Art. 30 
 
              (Unita' operativa speciale per Expo 2015) 
 
  1.  Al  Presidente  dell'ANAC  sono  attribuiti  compiti  di   alta
sorveglianza  e  garanzia  della  correttezza  e  trasparenza   delle
procedure connesse alla realizzazione delle opere del  grande  evento
EXPO Milano 2015. A  tal  fine  si  avvale  di  una  apposita  Unita'
operativa speciale composta da personale  in  posizione  di  comando,
distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della  Guardia  di
Finanza. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente  dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti  attribuiti
all'ANAC in conseguenza  della  soppressione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici: 
  a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi
all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi  e
forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse
allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con  particolare
riguardo al rispetto delle disposizioni  in  materia  di  trasparenza
della legge 6  novembre  2012  n.  190,  nonche',  per  la  parte  di
competenza, il corretto adempimento, da  parte  della  Societa'  Expo
2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia
di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano; 
  b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati  gia'
attribuiti  alla  soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  comma   9,
dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ivi
compresi poteri di accesso alla banca dati di  cui  all'articolo  97,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3.  Il  Presidente  dell'ANAC  puo'  partecipare,  altresi',   alle
riunioni della sezione specializzata del  Comitato  di  coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di
Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166. 
  4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede
con le risorse finanziarie e  strumentali  disponibili  nel  bilancio
dell'ANAC.