Art. 13 
 
(Limite al trattamento  economico  del  personale  pubblico  e  delle
                        societa' partecipate) 
 
  1. A decorrere dal 1° maggio 2014  il  limite  massimo  retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli
articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000
annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e  degli
oneri fiscali a carico del dipendente.  A  decorrere  dalla  predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti  articoli
23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari
vigenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si
intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in  ogni  caso  fatte
salve le disposizioni legislative,  regolamentari  e  statutarie  che
prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente
articolo. 
  2. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  471,  dopo  le  parole  "autorita'  amministrative
indipendenti" sono inserite le seguenti: ",  con  gli  enti  pubblici
economici"; 
    b) al comma 472, dopo le  parole  "direzione  e  controllo"  sono
inserite le seguenti: "delle  autorita'  amministrative  indipendenti
e"; 
    c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti  per
prestazioni occasionali" sono sostituite dalle  seguenti  "ovvero  di
societa' partecipate  in  via  diretta  o  indiretta  dalle  predette
amministrazioni"; 
  3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al  nuovo
limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 
  4.  Ai  fini  dei  trattamenti  previdenziali,  le  riduzioni   dei
trattamenti   retributivi    conseguenti    all'applicazione    delle
disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 
  5.  La  Banca  d'Italia,  nella  sua  autonomia   organizzativa   e
finanziaria, adegua il proprio ordinamento  ai  principi  di  cui  al
presente articolo.