Art. 25 
 
 
                        Garanzie finanziarie 
 
  1. Il produttore, nel momento in cui immette  un'AEE  sul  mercato,
presta adeguata garanzia finanziaria. La  garanzia  e'  prestata  dal
singolo produttore, nel  caso  in  cui  adempia  ai  propri  obblighi
individualmente, oppure dal  sistema  collettivo  cui  il  produttore
aderisce, secondo quanto previsto  dall'articolo  1  della  legge  10
giugno 1982, n. 348, e secondo modalita' equivalenti  definite  entro
sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze. L'adozione del  decreto  non  comporta
nuovi  o  maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 25: 
              Il testo dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n.
          348 (Costituzione di cauzioni con  polizze  fidejussorie  a
          garanzia di obbligazioni  verso  lo  Stato  ed  altri  enti
          pubblici), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14  giugno
          1982, n. 161, cosi' recita: 
              "Art. 1.  In  tutti  i  casi  in  cui  e'  prevista  la
          costituzione di una cauzione a favore dello Stato  o  altro
          ente pubblico, questa puo' essere  costituita  in  uno  dei
          seguenti modi: 
              a) da reale e valida cauzione, ai  sensi  dell'articolo
          54 del regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e
          per la contabilita' generale  dello  Stato,  approvato  con
          regio decreto  23  maggio  1924,  n.  827  ,  e  successive
          modificazioni; 
              b) la fidejussione bancaria rilasciata  da  aziende  di
          credito di cui all'articolo 5 del  regio  decreto-legge  12
          marzo  1936,  n.  375   ,   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni; 
              c) da polizza assicurativa  rilasciata  da  imprese  di
          assicurazione  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo cauzioni ed operante nel territorio  della  Repubblica
          in regime di liberta' di  stabilimento  o  di  liberta'  di
          prestazione di servizi.".