Art. 15 
 
                       (Spesa per autovetture) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,
e' sostituito dal seguente: 
    "2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (Consob),  non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto,  la  manutenzione,  il
noleggio e l'esercizio di  autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
buoni taxi. Tale limite puo' essere derogato, per il solo anno  2014,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
Tale   limite   non   si   applica   alle   autovetture    utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero  per  i  servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i
servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS
S.p.a., nonche' per  i  servizi  istituzionali  delle  rappresentanze
diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I  contratti
di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto possono essere ceduti,  anche  senza  l'assenso  del
contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle
relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.". 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal  comma  1  del
presente articolo, e  dall'articolo  1,  commi  da  1  a  4-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri   su   proposta   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  indicato  il  numero
massimo, non superiore a cinque, per  le  auto  di  servizio  ad  uso
esclusivo, nonche' per quelle ad  uso  non  esclusivo,  di  cui  puo'
disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato.