Art. 17 
 
                      Relazioni e comunicazioni 
 
  1. Il Ministero della  salute  fornisce  alla  Commissione  europea
l'assistenza e tutte le  informazioni  disponibili  per  svolgere  la
valutazione e preparare le relazioni di  cui  all'articolo  20  della
direttiva 2011/24/UE. 
  2. Il Ministero  della  salute,  ai  sensi  del  presente  decreto,
comunica alla Commissione europea: 
    a) il nome e le  coordinate  del  Punto  di  Contatto  Nazionale,
istituito ai sensi dell'articolo 7; 
    b) le decisioni di limitare i  rimborsi  per  i  motivi  indicati
all'articolo 8, comma 8; 
    c) le categorie di assistenza sanitaria di  cui  all'articolo  9,
comma 2, lettera a); 
    d) i nominativi e le coordinate delle autorita' o degli organismi
nazionali responsabili della valutazione delle  tecnologie  sanitarie
di cui all'articolo 16. 
  3. Per la trasmissione dei dati e  delle  informazioni  di  cui  al
presente articolo si  osservano,  ove  gia'  definite,  le  modalita'
stabilite dalla Commissione europea. 
 
          Note all'art. 17: 
              L'art. 20 della  direttiva  2011/24/UE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  9  marzo  2011,  concernente
          l'applicazione   dei   diritti   dei   pazienti    relativi
          all'assistenza sanitaria transfrontaliera, recita: 
              «Art. 20. Relazioni 
              1. Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre
          anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento
          della direttiva e la presenta al Parlamento  europeo  e  al
          Consiglio. 
              2. La relazione contiene in particolare le informazioni
          sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della
          mobilita'  dei  pazienti,  sull'attuazione   dell'art.   7,
          paragrafo 9, e dell'art. 8, e sul funzionamento delle  reti
          di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali. A
          tal fine, la Commissione  procede  a  una  valutazione  dei
          sistemi e delle prassi messi in atto  negli  Stati  membri,
          alla luce degli obblighi previsti dalla presente  direttiva
          e dalla restante legislazione dell'Unione  sulla  mobilita'
          dei pazienti. 
              Gli   Stati   membri   forniscono   alla    Commissione
          l'assistenza  e  tutte  le  informazioni  disponibili   per
          svolgere la valutazione e preparare le relazioni. 
              3. Gli Stati membri e  la  Commissione  ricorrono  alla
          commissione  amministrativa  di   cui   all'art.   71   del
          regolamento  (CE)  n.  883/2004  per  quanto  riguarda   le
          conseguenze finanziarie  dell'applicazione  della  presente
          direttiva per gli Stati membri  che  hanno  optato  per  il
          rimborso sulla base di importi fissi, nei casi disciplinati
          dall'art. 20, paragrafo 4, e dall'art. 27, paragrafo 5,  di
          tale regolamento. 
              La  Commissione  controlla  e  riferisce   regolarmente
          sull'effetto dell'art. 3, lettera c), punto i), e dell'art.
          8  della  presente  direttiva.  Una  prima   relazione   e'
          presentata  entro  il  25  ottobre  2013.  In   base   alle
          relazioni, la Commissione, se opportuno, presenta  proposte
          per contenere eventuali eccessi.».