Art. 24 (( Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio 1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attivita' individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita' di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute. ))