Art. 35 
 
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o
enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione
     dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo) 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalita'
nell'attivita'  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  2014/25/UE
del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  societa'  o
enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in
cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei  soggetti  che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque  il  controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di  richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure
di evidenza pubblica. 
  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica  del  titolare  effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.