Art. 22 
 
 
                          (( Conto termico 
 
  1. Al fine di agevolare l'accesso di imprese, famiglie  e  soggetti
pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da  fonti
rinnovabili   e   per   interventi    di    efficienza    energetica,
l'aggiornamento  del  sistema  di  incentivi  di  cui  al  comma  154
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' definito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro  il  31  dicembre  2014,  secondo  criteri  di  semplificazione
procedurale,   con   possibilita'   di   utilizzo   di    modulistica
predeterminata e accessibilita' per  via  telematica,  e  perseguendo
obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica e consentendo
a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti l'accesso
anche alle categorie di incentivi della pubblica amministrazione,  in
grado di favorire il massimo accesso alle risorse  gia'  definite  ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo  economico
effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare,  il  monitoraggio  dell'applicazione  del
sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1  e,  se  del  caso,
adotta entro i successivi sessanta giorni un decreto  correttivo,  in
grado di dare la  massima  efficacia  al  sistema,  riferendone  alle
competenti Commissioni parlamentari. 
  2-bis. Le  amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2-ter. All'articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, le  parole:  «secondo  quanto  previsto  dalla
norma UNI EN 834» sono sostituite  dalle  seguenti:  «secondo  quanto
previsto dalle norme tecniche vigenti». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 154 dell'articolo 1 della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014). Pubblicata nella Gazz. Uff.  27
          dicembre 2013, n. 302, S.O. 
              154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo  4,
          comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          5 luglio 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, e'  prorogato
          di un anno dalla data di entrata in vigore  della  presente
          legge per gli  impianti,  gia'  iscritti  in  base  a  tale
          provvedimento  nei  relativi  registri  aperti  presso   il
          Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare  in
          zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state  per
          qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi  calamitosi
          con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga e'
          concessa anche nel  caso  in  cui  a  ricadere  nelle  zone
          colpite  dalle  calamita'  sono  le  opere  connesse   agli
          impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato
          il sistema di incentivi di cui all'articolo  28,  comma  2,
          lettera g), del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
          secondo   criteri   di   diversificazione   e   innovazione
          tecnologica  e   di   coerenza   con   gli   obiettivi   di
          riqualificazione energetica degli  edifici  della  pubblica
          amministrazione previsti  dalla  direttiva  2012/27/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28  recante  attuazione  della
          direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 
              Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
              "Art. 28.  Contributi  per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni 
              1. Gli interventi di produzione di energia  termica  da
          fonti   rinnovabili   e   di   incremento   dell'efficienza
          energetica  di  piccole  dimensioni,  realizzati  in   data
          successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base
          dei seguenti criteri generali: 
              a) l'incentivo ha  lo  scopo  di  assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed  e'
          commisurato alla produzione di  energia  termica  da  fonti
          rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici  generati  dagli
          interventi; 
              b) il periodo di diritto all'incentivo non puo'  essere
          superiore a dieci anni e decorre dalla data di  conclusione
          dell'intervento; 
              c) l'incentivo resta costante per tutto il  periodo  di
          diritto  e  puo'   tener   conto   del   valore   economico
          dell'energia prodotta o risparmiata; 
              d) l'incentivo  puo'  essere  assegnato  esclusivamente
          agli  interventi  che  non  accedono  ad  altri   incentivi
          statali, fatti salvi  i  fondi  di  garanzia,  i  fondi  di
          rotazione e i contributi in conto interesse; 
              e) gli incentivi sono assegnati  tramite  contratti  di
          diritto privato fra  il  GSE  e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 2. 
              2. Con decreti del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
              a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri  di
          cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,  tenendo
          conto dell'effetto scala; 
              b) i requisiti tecnici  minimi  dei  componenti,  degli
          impianti e degli interventi; 
              c)   i   contingenti   incentivabili    per    ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
              d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico  del
          soggetto beneficiario; 
              e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad erogare
          gli incentivi; 
              f) le condizioni di cumulabilita' con  altri  incentivi
          pubblici, fermo restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,
          lettera d); 
              g) le modalita' di aggiornamento degli  incentivi,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              i. la revisione e'  effettuata,  per  la  prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
              ii.  i  nuovi  valori  si  applicano  agli   interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. (23) 
              3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui  al  presente  articolo
          trovano copertura a valere  sul  gettito  delle  componenti
          delle tariffe del gas naturale. 
              5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo  6   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  sono  abrogati  a
          decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          attuativo del comma 2, lettera f), del  presente  articolo.
          Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
          di incentivazione di cui al comma  3  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
          anche  con  fondi  di  garanzia,  fondi  di   rotazione   e
          contributi in conto interesse. 
              6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
          n. 115, e' abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, comma  5,  lettera
          c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102  recante
          Attuazione  della  direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 
              Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165. : 
              "Art.  9.  Misurazione  e  fatturazione   dei   consumi
          energetici 
              1. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6-quater
          dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n.  9,  e  da  altri  provvedimenti  normativi  e  di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il  sistema  idrico,  previa
          definizione di criteri concernenti la fattibilita'  tecnica
          ed economica, anche in  relazione  ai  risparmi  energetici
          potenziali, individua le modalita' con  cui  gli  esercenti
          l'attivita' di misura: 
              a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica  e
          gas  naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento   ed
          acqua calda per uso  domestico  contatori  individuali  che
          riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono
          informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia; 
              b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica  e
          gas  naturale,  teleriscaldamento,  teleraffreddamento   ed
          acqua calda per uso domestico contatori individuali di  cui
          alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti  anche
          in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a  seguito
          di importanti ristrutturazioni, come previsto  dal  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   e   successive
          modificazioni. 
              2. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico adotta i provvedimenti di cui  alle  lettere
          a) e b) del comma  1,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto per quanto  riguarda
          il  settore  elettrico  e  del   gas   naturale   e   entro
          ventiquattro mesi dalla medesima data per  quanto  riguarda
          il settore del teleriscaldamento,  teleraffrescamento  e  i
          consumi di acqua calda per uso domestico. 
              3.  Fatto  salvo  quanto  gia'  previsto  dal   decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un
          progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi  di
          misurazione  intelligenti  e  dei  contatori  intelligenti,
          introdotti  conformemente  alle  direttive   2009/72/CE   e
          2009/73/CE, al fine di renderli sempre piu'  aderenti  alle
          esigenze del  cliente  finale,  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas ed il sistema  idrico,  con  uno  o  piu'
          provvedimenti da adottare  entro  ventiquattro  mesi  dalla
          data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  tenuto
          conto dello  standard  internazionale  IEC  62056  e  della
          raccomandazione  della  Commissione  europea   2012/148/UE,
          predispone  le  specifiche  abilitanti   dei   sistemi   di
          misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in
          qualita' di esercenti l'attivita' di misura sono tenuti  ad
          uniformarsi, affinche': 
              a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano  ai
          clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo
          e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i
          consumatori  finali  siano  pienamente  considerati   nella
          definizione delle  funzionalita'  minime  dei  contatori  e
          degli obblighi imposti agli operatori di mercato; 
              b)  sia  garantita  la  sicurezza  dei  contatori,   la
          sicurezza nella comunicazione dei dati  e  la  riservatezza
          dei  dati  misurati  al  momento   della   loro   raccolta,
          conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformita'
          alla normativa vigente in materia di protezione  dei  dati.
          Ferme   restando   le   responsabilita'   degli   esercenti
          dell'attivita' di misura previste dalla normativa  vigente,
          l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
          idrico  assicura  il  trattamento  dei  dati   storici   di
          proprieta' del cliente finale attraverso apposite strutture
          indipendenti  rispetto  agli  operatori  di   mercato,   ai
          distributori  e  ad  ogni  altro  soggetto,  anche  cliente
          finale, con interessi specifici nel settore energetico o in
          potenziale  conflitto  di  interessi,  anche  attraverso  i
          propri  azionisti,  secondo   criteri   di   efficienza   e
          semplificazione; 
              c) nel caso dell'energia elettrica e su  richiesta  del
          cliente finale, i contatori siano in grado di tenere  conto
          anche   dell'energia   elettrica   immessa    nella    rete
          direttamente dal cliente finale; 
              d) nel caso in cui il cliente  finale  lo  richieda,  i
          dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di
          energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su  sua
          richiesta formale, a  disposizione  di  un  soggetto  terzo
          univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato
          facilmente comprensibile che possa  essere  utilizzato  per
          confrontare offerte comparabili; 
              e) siano  adeguatamente  considerate  le  funzionalita'
          necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico provvede affinche' gli esercenti l'attivita'
          di  misura  dell'energia  elettrica  e  del  gas   naturale
          assicurino che,  sin  dal  momento  dell'installazione  dei
          contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate
          con riferimento alla lettura dei dati  ed  al  monitoraggio
          del consumo energetico. 
              5. Per favorire il contenimento dei consumi  energetici
          attraverso la contabilizzazione dei consumi  individuali  e
          la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di
          ciascun centro di consumo individuale: 
              a) qualora il riscaldamento,  il  raffreddamento  o  la
          fornitura di acqua calda per un edificio  siano  effettuati
          da una  rete  di  teleriscaldamento  o  da  un  sistema  di
          fornitura centralizzato  che  alimenta  una  pluralita'  di
          edifici,  e'  obbligatoria  entro  il  31   dicembre   2016
          l'installazione da parte delle  imprese  di  fornitura  del
          servizio  di  un  contatore  di  fornitura  di  calore   in
          corrispondenza dello scambiatore di calore  collegato  alla
          rete o del punto di fornitura; 
              b)  nei  condomini  e  negli   edifici   polifunzionali
          riforniti da una fonte di  riscaldamento  o  raffreddamento
          centralizzata o da una rete di teleriscaldamento  o  da  un
          sistema  di  fornitura  centralizzato  che   alimenta   una
          pluralita'  di  edifici,  e'  obbligatoria  l'installazione
          entro il  31  dicembre  2016  da  parte  delle  imprese  di
          fornitura  del  servizio  di  contatori   individuali   per
          misurare l'effettivo consumo di calore o di  raffreddamento
          o di acqua calda per  ciascuna  unita'  immobiliare,  nella
          misura in cui sia  tecnicamente  possibile,  efficiente  in
          termini di  costi  e  proporzionato  rispetto  ai  risparmi
          energetici potenziali. L'efficienza  in  termini  di  costi
          puo'  essere  valutata  con  riferimento  alla  metodologia
          indicata nella  norma  UNI  EN  15459.  Eventuali  casi  di
          impossibilita'  tecnica  alla  installazione  dei  suddetti
          sistemi di contabilizzazione  devono  essere  riportati  in
          apposita relazione tecnica del progettista  o  del  tecnico
          abilitato; 
              c) nei casi in cui l'uso di contatori  individuali  non
          sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in  termini
          di costi,  per  la  misura  del  riscaldamento  si  ricorre
          all'installazione  di   sistemi   di   termoregolazione   e
          contabilizzazione del calore individuali  per  misurare  il
          consumo di calore in  corrispondenza  a  ciascun  radiatore
          posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini  o
          degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle
          norme tecniche vigenti, con esclusione  di  quelli  situati
          negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione
          di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di
          costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma
          UNI EN 15459. In tali casi  sono  presi  in  considerazione
          metodi alternativi efficienti in termini di  costi  per  la
          misurazione del consumo di calore. Il cliente  finale  puo'
          affidare la gestione del  servizio  di  termoregolazione  e
          contabilizzazione del calore  ad  altro  operatore  diverso
          dall'impresa  di  fornitura,  secondo  modalita'  stabilite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico,  ferma  restando  la  necessita'  di  garantire  la
          continuita' nella misurazione del dato; 
              d)   quando   i   condomini   sono    alimentati    dal
          teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi  comuni
          di  riscaldamento  o  raffreddamento,   per   la   corretta
          suddivisione delle spese connesse al consumo di calore  per
          il riscaldamento degli appartamenti e  delle  aree  comuni,
          qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori,  e
          all'uso di acqua calda  per  il  fabbisogno  domestico,  se
          prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo  deve
          essere  suddiviso  in  relazione  agli  effettivi  prelievi
          volontari di energia termica utile e ai costi generali  per
          la  manutenzione  dell'impianto,  secondo  quanto  previsto
          dalla norma tecnica UNI 10200 e  successivi  aggiornamenti.
          E' fatta salva  la  possibilita',  per  la  prima  stagione
          termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui
          al presente comma, che la suddivisione si determini in base
          ai soli millesimi di proprieta'. 
              6.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data
          di entrata in vigore del  presente  decreto,  individua  le
          modalita'   con   cui,   se   tecnicamente   possibile   ed
          economicamente giustificato: 
              a) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
          provvedono,  affinche',  entro  il  31  dicembre  2014,  le
          informazioni sulle fatture emesse siano precise  e  fondate
          sul consumo  effettivo  di  energia,  secondo  le  seguenti
          modalita': 
              1) per consentire al  cliente  finale  di  regolare  il
          proprio consumo di energia, la fatturazione  deve  avvenire
          sulla  base  del  consumo  effettivo  almeno  con   cadenza
          annuale; 
              2) le informazioni  sulla  fatturazione  devono  essere
          rese disponibili almeno ogni bimestre; 
              3)  l'obbligo  di  cui  al  numero   2)   puo'   essere
          soddisfatto anche con un sistema di  autolettura  periodica
          da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi
          comunicano  i  dati  dei  propri  consumi  direttamente  al
          fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui  siano
          installati contatori non abilitati  alla  trasmissione  dei
          dati per via telematica; 
              4) fermo restando quanto  previsto  al  numero  1),  la
          fatturazione si basa  sul  consumo  stimato  o  un  importo
          forfettario unicamente qualora il cliente finale non  abbia
          comunicato  la  lettura  del  proprio  contatore   per   un
          determinato periodo di fatturazione; 
              5) l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  ed  il
          sistema idrico puo' esentare dai requisiti di cui ai numeri
          1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura. 
              b) le imprese di distribuzione ovvero  le  societa'  di
          vendita  di  energia  elettrica  e  di  gas   naturale   al
          dettaglio, nel caso  in  cui  siano  installati  contatori,
          conformemente  alle  direttive  2009/72/CE  e   2009/73/CE,
          provvedono  affinche'   i   clienti   finali   abbiano   la
          possibilita'  di  accedere   agevolmente   a   informazioni
          complementari sui consumi storici che  consentano  loro  di
          effettuare controlli autonomi dettagliati. Le  informazioni
          complementari sui consumi storici comprendono almeno: 
              1) dati  cumulativi  relativi  ad  almeno  i  tre  anni
          precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto
          di fornitura, se inferiore.  I  dati  devono  corrispondere
          agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni
          sulla fatturazione; 
              2)  dati  dettagliati  corrispondenti   al   tempo   di
          utilizzazione per ciascun giorno, mese e  anno.  Tali  dati
          sono resi disponibili al  cliente  finale  via  internet  o
          mediante l'interfaccia del contatore  per  un  periodo  che
          include almeno i  24  mesi  precedenti  o  per  il  periodo
          trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura,   se
          inferiore. 
              7.  Fatti  salvi  i  provvedimenti   normativi   e   di
          regolazione  gia'  adottati  in  materia,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o
          piu' provvedimenti da adottare entro  diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  individua
          le modalita' con cui le societa' di vendita di  energia  al
          dettaglio, indipendentemente  dal  fatto  che  i  contatori
          intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e  2009/73/CE
          siano installati o meno, provvedono affinche': 
              a)  nella  misura   in   cui   sono   disponibili,   le
          informazioni relative alla  fatturazione  energetica  e  ai
          consumi storici dei clienti finali siano rese  disponibili,
          su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore  di
          servizi energetici designato dal cliente finale stesso; 
              b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di  ricevere
          informazioni  sulla  fatturazione   e   bollette   in   via
          elettronica e sia fornita, su  richiesta,  una  spiegazione
          chiara e comprensibile sul modo in cui la loro  fattura  e'
          stata compilata, soprattutto qualora le fatture  non  siano
          basate sul consumo effettivo; 
              c) insieme  alla  fattura  siano  rese  disponibili  ai
          clienti  finali  le  seguenti   informazioni   minime   per
          presentare  un  resoconto  globale  dei  costi   energetici
          attuali: 
              1)  prezzi  correnti  effettivi  e  consumo  energetico
          effettivo; 
              2) confronti tra il  consumo  attuale  di  energia  del
          cliente finale e il consumo nello stesso periodo  dell'anno
          precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 
              3)  informazioni  sui  punti   di   contatto   per   le
          organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia  o
          organismi analoghi, compresi i  siti  internet  da  cui  si
          possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento
          dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi
          di utenza finale ovvero specifiche tecniche  obiettive  per
          le apparecchiature che utilizzano energia; 
              d) su richiesta  del  cliente  finale,  siano  fornite,
          nelle  fatture,  informazioni  aggiuntive,  distinte  dalla
          richieste  di  pagamento,  per  consentire  la  valutazione
          globale dei consumi energetici e vengano offerte  soluzioni
          flessibili per i pagamenti effettivi; 
              e) le informazioni e  le  stime  dei  costi  energetici
          siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
          e in un formato facilmente comprensibile  che  consenta  ai
          consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta
          le modalita' piu' opportune per  garantire  che  i  clienti
          finali accedano a confronti tra i propri consumi  e  quelli
          di un cliente finale medio o di  riferimento  della  stessa
          categoria d'utenza. 
              8. L'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
          sistema idrico assicura che non siano  applicati  specifici
          corrispettivi ai clienti  finali  per  la  ricezione  delle
          fatture,  delle  informazioni  sulla  fatturazione  e   per
          l'accesso  ai  dati  relativi  ai   loro   consumi.   Nello
          svolgimento dei compiti  ad  essa  assegnati  dal  presente
          articolo, al fine di evitare duplicazioni di attivita' e di
          costi, la stessa Autorita' si  avvale  ove  necessario  del
          Sistema Informativo Integrato  (SII)  di  cui  all'articolo
          1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,  convertito,
          con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della
          banca dati degli incentivi di cui all'articolo  15-bis  del
          decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con  modificazioni
          in legge 3 agosto 2013, n. 90.".