Art. 19 
 
 
        Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione 
                       dei canoni di locazione 
 
  1. La registrazione dell'atto con  il  quale  le  parti  dispongono
esclusivamente la riduzione del canone di un contratto  di  locazione
ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo. 
  (( 1-bis. Nella  definizione  degli  accordi  di  cui  al  presente
articolo, anche nell'ambito di iniziative  intraprese  da  agenzie  o
istituti per le locazioni,  comunque  denominati,  le  parti  possono
avvalersi  dell'assistenza  delle  organizzazioni  della   proprieta'
edilizia e dei conduttori, sia  in  relazione  ai  contratti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia  in
relazione ai contratti di cui al medesimo articolo 2, commi  3  e  5,
della  legge  n.  431  del  1998,  e  successive  modificazioni.   Il
conduttore,  con  propria  comunicazione,  puo'  avanzare   richiesta
motivata di riduzione del canone contrattuale. Ove la  trattativa  si
concluda con la determinazione di un canone ridotto e'  facolta'  dei
comuni  riconoscere  un'aliquota  ridotta   dell'imposta   municipale
propria. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
          del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo): 
              "Art.  2.  (Modalita'  di  stipula  e  di  rinnovo  dei
          contratti di locazione). 
              1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di
          durata non inferiore a quattro  anni,  decorsi  i  quali  i
          contratti sono rinnovati per un periodo  di  quattro  anni,
          fatti salvi i casi  in  cui  il  locatore  intenda  adibire
          l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le  opere  di
          cui  all'articolo  3,  ovvero   vendere   l'immobile   alle
          condizioni e con le modalita' di cui al  medesimo  articolo
          3. Alla seconda  scadenza  del  contratto,  ciascuna  delle
          parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo  a
          nuove  condizioni  o  per  la  rinuncia  al   rinnovo   del
          contratto, comunicando la propria  intenzione  con  lettera
          raccomandata da inviare all'altra  parte  almeno  sei  mesi
          prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere
          a mezzo lettera raccomandata entro  sessanta  giorni  dalla
          data di ricezione della  raccomandata  di  cui  al  secondo
          periodo. In mancanza di risposta o di accordo il  contratto
          si  intendera'  scaduto  alla  data  di  cessazione   della
          locazione.  In  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al
          secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente  alle
          medesime condizioni. 
              (omissis)".