Art. 37 
 
       (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera) 
 
  1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e
d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163
sono  trasmesse,  unitamente  al  progetto  esecutivo,  all'atto   di
validazione  e   ad   apposita   relazione   del   responsabile   del
procedimento,  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e   per   la
valutazione e la trasparenza delle  amministrazioni  pubbliche  entro
trenta giorni dall'approvazione da parte  della  stazione  appaltante
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.