Art. 25 
 
Misure urgenti di semplificazione amministrativa e  di  accelerazione
  delle procedure in materia di patrimonio culturale 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, e' aggiunto  il  seguente:
«8-bis. I termini di validita' di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale.»; 
  (( b) all'articolo 14-quater, comma 3, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa  dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri,  che»  sono
inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione.  Il
Consiglio dei ministri»; 
  2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, motivando un'eventuale decisione  in  contrasto  con  il  motivato
dissenso»; 
  b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo  le  parole:
«degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono aggiunte le  seguenti:
«, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»; 
  b-ter) all'articolo 21-quinquies,  comma  1,  le  parole  da:  «Per
sopravvenuti» fino a: «pubblico  originario»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  ovvero  nel
caso di mutamento  della  situazione  di  fatto  non  prevedibile  al
momento  dell'adozione  del  provvedimento  o,  salvo   che   per   i
provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di   vantaggi
economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»; 
  b-quater)  all'articolo  21-nonies,  comma  1,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  1) dopo le  parole:  «dell'articolo  21-octies»  sono  inserite  le
seguenti: «, esclusi i casi di cui al  medesimo  articolo  21-octies,
comma 2,»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimangono  ferme  le
responsabilita' connesse all'adozione e al mancato  annullamento  del
provvedimento illegittimo». )) 
  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.
83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.  106,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  il   medesimo
regolamento sono altresi' individuate: 
  a)  le  tipologie  di  interventi  per  i  quali   l'autorizzazione
paesaggistica non  e'  richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  149  del
medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio,  sia  nell'ambito
degli interventi di lieve entita' gia' compresi  nell'allegato  1  al
suddetto  regolamento  di  cui  all'articolo  146,  comma  9,  quarto
periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia  mediante
definizione  di  ulteriori  interventi  minori  privi  di   rilevanza
paesaggistica; 
  b) le tipologie di intervento di lieve entita' che  possano  essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  con  specifico
riguardo  alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
autonomie territoriali.». 
  3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  il  primo  e  il  secondo  periodo   sono
soppressi e il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.». 
  4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed  efficacia  alla
procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico  di  cui
all'articolo 96 del decreto legislativo (( 12 aprile 2006, n. 163 )),
le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il 31 dicembre 2014. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano i testi degli articoli 14-ter,  14-quater,
          19, 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990.  n.
          241, e successive modificazioni, recante  "Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              "Art. 14-ter. Lavori della conferenza di servizi 
              01. La prima riunione della conferenza  di  servizi  e'
          convocata  entro  quindici  giorni  ovvero,  in   caso   di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione. 
              1. La conferenza di servizi  assume  le  determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti e puo' svolgersi per via telematica. 
              2.  La  convocazione   della   prima   riunione   della
          conferenza di servizi deve pervenire  alle  amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque  giorni,  le   amministrazioni   convocate   possono
          richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni  successivi  alla  prima.  La
          nuova data della  riunione  puo'  essere  fissata  entro  i
          quindici giorni successivi nel caso la  richiesta  provenga
          da  un'autorita'  preposta  alla  tutela   del   patrimonio
          culturale. I responsabili  degli  sportelli  unici  per  le
          attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o  i
          Comuni, o  altre  autorita'  competenti  concordano  con  i
          Soprintendenti territorialmente competenti  il  calendario,
          almeno trimestrale,  delle  riunioni  delle  conferenze  di
          servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi
          comunque denominati di competenza del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali. 
              2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli  articoli
          14  e  14-bis  sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il
          progetto dedotto  in  conferenza,  alla  quale  gli  stessi
          partecipano senza diritto di voto. 
              2-ter.  Alla  conferenza  possono  partecipare,   senza
          diritto di voto, i concessionari e i  gestori  di  pubblici
          servizi, nel caso in cui il procedimento  amministrativo  o
          il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
          ovvero  abbia  effetto  diretto  o  indiretto  sulla   loro
          attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
          e con congruo anticipo,  comunicazione  della  convocazione
          della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza   possono
          partecipare   inoltre,   senza   diritto   di   voto,    le
          amministrazioni  preposte  alla  gestione  delle  eventuali
          misure pubbliche di agevolazione. 
              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi,  o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione dell'istanza  o  del  progetto  definitivo  ai
          sensi  dell'articolo  14-bis,  le  amministrazioni  che  vi
          partecipano determinano il  termine  per  l'adozione  della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal  comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente provvede ai  sensi  dei  commi  6-bis  e  9  del
          presente articolo. 
              3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
          autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
          in via definitiva, in sede di conferenza  di  servizi,  ove
          convocata,  in  ordine  a  tutti  i  provvedimenti  di  sua
          competenza ai sensi  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
              4. Fermo restando quanto disposto dal comma  4-bis  nei
          casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di  servizi
          si esprime dopo aver acquisito la valutazione  medesima  ed
          il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un  massimo
          di novanta giorni, fino  all'acquisizione  della  pronuncia
          sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA  non  interviene
          nel  termine   previsto   per   l'adozione   del   relativo
          provvedimento, l'amministrazione competente si  esprime  in
          sede di conferenza di servizi, la  quale  si  conclude  nei
          trenta giorni successivi al termine predetto.  Tuttavia,  a
          richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti  alla
          conferenza di servizi, il termine di trenta giorni  di  cui
          al precedente periodo e' prorogato di altri  trenta  giorni
          nel caso che si appalesi la necessita'  di  approfondimenti
          istruttori.  Per  assicurare   il   rispetto   dei   tempi,
          l'amministrazione competente al rilascio dei  provvedimenti
          in materia ambientale puo'  far  eseguire  anche  da  altri
          organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
          di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,  ovvero
          da    istituti    universitari    tutte    le     attivita'
          tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In  tal  caso  gli
          oneri economici diretti o indiretti sono posti a  esclusivo
          carico del soggetto committente  il  progetto,  secondo  le
          tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              4-bis. Nei  casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai sensi  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              5. Nei procedimenti relativamente  ai  quali  sia  gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,  nonche'  quelle
          di cui agli articoli  16,  comma  3,  e  17,  comma  2,  si
          applicano alle sole amministrazioni  preposte  alla  tutela
          della salute,  del  patrimonio  storico-artistico  e  della
          pubblica incolumita'. 
              6.  Ogni  amministrazione  convocata   partecipa   alla
          conferenza di servizi attraverso  un  unico  rappresentante
          legittimato, dall'organo competente, ad esprimere  in  modo
          vincolante la volonta'  dell'amministrazione  su  tutte  le
          decisioni di competenza della stessa. 
              6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso  scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi   3   e   4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'articolo 26,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
          esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS  e  AIA,  il
          cui rappresentante, all'esito dei lavori della  conferenza,
          non   abbia   espresso    definitivamente    la    volonta'
          dell'amministrazione rappresentata. 
              8. In sede di  conferenza  di  servizi  possono  essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai progettisti chiarimenti o ulteriore  documentazione.  Se
          questi ultimi non sono  forniti  in  detta  sede,  entro  i
          successivi  trenta  giorni,  si   procede   all'esame   del
          provvedimento. 
              9. abrogato 
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte a VIA e'  pubblicato,  a  cura  del  proponente,
          unitamente all'estratto della predetta VIA, nella  Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.  Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i   termini   per   eventuali    impugnazioni    in    sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 
              Art. 14-quater  Effetti  del  dissenso  espresso  nella
          conferenza di servizi 
              1. Il dissenso  di  uno  o  piu'  rappresentanti  delle
          amministrazioni ivi comprese quelle  preposte  alla  tutela
          ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26
          del  decreto   legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica   incolumita',   regolarmente    convocate    alla
          conferenza di servizi, a  pena  di  inammissibilita',  deve
          essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
          congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a  questioni
          connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
          medesima e deve  recare  le  specifiche  indicazioni  delle
          modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
              2. abrogato 
              3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione   e
          dell'articolo   120   della   Costituzione,   e'    rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, che  si  pronuncia  entro  sessanta
          giorni, previa intesa con la Regione  o  le  Regioni  e  le
          Province autonome interessate,  in  caso  di  dissenso  tra
          un'amministrazione statale  e  una  regionale  o  tra  piu'
          amministrazioni regionali,  ovvero  previa  intesa  con  la
          Regione e gli enti locali interessati, in caso di  dissenso
          tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale
          o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta  entro
          trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei  Ministri
          puo' essere comunque adottata. Se il motivato  dissenso  e'
          espresso da una regione o da una provincia autonoma in  una
          delle  materie  di  propria   competenza,   ai   fini   del
          raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla  data
          di rimessione della questione alla delibera  del  Consiglio
          dei Ministri, viene indetta una riunione  dalla  Presidenza
          del Consiglio dei  Ministri  con  la  partecipazione  della
          regione o della provincia autonoma,  degli  enti  locali  e
          delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
          rappresentante  legittimato,  dall'organo  competente,   ad
          esprimere    in     modo     vincolante     la     volonta'
          dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale
          riunione i partecipanti  debbono  formulare  le  specifiche
          indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
          condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
          Se l'intesa non  e'  raggiunta  nel  termine  di  ulteriori
          trenta  giorni,  e'  indetta  una  seconda  riunione  dalla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  con  le  medesime
          modalita'  della  prima,  per  concordare   interventi   di
          mediazione,  valutando  anche  le   soluzioni   progettuali
          alternative a  quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque
          raggiunta l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta
          giorni, le trattative,  con  le  medesime  modalita'  delle
          precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque  a
          individuare  i  punti  di  dissenso.  Se  all'esito   delle
          predette  trattative  l'intesa   non   e'   raggiunta,   la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata  con  la  partecipazione  dei  Presidenti
          delle regioni o delle province autonome interessate. 
              3-bis. sostituito dall'attuale comma 3 
              3-ter. sostituito dall'attuale comma 3 
              3-quater. sostituito dall'attuale comma 3 
              3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni   e   le
          prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 
              4. abrogato 
              5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a  VIA  e
          in  caso  di  provvedimento  negativo  trova   applicazione
          l'articolo 5, comma  2,  lettera  c-bis),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma  2,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
              Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivita'  -
          Scia 
              1. Ogni atto di  autorizzazione,  licenza,  concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese le domande per  le  iscrizioni  in  albi  o  ruoli
          richieste per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,
          commerciale  o  artigianale   il   cui   rilascio   dipenda
          esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
          richiesti dalla legge o da atti amministrativi a  contenuto
          generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
          complessivo  o  specifici   strumenti   di   programmazione
          settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
          da  una  segnalazione   dell'interessato,   con   la   sola
          esclusione dei casi in cui sussistano  vincoli  ambientali,
          paesaggistici o culturali e  degli  atti  rilasciati  dalle
          amministrazioni  preposte  alla  difesa   nazionale,   alla
          pubblica  sicurezza,  all'immigrazione,   all'asilo,   alla
          cittadinanza,    all'amministrazione    della    giustizia,
          all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi  gli  atti
          concernenti le reti  di  acquisizione  del  gettito,  anche
          derivante dal  gioco,  nonche'  di  quelli  previsti  dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'  articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata  mediante  posta  raccomandata  con  avviso   di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies 21-nonies. In caso  di  dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al  comma
          6-bis, ovvero nel  caso  di  segnalazione  corredata  della
          dichiarazione di conformita' di cui all'articolo  2,  comma
          3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 luglio 2010, n.  159,  all'amministrazione  e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. abrogato 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. 
              Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento 
              1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
          nel caso di mutamento della situazione di fatto o di  nuova
          valutazione   dell'interesse   pubblico   originario,    il
          provvedimento amministrativo  ad  efficacia  durevole  puo'
          essere revocato da parte  dell'organo  che  lo  ha  emanato
          ovvero da altro organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre  ulteriori  effetti.   Se   la   revoca   comporta
          pregiudizi in danno dei soggetti direttamente  interessati,
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  provvedere  al   loro
          indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
              1-ter. abrogato 
              Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio 
              1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
          dell'articolo 21-octies puo'  essere  annullato  d'ufficio,
          sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,  entro  un
          termine ragionevole e tenendo  conto  degli  interessi  dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 
              2. E' fatta salva  la  possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la
          tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della  cultura
          e il  rilancio  del  turismo",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  31  maggio  2014,  n.   125,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2014,   n.   106,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175: 
              "Art. 12. Misure urgenti  per  la  semplificazione,  la
          trasparenza,  l'imparzialita'  e  il  buon  andamento   dei
          procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici 
              1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di
          autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146  del  Codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  termine  di  efficacia   dell'autorizzazione
          decorre dal giorno in  cui  acquista  efficacia  il  titolo
          edilizio  eventualmente  necessario  per  la  realizzazione
          dell'intervento,  a  meno  che  il  ritardo  in  ordine  al
          rilascio e alla conseguente efficacia di  quest'ultimo  non
          sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»; 
              b) soppressa. 
              1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialita' e il  buon
          andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni
          culturali e paesaggistici, i pareri,  nulla  osta  o  altri
          atti  di  assenso  comunque  denominati,  rilasciati  dagli
          organi periferici del Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  possono  essere   riesaminati,
          d'ufficio o su  segnalazione  delle  altre  amministrazioni
          coinvolte nel  procedimento,  da  apposite  commissioni  di
          garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite
          esclusivamente  da  personale  appartenente  ai  ruoli  del
          medesimo  Ministero  e  previste  a  livello  regionale   o
          interregionale dal regolamento  di  organizzazione  di  cui
          all'articolo  14,  comma  3.  Le  commissioni  di  garanzia
          possono  riesaminare  la   decisione   entro   il   termine
          perentorio di dieci giorni dalla ricezione  dell'atto,  che
          e' trasmesso  per  via  telematica  dai  competenti  organi
          periferici  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione,
          alle commissioni e alle altre amministrazioni coinvolte nel
          procedimento; queste ultime  possono  chiedere  il  riesame
          dell'atto entro tre giorni  dalla  sua  ricezione.  Decorso
          inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente
          periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di  cui
          al presente  comma  si  applica  altresi'  nell'ipotesi  di
          dissenso espresso in sede di Conferenza di servizi ai sensi
          dell'articolo 14-quater, comma  1,  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,   anche   su
          iniziativa  dell'amministrazione  procedente.  Nelle   more
          dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo,  con
          il quale sono disciplinate le funzioni  e  la  composizione
          delle commissioni, il potere di riesame di cui al  presente
          comma e' attribuito ai comitati regionali di  coordinamento
          previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,  n.  233.
          Alle attivita' delle commissioni di cui al  presente  comma
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie  disponibili   a   legislazione   vigente.   Ai
          componenti delle predette commissioni non sono  corrisposti
          gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              1-ter. Per assicurare la trasparenza e  la  pubblicita'
          dei procedimenti di tutela e valorizzazione del  patrimonio
          culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di
          ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti
          gli  atti  aventi  rilevanza  esterna  e  i   provvedimenti
          adottati dagli organi centrali e periferici  del  Ministero
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del   turismo
          nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di
          cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati
          integralmente nel sito internet del Ministero e in  quello,
          ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto,  secondo
          le disposizioni in materia di  pubblicita',  trasparenza  e
          diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14
          marzo 2013, n. 33.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle
          disposizioni del codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. 
              2. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          su  proposta  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del  turismo,  d'intesa  con  la   Conferenza
          unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
          28  agosto  1997,  n.  281,   sono   dettate   disposizioni
          modificative  e   integrative   al   regolamento   di   cui
          all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del  Codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio  di   cui   al   decreto
          legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni,  al
          fine di ampliare e precisare le ipotesi  di  interventi  di
          lieve entita', nonche'  allo  scopo  di  operare  ulteriori
          semplificazioni   procedimentali,   ferme,   comunque,   le
          esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4,
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni. 
              3. Al fine di semplificare e  razionalizzare  le  norme
          sulla riproduzione di beni culturali, al  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.
          42 del 2004 e successive modificazioni, sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
              a)  al  comma  3  dell'articolo  108  dopo  la   parola
          «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la
          parola  «valorizzazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
          purche' attuate senza scopo di lucro»; 
              b) all'articolo 108, dopo il comma 3,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attivita',
          svolte senza scopo  di  lucro,  per  finalita'  di  studio,
          ricerca, libera manifestazione del pensiero  o  espressione
          creativa,  promozione  della  conoscenza   del   patrimonio
          culturale: 
              1) la riproduzione di beni culturali diversi  dai  beni
          bibliografici e archivistici attuata con modalita' che  non
          comportino  alcun  contatto  fisico  con   il   bene,   ne'
          l'esposizione  dello  stesso  a  sorgenti  luminose,   ne',
          all'interno degli istituti della cultura, l'uso di  stativi
          o treppiedi; 
              2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini
          di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
          poter essere ulteriormente riprodotte  a  scopo  di  lucro,
          neanche indiretto.». 
              4. Al  fine  di  semplificare  la  consultazione  degli
          archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni: 
              a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo  122  e'
          abrogata; 
              b) al comma  1  dell'articolo  41,  primo  periodo,  le
          parole  «quarant'anni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «trent'anni». 
              5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  146  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, recante "Codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002, n.  137",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              "Articolo 146. Autorizzazione. 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini  dell'articolo  142,  o  in
          base alla legge, a termini degli articoli 136,  143,  comma
          1,  lettera  d),  e  157,  non  possono  distruggerli,  ne'
          introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai  valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo
          167,  commi  4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'   essere
          rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione,
          anche  parziale,  degli  interventi.  L'autorizzazione   e'
          efficace per un periodo di cinque anni,  scaduto  il  quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e  5.  Il  parere
          del  soprintendente,  all'esito   dell'approvazione   delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'articolo  140,   comma   2,   entro   il   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  degli  atti.   Il
          soprintendente, in caso di parere negativo,  comunica  agli
          interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi
          dell'articolo 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
          Entro   venti   giorni   dalla   ricezione   del    parere,
          l'amministrazione provvede in conformita'. 
              9. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia  reso
          il prescritto  parere,  l'amministrazione  competente  puo'
          indire  una  conferenza   di   servizi,   alla   quale   il
          soprintendente partecipa o fa pervenire il parere  scritto.
          La conferenza si pronuncia entro il termine  perentorio  di
          quindici giorni. In  ogni  caso,  decorsi  sessanta  giorni
          dalla ricezione degli atti  da  parte  del  soprintendente,
          l'amministrazione  competente  provvede  sulla  domanda  di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro il 31 dicembre 2008, su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono stabilite procedure semplificate per il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca  ed  estrazione   incidenti   sui   beni   di   cui
          all'articolo 134. 
              15. abrogato 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  96  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  recante  "Codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE",   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.: 
              "Art.   96.   Procedura    di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico. 
              1. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico si articola in due  fasi  costituenti  livelli
          progressivi di approfondimento dell'indagine  archeologica.
          L'esecuzione  della  fase   successiva   dell'indagine   e'
          subordinata  all'emersione  di  elementi  archeologicamente
          significativi all'esito della fase precedente. La procedura
          di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
          nel  compimento  delle  indagini  e  nella  redazione   dei
          documenti integrativi del progetto  di  cui  alle  seguenti
          lettere: 
              a)  prima   fase,   integrativa   della   progettazione
          preliminare: 
              1) esecuzione di carotaggi; 
              2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 
              3)  saggi   archeologici   tali   da   assicurare   una
          sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori; 
              b)  seconda  fase,  integrativa   della   progettazione
          definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
          anche in estensione. 
              2. La procedura si  conclude  con  la  redazione  della
          relazione   archeologica    definitiva,    approvata    dal
          soprintendente di settore territorialmente  competente.  La
          relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
          eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
          le conseguenti prescrizioni: 
              a) contesti in cui  lo  scavo  stratigrafico  esaurisce
          direttamente l'esigenza di tutela; 
              b) contesti che non evidenziano reperti leggibili  come
          complesso  strutturale  unitario,  con  scarso  livello  di
          conservazione per i  quali  sono  possibili  interventi  di
          reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
          in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; 
              c) complessi  la  cui  conservazione  non  puo'  essere
          altrimenti  assicurata  che   in   forma   contestualizzata
          mediante l'integrale mantenimento in sito. 
              3.  Per  l'esecuzione   dei   saggi   e   degli   scavi
          archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
          articolo   il   responsabile    del    procedimento    puo'
          motivatamente  ridurre,  d'intesa  con  la   soprintendenza
          archeologica  territorialmente  competente,  i  livelli  di
          progettazione, nonche' i contenuti della progettazione,  in
          particolare in relazione  ai  dati,  agli  elaborati  e  ai
          documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
          procedimento. 
              4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
          procedura    di    verifica    preventiva    dell'interesse
          archeologico si  considera  chiusa  con  esito  negativo  e
          accerta   l'insussistenza    dell'interesse    archeologico
          nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
          lettera  b)  del  comma  2,  la  soprintendenza  detta   le
          prescrizioni necessarie ad  assicurare  la  conoscenza,  la
          conservazione   e   la    protezione    dei    rinvenimenti
          archeologicamente rilevanti,  salve  le  misure  di  tutela
          eventualmente da adottare ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,   relativamente   a   singoli
          rinvenimenti o al loro  contesto.  Nel  caso  di  cui  alla
          lettera c) del comma 2, le prescrizioni  sono  incluse  nei
          provvedimenti  di  assoggettamento   a   tutela   dell'area
          interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
          attivita' culturali avvia il procedimento di  dichiarazione
          di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio. 
              5. La procedura di verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico  e'  condotta   sotto   la   direzione   della
          soprintendenza  archeologica  territorialmente  competente.
          Gli oneri sono a carica della stazione appaltante. 
              6. Con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
          culturali,   di   concerto   con    il    Ministro    delle
          infrastrutture, sono stabilite linee guida  finalizzate  ad
          assicurare  speditezza,  efficienza   ed   efficacia   alla
          procedura di cui al presente articolo. 
              7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
          presente articolo, il direttore  regionale  competente  per
          territorio  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta  di   cui   al   comma   3
          dell'articolo  95,  stipula   un   apposito   accordo   con
          l'amministrazione appaltante per disciplinare le  forme  di
          coordinamento e di collaborazione con il  responsabile  del
          procedimento  e   con   gli   uffici   dell'amministrazione
          procedene. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare
          la  complessita'  della  procedura  di  cui   al   presente
          articolo, in ragione della  tipologia  e  dell'entita'  dei
          lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e  i  contenuti
          del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di
          documentazione   e   di    divulgazione    dei    risultati
          dell'indagine,  mediante   l'informatizzazione   dei   dati
          raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
          didattiche, eventuali  ricostruzioni  virtuali  volte  alla
          comprensione funzionale dei  complessi  antichi,  eventuali
          mostre ed esposizioni finalizzate alla  diffusione  e  alla
          pubblicizzazione delle indagini svolte. 
              8. Le Regioni disciplinano  la  procedura  di  verifica
          preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
          competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e
          dai commi che precedono del presente articolo. 
              9. Alle finalita' di cui all'articolo 95  e  dei  commi
          che precedono del presente articolo le Province autonome di
          Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
          previste dallo statuto speciale e dalle relative  norme  di
          attuazione.".