Art. 17 Relazioni e comunicazioni 1. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE. 2. Il Ministero della salute, ai sensi del presente decreto, comunica alla Commissione europea: a) il nome e le coordinate del Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7; b) le decisioni di limitare i rimborsi per i motivi indicati all'articolo 8, comma 8; c) le categorie di assistenza sanitaria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a); d) i nominativi e le coordinate delle autorita' o degli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo 16. 3. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.
Note all'art. 17: L'art. 20 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recita: «Art. 20. Relazioni 1. Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. 2. La relazione contiene in particolare le informazioni sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della mobilita' dei pazienti, sull'attuazione dell'art. 7, paragrafo 9, e dell'art. 8, e sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. A tal fine, la Commissione procede a una valutazione dei sistemi e delle prassi messi in atto negli Stati membri, alla luce degli obblighi previsti dalla presente direttiva e dalla restante legislazione dell'Unione sulla mobilita' dei pazienti. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni. 3. Gli Stati membri e la Commissione ricorrono alla commissione amministrativa di cui all'art. 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 per quanto riguarda le conseguenze finanziarie dell'applicazione della presente direttiva per gli Stati membri che hanno optato per il rimborso sulla base di importi fissi, nei casi disciplinati dall'art. 20, paragrafo 4, e dall'art. 27, paragrafo 5, di tale regolamento. La Commissione controlla e riferisce regolarmente sull'effetto dell'art. 3, lettera c), punto i), e dell'art. 8 della presente direttiva. Una prima relazione e' presentata entro il 25 ottobre 2013. In base alle relazioni, la Commissione, se opportuno, presenta proposte per contenere eventuali eccessi.».