Art. 14 
 
(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e  ricerca
   e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) 
 
  1. Ad eccezione delle Universita', degli  istituti  di  formazione,
degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario  nazionale,
fermi restando i limiti derivanti dalle  vigenti  disposizioni  e  in
particolare le disposizioni di  cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013,  n.  125,  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  a
decorrere  dall'anno  2014,  non  possono  conferire   incarichi   di
consulenza, studio e ricerca  quando la spesa  complessiva  sostenuta
nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per  il
personale  dell'amministrazione  che  conferisce   l'incarico,   come
risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni
con spesa di personale pari o  inferiore  a  5  milioni  di  euro,  e
all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a  5
milioni di euro. 
  2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6  a  6-quater
dell'articolo 7 del decreto  legislativo 30 marzo 2001,  n.165,  e  i
limiti previsti dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni,  le  amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  Universita',  degli
istituti di formazione, degli  enti  di  ricerca  e  degli  enti  del
servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono
stipulare  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore  rispetto
alla  spesa  del  personale   dell'amministrazione   che   conferisce
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a  5  milioni
di euro, e all'1,1% per le amministrazioni  con  spesa  di  personale
superiore a 5 milioni di euro. 
  3. Per le amministrazioni  non  tenute  alla  redazione  del  conto
annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento  ai  valori  risultanti  dal
bilancio consuntivo 2012. 
  4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai  fini
di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.