Art. 20
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e
deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
(( dopo il comma 9-ter, )) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita
un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il
liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di
concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione
della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto
regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e
lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma,
del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si
applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di
distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo
591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una
relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
della gestione in conformita' a modelli standard stabiliti con
decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello
sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e'
trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.»;
b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente:
«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono
redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che
precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.».
3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali
di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero
dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche
nazionali.
4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero
competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata
pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche
tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies (( del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 221 del 2012 )).
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo degli articoli 40 e 75 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30
luglio 1998, n. 274), come modificati dalla presente legge:
"Art. 40. Poteri del commissario straordinario.
1. Il commissario straordinario ha la gestione
dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore
insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi
alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto
dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare.
Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli
e' pubblico ufficiale.
1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei
mesi una relazione sulla situazione patrimoniale
dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita'
a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La
relazione di cui al periodo precedente e' trasmessa al
predetto Ministero con modalita' telematiche."
"Art. 75. Bilancio finale della procedura e rendiconto
del commissario straordinario.
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario
straordinario sottopone al Ministero dell'industria il
bilancio finale della procedura con il conto della
gestione, accompagnati da una relazione del comitato di
sorveglianza. Il bilancio finale della procedura e il conto
della gestione sono redatti in conformita' a modelli
standard stabiliti con decreto, avente natura non
regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede,
al quale sono sottoposti con modalita' telematiche. Il
Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria
del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e
liquida il compenso al commissario.
2. Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del
cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e
affisso entro tre giorni. Il commissario straordinario
trasmette una copia del bilancio finale della procedura e
del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta
elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma
dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito
in cancelleria.
3. Gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti
giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla
comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di
diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta
elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2
e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si
osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma,
secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.
4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che
siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della
gestione si intendono approvati.".