Art. 30 (Unita' operativa speciale per Expo 2015) 1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unita' operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici: a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche', per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano; b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresi', alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.