Art. 16 
 
    (Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura) 
 
  1. I Ministeri e la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono
tenuti ad assicurare un obiettivo di risparmio di  spesa  complessivo
pari a 240  milioni  di  euro  per  l'anno  2014.  Gli  importi  sono
determinati secondo le modalita' di cui all'articolo  1,  comma  428,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sentiti  i  Ministri  competenti,
previa verifica da parte del Ministro dell'economia e  delle  finanze
degli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica,   sono
individuate  le  voci  di  spesa  da  ridurre  per  la  realizzazione
dell'obiettivo di risparmio di spesa disposto dal comma 1. 
  3. Nelle more dell'adozione del decreto  di  cui  al  comma  2,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  accantonare
e rendere indisponibili le somme corrispondenti agli importi  di  cui
al comma 1. 
  4. Al solo fine di realizzare interventi  di  riordino  diretti  ad
assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
fino  al  15  luglio  2014,  i  regolamenti  di  organizzazione   dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione,
possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  delibera  del
Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal  presente  comma  sono
soggetti al controllo preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente. Il termine  di  cui  al  primo
periodo  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  5.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13,   comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' ridotta  di  euro
28.354.930 per l'anno 2014; le somme iscritte nel conto  dei  residui
per l'anno 2014 sul fondo per gli interventi  di  cui  alla  medesima
autorizzazione di spesa, sono versate  per  l'importo  di  29.126.428
euro all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno stesso. 
  6. Nelle more  di  un'organica  revisione  della  disciplina  degli
uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  per  l'anno  2014,  con
riferimento alla quota corrispondente al periodo maggio-dicembre, gli
stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e  del  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  concernenti  le
spese per  l'indennita'  di  diretta  collaborazione  spettante  agli
addetti in servizio presso gli Uffici di diretta  collaborazione  dei
Ministri, con esclusione della spesa riferita  ai  destinatari  della
riduzione del 10 per cento prevista dall'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ridotti del 20 per cento. 
  7.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  46-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementata di 4,8  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  8. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo  4,  comma  53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni,  e
dall'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e
successive modificazioni e integrazioni, l'Istituto per  lo  sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10,7 milioni di euro
entro il 31 luglio 2014. 
  9. Nell'ambito delle economie utilizzabili ai  sensi  dell'articolo
16-bis del decreto-legge  1  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il  Commissario  ad
acta di cui all'articolo 19, comma 5, del  decreto-legge  8  febbraio
1995, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  aprile
1995, n. 104, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 5,5 milioni di euro entro il 31 luglio 2014.