(( Art. 19-bis
(Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere)
1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle
Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro
beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14
gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali,
in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto
consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione
internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria presso
cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto
contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle
funzioni dei soggetti di cui al presente comma.
2. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 1 non possono
eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli per cui le somme
sono vincolate.
3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria
l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al comma 1, ivi
comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di cui al
comma 1 mantengono la piena disponibilita' delle stesse. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo del primo comma, lettera a),
dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite
sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro
beni:
"Art. 21. Categorie specifiche di beni
1. I beni statali delle seguenti categorie non sono
considerati beni specificamente utilizzati o destinati a
essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di
servizio pubblico non commerciali ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 19, lettera c):
a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o
destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni
della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti
consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni
presso le organizzazioni internazionali o delle sue
delegazioni negli organi delle organizzazioni
internazionali o alle conferenze internazionali;
b)- c) -d)- e).
2. (Omissis).".
La legge 14 gennaio 2013, n. 5 reca: "Adesione della
Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite
sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro
beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di
adeguamento all'ordinamento interno".