Art. 18 
 
                (Abolizione di agevolazioni postali) 
 
  1. A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate  di
cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  ed
all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.
149, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,
n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e'
autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee
a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio  dello  Stato,
allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro  il  31
maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate.