Art. 36 
 
(Monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  a   infrastrutture
               strategiche e insediamenti produttivi) 
 
  1. Per i lavori di cui alla Parte  II,  Titolo  III,  Capo  IV  del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  il  controllo  dei  flussi  finanziari  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera  e),  del  medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla  deliberazione  5
maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato   Interministeriale   per   la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza  alle  modalita'  di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45  del  2011
del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni  contenute   nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le modalita'  di  controllo  dei  flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata  deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma
3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del  2011
del CIPE al fine  di  dare  attuazione  al  presente  articolo  e  ne
definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto  previsto
dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011,
n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 
  4. Alla copertura degli oneri necessari per  l'implementazione  del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota  di  pari
importo  del  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  6-sexies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per  la
medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n.  163,  a  decorrere  dall'anno  2014  sono  versate  dai  soggetti
aggiudicatari, annualmente e  fino  alla  messa  in  esercizio  degli
interventi, nella quota dello 0,0006  per  cento  dell'importo  degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000  euro  annui  complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema  di  monitoraggio  di
cui al presente articolo. Tali risorse sono  trasferite  ad  apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.