Art. 23 
 
 
Modalita' di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici 
 
  1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e
di trasporto dei RAEE domestici conferiti  nei  centri  di  raccolta,
nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di  recupero  e  di
smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico  dei
produttori  presenti  sul  mercato  nello  stesso  anno  in  cui   si
verificano i rispettivi costi, in proporzione alla  rispettiva  quota
di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse  sul  mercato
per ciascun tipo di apparecchiatura  o  per  ciascun  raggruppamento,
nell'anno solare di riferimento. 
  2. Per i RAEE derivanti da AEE  immesse  sul  mercato  dopo  il  13
agosto 2005,  il  finanziamento  delle  operazioni  di  ritiro  e  di
trasporto dei  RAEE  domestici  conferiti  nei  centri  di  raccolta,
nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di  recupero  e  di
smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico  dei
produttori presenti sul mercato nell'anno  in  cui  si  verificano  i
rispettivi  costi,  che  possono  adempiere  in  base  alle  seguenti
modalita': 
    a) individualmente, con riferimento ai soli  RAEE  derivanti  dal
consumo delle proprie AEE; 
    b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva
quota di mercato, calcolata in base al peso  delle  AEE  immesse  sul
mercato  per  ciascun  tipo  di   apparecchiatura   o   per   ciascun
raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare  definisce  le  misure  necessarie  per  assicurare  che   siano
elaborati  appropriati  meccanismi  o  procedure  di   rimborso   dei
contributi  ai  produttori  qualora  le  AEE  siano  trasferite   per
l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale  oppure
qualora le stesse siano  avviate  al  trattamento  al  di  fuori  dei
sistemi di cui all'articolo 8, comma 2. 
  4. Il  finanziamento  della  gestione  dei  RAEE  rientranti  nelle
categorie di cui  al  punto  5  dell'Allegato  I,  e'  a  carico  dei
produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato  di
dette  apparecchiature  e  dall'origine  domestica  o  professionale,
secondo le modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151. 
 
          Note all'art. 23: 
              Il testo dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 10. Modalita' e garanzie di  finanziamento  della
          gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici. 
              1. Il finanziamento delle operazioni di  trasporto  dai
          centri istituiti ai sensi dell'articolo  6,  nonche'  delle
          operazioni di trattamento, di  recupero  e  di  smaltimento
          ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8  e  9  di
          RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici e' a  carico
          dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui
          si verificano  i  rispettivi  costi,  in  proporzione  alla
          rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di
          pezzi  ovvero  a   peso,   se   specificatamente   indicato
          nell'allegato 1B, per tipo  di  apparecchiatura,  nell'anno
          solare di riferimento. I produttori adempiono  al  predetto
          obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE. 
              2.   Il   produttore   puo'   indicare   esplicitamente
          all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti,
          i costi sostenuti  per  la  raccolta,  il  trattamento,  il
          recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il
          distributore indica separatamente all'acquirente finale  il
          prezzo  del  prodotto  ed  il  costo,  identico  a   quello
          individuato dal produttore, per  la  gestione  dei  rifiuti
          storici.  I  costi  indicati  dal  produttore  non  possono
          superare  le  spese   effettivamente   sostenute   per   il
          trattamento, il recupero e lo smaltimento. 
              3.  I   produttori   che   forniscono   apparecchiature
          elettriche  ed  elettroniche  avvalendosi  dei   mezzi   di
          comunicazione  a  distanza  di  cui   al   citato   decreto
          legislativo 22 maggio 1999,  n.  185,  si  conformano  agli
          obblighi del presente articolo anche per quanto riguarda le
          apparecchiature fornite nello Stato membro in  cui  risiede
          l'acquirente delle stesse, secondo modalita'  definite  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive, in conformita'  alle  disposizioni  adottate  a
          livello comunitario. 
              4.  Il  finanziamento  della  gestione  di  rifiuti  di
          apparecchiature rientranti nella categoria di cui al  punto
          5   dell'allegato   1A   e'   a   carico   dei   produttori
          indipendentemente dalla data di immissione sul  mercato  di
          dette   apparecchiature   e   dall'origine   domestica    o
          professionale, secondo modalita' individuate dal  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  con  proprio
          decreto,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   attivita'
          produttive e dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.".