Art. 17 Monitoraggio dell'attuazione 1. A partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, che comprende: a) misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica; b) risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonche' negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3; c) stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020. 2. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'articolo 3. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, approva e trasmette alla Commissione europea, una relazione annuale sulla cogenerazione contenente: a) statistiche sulla produzione nazionale di energia elettrica e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento in relazione alla produzione totale di calore e di energia elettrica; b) statistiche relative alla capacita' di cogenerazione di calore e di energia elettrica e ai combustibili usati per la cogenerazione; c) statistiche relative alla produzione e alle capacita' di teleriscaldamento e di tele raffreddamento in relazione alla produzione e alle capacita' totali di calore e di energia elettrica; d) statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione. 4. Il PAEE e le relazioni e di cui ai commi 1, 2 e 3, sono redatte sulla base dell'allegato XIV della direttiva 2012/27/UE e dei documenti operativi predisposti dalla Commissione europea. La relazione di cui al comma 3 e' redatta conformemente alla metodologia di cui agli allegati del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 4 agosto 2011.
Note all'art. 17: Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/27/UE, si veda nelle note alle premesse. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 agosto 2011, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2011, n. 218.