Art. 19 
 
(Riduzione dei costi  nei  comuni,  nelle  province  e  nelle  citta'
                           metropolitane ) 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo  il  comma
150 sono inseriti i seguenti: 
    "150-bis. In considerazione delle misure  recate  dalla  presente
legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno  2014,  a
60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Con decreto del Ministero  dell'interno  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente. 
    150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di
cui  al  comma  92,  a  seguito  del  trasferimento   delle   risorse
finanziarie,   umane,   strumentali    e    organizzative    connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,  ai  sensi
dei commi da 85 a 97, tra le Province,  citta'  metropolitane  e  gli
altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.".