, anche
informatiche o telematiche, delle scritture contabili
indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi
accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre
l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Il professionista trasmette apposita relazione
con i risultati della verifica al creditore istante e
all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede
alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla
relazione risultano cose o crediti non oggetto della
dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle
scritture contabili e della relazione sono liquidate con
provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il
debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario
nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per
l'esecuzione puo' concedere al creditore l'autorizzazione
prevista dall'articolo 488, secondo comma."
"Art. 543.Forma del pignoramento.
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o
di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si
esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a
norma degliarticoli 137e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cuiall'articolo 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede,
del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle
somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cuiall'articolo 547al creditore procedente
entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di
posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo
che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione,
la stessa dovra' essere resa dal terzo comparendo in
un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o,
sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previstonell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la
nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a
ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono
depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna
al creditore.
Quando procede a normadell'articolo 492-bis,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso
il termine di cuiall'articolo 501, il creditore pignorante
e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita
delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa
l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e
provvede a norma degliarticoli 552 o 553. Il decreto con
cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e'
notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma"
"Art. 547. Dichiarazione del terzo.
Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al
creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta
elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale o del difensore munito di procura
speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme
e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve
eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente
eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il
sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice."
"Art. 548. Mancata dichiarazione del terzo.
(Abrogato).
Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver
ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa
un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo
almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi
non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di
fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso
del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati
dal creditore, si considera non contestato ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma
degli articoli 552 o 553.
Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di
cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di
assegnazione di crediti adottata a norma del presente
articolo, se prova di non averne avuto tempestiva
conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso
fortuito o forza maggiore."
"Art. 569. Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita.
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il
giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo
567, nomina l'esperto convocandolo davanti a se' per
prestare il giuramento e fissa l'udienza per la
comparizione delle parti e dei creditori di cui
all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del
provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono
decorrere piu' di centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge
l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a
novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del
termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per
la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il
giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando
ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa
aver luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al
valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.
Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non
sono comparsi."
"Art. 572. Deliberazione sull'offerta.
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti
e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un
quinto, la stessa e' senz'altro accolta.
Se l'offerta e' inferiore a tale valore il giudice non
puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la
vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un
prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene
determinato a norma dell'articolo 568. In tali casi lo
stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini
fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo
569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e
577.".
Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, come modificati dalla presente legge:
"Art. 13 (L) (Importi)
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti
importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'
respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con
l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del
codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad
euro 43 e non si applica l'articolo 30.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice
di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell' articolo 136 del codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000."
"Art. 14 (L) (Obbligo di pagamento)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio,
che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei
processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza
per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre
parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato, determinato in base al
valore della domanda proposta.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della
lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle
stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
in caso di controversie relative all'irrogazione di
sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito
dalla somma di queste.".
Si riporta il testo degli articoli 107 e 122 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 107.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio
postale per la notificazione degli atti in materia civile
ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede
l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione
sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta
deve essere fatta per iscritto in calce o a margine
dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non
puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne
menzione nell'atto indicandone il motivo.
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a
mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali,
la notificazione degli atti relativi ad affari di
competenza delle autorita' giudiziarie della sede alla
quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis
del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.
La notificazione a mezzo del servizio postale e'
eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre
1923, n. 2393 , e dal regolamento di esecuzione del Codice
postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689. "
"Art. 122. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono
autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del
presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e
commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati
dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi
e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della
vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per
cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di
spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Quando si procede alle operazioni di pignoramento
presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di
procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali
giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso,
che rientra tra le spese di esecuzione ed e' dimezzato nel
caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro
quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice
dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di
assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili
pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2
per cento sul ricavato della vendita o sul valore di
assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00
fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento
sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato
della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei
crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del
codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una
percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o
sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una
percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi
dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il
compenso e' determinato secondo le percentuali di cui alla
lettera a) ridotte della meta', sul valore dei beni o dei
crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma
versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del
processo esecutivo il compenso e' posto a carico del
creditore procedente ed e' liquidato dal giudice
dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma
precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario
calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non
puo' essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del
valore del credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi
secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite
dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura
del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che
ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua
quota del quaranta per cento e' distribuita dall'ufficiale
giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti
gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio
esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha
eseguito il pignoramento e' diverso da colui che ha
interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis
del codice di procedura civile e dal decreto di cui
all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo
periodo del presente comma e' attribuito nella misura del
cinquanta per cento ciascuno.".
Si riporta il testo dei commi sesto e nono
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti):
"Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria
(Omissis).
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
(Omissis).
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili dall'autorita'
giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del
passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di
procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi
alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l'autorita' giudiziaria si avvale per
l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le
disposizioni relative alla ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare.
( Omissis).".