Art. 20 
 
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e
  deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
(( dopo il comma 9-ter, )) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «9-quater. Unitamente all'istanza di cui  all'articolo  119,  primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore  deposita
un rapporto riepilogativo finale  redatto  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio  decreto.
Conclusa l'esecuzione del  concordato  preventivo  con  cessione  dei
beni, si procede a  norma  del  periodo  precedente,  sostituendo  il
liquidatore al curatore. 
  9-quinquies.  Il  commissario   giudiziale   della   procedura   di
concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267 ogni sei  mesi  successivi  alla  presentazione
della relazione di cui all'articolo 172, primo  comma,  del  predetto
regio  decreto  redige  un  rapporto  riepilogativo  secondo   quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e
lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,  secondo  comma,
del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del  concordato  si
applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore. 
  9-sexies. Entro dieci  giorni  dall'approvazione  del  progetto  di
distribuzione,  il  professionista  delegato  a  norma  dell'articolo
591-bis  del  codice  di  procedura  civile  deposita   un   rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte. 
  9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale  previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita'   telematiche   nel   rispetto   della   normativa    anche
regolamentare concernente la sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la
ricezione  dei  documenti   informatici,   nonche'   delle   apposite
specifiche  tecniche  del  responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Il commissario straordinario,  redige  ogni  sei  mesi  una
relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
della gestione  in  conformita'  a  modelli  standard  stabiliti  con
decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del  Ministero   dello
sviluppo economico. La relazione di  cui  al  periodo  precedente  e'
trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.»; 
    b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: 
  «Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione  sono
redatti in conformita' a  modelli  standard  stabiliti  con  decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo  che
precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.». 
  3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e  finali
di cui agli articoli 40 e 75, comma  1,  del  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero
dello sviluppo  economico,  nell'ambito  di  rilevazioni  statistiche
nazionali. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero
competente provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure  concorsuali  ed  ai  procedimenti  di  esecuzione  forzata
pendenti, a decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente  le  specifiche
tecniche  di  cui  all'articolo  16-bis,  comma  9-septies   ((   del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 221 del 2012 )). 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano,  anche  alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere  dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 40 e 75 del  decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1  della  L.  30
          luglio 1998, n. 274), come modificati dalla presente legge: 
                "Art. 40. Poteri del commissario straordinario. 
              1.  Il  commissario  straordinario   ha   la   gestione
          dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore
          insolvente e dei soci illimitatamente responsabili  ammessi
          alla procedura, fermo, per questi ultimi,  quanto  previsto
          dall'articolo 148, secondo comma, della legge fallimentare.
          Per quanto attiene all'esercizio delle sue  funzioni,  egli
          e' pubblico ufficiale. 
              1-bis. Il commissario straordinario,  redige  ogni  sei
          mesi   una   relazione   sulla   situazione    patrimoniale
          dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformita'
          a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non
          regolamentare, del Ministero dello sviluppo  economico.  La
          relazione di cui al  periodo  precedente  e'  trasmessa  al
          predetto Ministero con modalita' telematiche." 
              "Art. 75. Bilancio finale della procedura e  rendiconto
          del commissario straordinario. 
              1. Prima della chiusura della procedura, il commissario
          straordinario  sottopone  al  Ministero  dell'industria  il
          bilancio  finale  della  procedura  con  il   conto   della
          gestione, accompagnati da una  relazione  del  comitato  di
          sorveglianza. Il bilancio finale della procedura e il conto
          della  gestione  sono  redatti  in  conformita'  a  modelli
          standard  stabiliti  con   decreto,   avente   natura   non
          regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede,
          al quale sono  sottoposti  con  modalita'  telematiche.  Il
          Ministero ne autorizza il deposito  presso  la  cancelleria
          del tribunale che ha dichiarato lo stato  di  insolvenza  e
          liquida il compenso al commissario. 
              2. Un avviso dell'avvenuto  deposito  e',  a  cura  del
          cancelliere,  comunicato  all'imprenditore   insolvente   e
          affisso entro  tre  giorni.  Il  commissario  straordinario
          trasmette una copia del bilancio finale della  procedura  e
          del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo  posta
          elettronica  certificata  all'indirizzo  indicato  a  norma
          dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal  deposito
          in cancelleria. 
              3.   Gli   interessati   possono   proporre   le   loro
          contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti
          giorni.  Il  termine  decorre,  per  l'imprenditore,  dalla
          comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari  di
          diritti  sui  beni,  dalla  comunicazione  a  mezzo   posta
          elettronica certificata a norma dell'articolo 22,  comma  2
          e, per ogni altro interessato,  dalla  sua  affissione.  Si
          osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma,
          secondo e terzo periodo, della legge fallimentare. 
              4. Decorso il termine indicato nel comma  3  senza  che
          siano proposte osservazioni, il bilancio e il  conto  della
          gestione si intendono approvati.".