Art. 19 (Riduzione dei costi nei comuni, nelle province e nelle citta' metropolitane ) 1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti: "150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riparto del contributo di cui al periodo precedente. 150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, citta' metropolitane e gli altri enti territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita' di recupero delle somme di cui al comma 150-bis.".