Art. 21 (Disposizioni concernenti RAI S.p.A.) 1. All'articolo 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p) l'informazione pubblica a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);"; b) il comma 3 e' soppresso. 2. Fino alla definizione di un nuovo assetto territoriale da parte di RAI S.p.a., le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa' continuano ad operare in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attivita' di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse. 3. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Societa' puo' cedere sul mercato, secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie, quote di societa' partecipate, garantendo la continuita' del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo, le modalita' di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. 4. Le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno 2014, di euro 150 milioni.