Art. 21 
 
 
           Misure per l'incentivazione degli investimenti 
                     in abitazioni in locazione 
 
  (( 1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2017, di unita' immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova
costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto  od  oggetto  di  interventi   di
ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
e'  riconosciuta  all'acquirente,  persona   fisica   non   esercente
attivita' commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari  al
20  per  cento  del  prezzo  di  acquisto  dell'immobile   risultante
dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo  di  spesa
di 300.000 euro, nonche' degli interessi passivi dipendenti da  mutui
contratti per l'acquisto delle unita' immobiliari medesime. )) 
  2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima  misura  e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente  attivita'  commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la
costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione  residenziale  su
aree  edificabili  gia'  possedute  dal  contribuente  stesso   prima
dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia'  riconosciuti  diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. 
  3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l'acquisto o  realizzazione  di  ulteriori
unita' immobiliari da destinare alla locazione. 
  4. La deduzione, spetta a condizione che: 
  (( a) l'unita' immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi
dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione
per  almeno  otto  anni  e  purche'  tale  periodo  abbia   carattere
continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se,
per motivi non imputabili al locatore, il contratto di  locazione  si
risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne  viene  stipulato
un altro entro un anno dalla  data  della  suddetta  risoluzione  del
precedente contratto; )) 
  b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  A/1,
A/8 e A/9; 
  c)  l'unita'  immobiliare  non  sia  ubicata  nelle  zone  omogenee
classificate E, ai sensi del  ((  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici )) 2 aprile 1968, n. 1444; 
  d)   l'unita'   immobiliare   consegua   prestazioni    energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi  dell'allegato  4  delle  Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica  degli  edifici  di
cui al G (( decreto del Ministro dello sviluppo economico  26  giugno
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio  2009,
)) ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente; 
  (( e) il canone di locazione non sia superiore  a  quello  indicato
nella convenzione di cui all' articolo 18 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
non sia superiore al minore importo tra il canone definito  ai  sensi
dell' articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431,  e
quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge  24
dicembre 2003, n. 350; )) 
  f) non sussistano rapporti di parentela entro il  primo  grado  tra
locatore e locatario. 
  (( 4-bis. Le persone fisiche non  esercenti  attivita'  commerciale
possono  cedere  in  usufrutto,  anche  contestualmente  all'atto  di
acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione
di otto anni, le unita' immobiliari acquistate  con  le  agevolazioni
fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici  o
privati operanti da  almeno  dieci  anni  nel  settore  dell'alloggio
sociale, come definito dal decreto del Ministro delle  infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24
giugno 2008,  a  condizione  che  venga  mantenuto  il  vincolo  alla
locazione alle medesime condizioni stabilite dal comma 4, lettera e),
e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non sia
superiore all'importo  dei  canoni  di  locazione  calcolati  con  le
modalita' stabilite dal medesimo comma 4, lettera e). )) 
  5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d'imposta nel  quale  avviene  la  stipula  del
contratto di locazione e non e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni
fiscali previste da altre  disposizioni  di  legge  per  le  medesime
spese. 
  6. Le ulteriori modalita'  attuative  del  presente  articolo  sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  10,1  milioni
di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per  l'anno  2016,  a
31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a  47,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a  43,0  milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro  per  l'anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di  euro
per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,
rispettivamente: 
  a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017,  a  27,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e  a
13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno  2025
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica; 
  b) quanto a 30 milioni di euro (( per l'anno )) 2017 e quanto a  20
milioni per l'anno 2018, mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380: 
              "Art. 3. (Definizioni degli interventi edilizi) 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              (OMISSIS). 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con
          essi   compatibili.   Tali   interventi   comprendono    il
          consolidamento, il ripristino e il rinnovo  degli  elementi
          costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi
          accessori  e  degli  impianti  richiesti   dalle   esigenze
          dell'uso,   l'eliminazione    degli    elementi    estranei
          all'organismo edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
              (OMISSIS)". 
              Il decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile
          1968, n. 1444 e' pubblicato in G.U. 16 aprile 1968, n. 97. 
              L'allegato  4  delle  Linee  Guida  nazionali  per   la
          classificazione energetica degli edifici di cui al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico  26  giugno  2009  e'
          pubblicato nella G.U. 10 luglio 2009, n. 158. 
              Si riporta il testo dell'art. 18 del testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,
          n. 380: 
              "Art. 18. (Convenzione-tipo) 
              1. Ai fini  del  rilascio  del  permesso  di  costruire
          relativo agli  interventi  di  edilizia  abitativa  di  cui
          all'articolo  17,  comma  1,   la   regione   approva   una
          convenzione-tipo, con la quale  sono  stabiliti  i  criteri
          nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari  per
          classi  di  comuni,  ai  quali   debbono   uniformarsi   le
          convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in  ordine
          essenzialmente a: 
              a) l'indicazione delle  caratteristiche  tipologiche  e
          costruttive degli alloggi; 
              b) la  determinazione  dei  prezzi  di  cessione  degli
          alloggi, sulla  base  del  costo  delle  aree,  cosi'  come
          definito dal comma successivo, della  costruzione  e  delle
          opere di  urbanizzazione,  nonche'  delle  spese  generali,
          comprese quelle per  la  progettazione  e  degli  oneri  di
          preammortamento e di finanziamento; 
              c)  la  determinazione  dei  canoni  di  locazione   in
          percentuale del valore desunto dai prezzi  fissati  per  la
          cessione degli alloggi; 
              d)  la  durata  di  validita'  della  convenzione   non
          superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 
              2. La regione stabilisce criteri  e  parametri  per  la
          determinazione del costo delle aree, in misura tale che  la
          sua incidenza non superi il  20  per  cento  del  costo  di
          costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16. 
              3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il  costo
          delle aree, ai fini della convenzione, sia  determinato  in
          misura  pari   al   valore   definito   in   occasione   di
          trasferimenti  di  proprieta'  avvenuti   nel   quinquennio
          anteriore alla data della convenzione. 
              4. I prezzi  di  cessione  ed  i  canoni  di  locazione
          determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
          suscettibili di periodiche variazioni,  con  frequenza  non
          inferiore al biennio, in relazione  agli  indici  ufficiali
          ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la  stipula
          delle convenzioni medesime. 
              5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei  prezzi
          di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
          eccedente.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9  dicembre
          1998, n. 431: 
              "Art. 2. (Disciplina delle  locazioni  e  del  rilascio
          degli immobili adibiti ad uso abitativo) 
              1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di
          durata non inferiore a quattro  anni,  decorsi  i  quali  i
          contratti sono rinnovati per un periodo  di  quattro  anni,
          fatti salvi i casi  in  cui  il  locatore  intenda  adibire
          l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le  opere  di
          cui  all'articolo  3,  ovvero   vendere   l'immobile   alle
          condizioni e con le modalita' di cui al  medesimo  articolo
          3. Alla seconda  scadenza  del  contratto,  ciascuna  delle
          parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo  a
          nuove  condizioni  o  per  la  rinuncia  al   rinnovo   del
          contratto, comunicando la propria  intenzione  con  lettera
          raccomandata da inviare all'altra  parte  almeno  sei  mesi
          prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere
          a mezzo lettera raccomandata entro  sessanta  giorni  dalla
          data di ricezione della  raccomandata  di  cui  al  secondo
          periodo. In mancanza di risposta o di accordo il  contratto
          si  intendera'  scaduto  alla  data  di  cessazione   della
          locazione.  In  mancanza  della  comunicazione  di  cui  al
          secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente  alle
          medesime condizioni. 
              2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai  sensi  del
          comma 1, i  contraenti  possono  avvalersi  dell'assistenza
          delle  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e   dei
          conduttori. 
              3. In alternativa a quanto previsto  dal  comma  1,  le
          parti possono stipulare contratti di  locazione,  definendo
          il valore del canone, la durata  del  contratto,  anche  in
          relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma  1,  nel
          rispetto comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5  del
          presente articolo, ed altre condizioni  contrattuali  sulla
          base di quanto stabilito in appositi  accordi  definiti  in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e   le   organizzazioni   dei    conduttori    maggiormente
          rappresentative. Al fine di promuovere i predetti  accordi,
          i comuni, anche in forma associata, provvedono a  convocare
          le predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni  dalla
          emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I
          medesimi   accordi   sono   depositati,   a   cura    delle
          organizzazioni firmatarie,  presso  ogni  comune  dell'area
          territoriale interessata. 
              4. Per favorire la realizzazione degli accordi  di  cui
          al comma 3,  i  comuni  possono  deliberare,  nel  rispetto
          dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
          sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari  che
          concedono in locazione a titolo  di  abitazione  principale
          immobili alle condizioni definite dagli accordi  stessi.  I
          comuni che  adottano  tali  delibere  possono  derogare  al
          limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
          aliquote, dalla normativa vigente  al  momento  in  cui  le
          delibere stesse sono assunte. I comuni di cui  all'articolo
          1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.  551,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e
          successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
          primo periodo possono derogare al limite massimo  stabilito
          dalla normativa vigente in misura non superiore  al  2  per
          mille, limitatamente agli immobili non locati per  i  quali
          non  risultino  essere  stati   registrati   contratti   di
          locazione da almeno due anni. 
              5. I contratti di  locazione  stipulati  ai  sensi  del
          comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,  ad
          eccezione di quelli  di  cui  all'articolo  5.  Alla  prima
          scadenza del contratto, ove le  parti  non  concordino  sul
          rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di  diritto
          per due anni fatta salva la facolta' di disdetta  da  parte
          del locatore che intenda  adibire  l'immobile  agli  usi  o
          effettuare sullo stesso le opere  di  cui  all'articolo  3,
          ovvero  vendere  l'immobile  alle  condizioni  e   con   le
          modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza  del
          periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto
          di attivare la procedura per il rinnovo a nuove  condizioni
          o per la rinuncia al rinnovo del contratto  comunicando  la
          propria intenzione  con  lettera  raccomandata  da  inviare
          all'altra parte almeno sei mesi prima  della  scadenza.  In
          mancanza della  comunicazione  il  contratto  e'  rinnovato
          tacitamente alle medesime condizioni. 
              6. I contratti di locazione stipulati prima della  data
          di entrata in vigore della presente legge che si  rinnovino
          tacitamente sono disciplinati  dal  comma  1  del  presente
          articolo.". 
              La legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante  Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2004) e' pubblicata nella G.U.  27
          dicembre 2003, n. 299. 
              Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile
          2008 e' pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008, n.146 
              Si riporta il testo dell'art. 10 del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi strutturali di politica economica: 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi) 
              (OMISSIS). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1". 
              Si riporta il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  28
          dicembre 1998, n. 451, recante Disposizioni urgenti per gli
          addetti  ai  settori  del  trasporto  pubblico   locale   e
          dell'autotrasporto, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni: 
              "Art. 2. (Oneri indiretti in materia di autotrasporto) 
              (OMISSIS). 
              3. Per l'anno 1998 e' assegnato  al  comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
              (OMISSIS)".