(( Art. 19-bis 
 
  (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere) 
 
  1. Non sono soggette ad esecuzione  forzata,  a  pena  di  nullita'
rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei  soggetti  di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera  a),  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei  loro
beni, fatta a New York il 2 dicembre  2004,  di  cui  alla  legge  14
gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari  o  postali,
in relazione  ai  quali  il  capo  della  rappresentanza,  del  posto
consolare o il direttore,  comunque  denominato,  dell'organizzazione
internazionale in Italia,  con  atto  preventivamente  comunicato  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria  presso
cui le medesime somme sono depositate, ha  dichiarato  che  il  conto
contiene  esclusivamente  somme  destinate   all'espletamento   delle
funzioni dei soggetti di cui al presente comma. 
  2. Effettuate le comunicazioni  di  cui  al  comma  1  non  possono
eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli  per  cui  le  somme
sono vincolate. 
  3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa  depositaria
l'obbligo di accantonamento delle  somme  di  cui  al  comma  1,  ivi
comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di  cui  al
comma 1 mantengono la piena disponibilita' delle stesse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  del  primo  comma,  lettera  a),
          dell'articolo 21  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite
          sulle immunita' giurisdizionali  degli  Stati  e  dei  loro
          beni: 
                "Art. 21. Categorie specifiche di beni 
              1. I beni statali delle  seguenti  categorie  non  sono
          considerati beni specificamente utilizzati  o  destinati  a
          essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da  scopi  di
          servizio  pubblico   non   commerciali   ai   sensi   delle
          disposizioni dell'articolo 19, lettera c): 
              a) i beni,  compresi  i  conti  bancari,  utilizzati  o
          destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni
          della missione diplomatica dello Stato  o  dei  suoi  posti
          consolari, delle sue missioni speciali, delle sue  missioni
          presso  le  organizzazioni  internazionali  o   delle   sue
          delegazioni    negli    organi     delle     organizzazioni
          internazionali o alle conferenze internazionali; 
              b)- c) -d)- e). 
              2. (Omissis).". 
              La legge 14 gennaio 2013, n. 5  reca:  "Adesione  della
          Repubblica italiana alla Convenzione  delle  Nazioni  Unite
          sulle immunita' giurisdizionali  degli  Stati  e  dei  loro
          beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di
          adeguamento all'ordinamento interno".